Language of document : ECLI:EU:T:2013:411

Causa T‑110/12

(pubblicazione per estratto)

Iranian Offshore Engineering & Construction Co.

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Ricorso di annullamento – Termine per l’adeguamento delle conclusioni – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 6 settembre 2013

1.      Procedimento giurisdizionale – Atti che abrogano e sostituiscono, in corso di causa, gli atti impugnati – Domanda di adeguamento delle conclusioni dirette all’annullamento formulata in corso di causa – Termine per la presentazione di una simile domanda – Dies a quo – Data di comunicazione del nuovo atto agli interessati

(Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 24, § 3; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Identificazione dei motivi per il loro contenuto e non per la loro qualificazione formale

3.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Difetto o insufficienza di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale

(Art. 263, secondo comma, TFUE)

4.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato che gli consente di comprendere la portata delle misure adottate nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria

(Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2011/783/PESC, art. 1; regolamenti del Consiglio n. 1245/2011, art. 1, e n. 267/2012)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Controllo giurisdizionale della legittimità – Obbligo di comunicazione degli elementi a carico – Portata

(Decisione del Consiglio 2011/783/PESC, art. 1; regolamenti del Consiglio n. 1245/2011, art. 1, e n. 267/2012)

6.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Limitazione da parte della Corte – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Annullamento in due momenti diversi di due atti contenenti misure restrittive identiche – Rischio di danno grave alla certezza del diritto – Mantenimento degli effetti del primo di tali atti sino al momento in cui l’annullamento del secondo esplica i propri effetti

(Artt. 264, secondo comma, TFUE e 280 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 56, primo comma, e 60, secondo comma; decisione del Consiglio 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783/PESC; regolamento del Consiglio n. 267/2012, allegato IX)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 16-18, 20, 21)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 37-41)

5.      Talune considerazioni imperative riguardanti la sicurezza o la conduzione delle relazioni internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri possono ostare alla comunicazione agli interessati di taluni elementi e, pertanto, all’audizione degli stessi in merito a tali elementi. Tuttavia, tale eccezione giustificata ai diritti della difesa deve essere conciliata con il rispetto del diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo, indipendente e imparziale, in virtù del quale il giudice dell’Unione deve poter controllare la legittimità delle misure di congelamento dei fondi, senza che possano essergli opposti il segreto o la riservatezza degli elementi di prova e di informazione utilizzati dal Consiglio.

(v. punti 52, 53)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 74-78)