Language of document : ECLI:EU:T:2011:329

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

6 luglio 2011 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Art. 49 CE»

Nella causa T‑258/09,

i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, con sede in Berlino (Germania), rappresentata inizialmente dall’avv. A. Nordemann, successivamente dagli avv.ti A. Nordemann e T. Boddien,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. S. Schäffner, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008‑4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo BETWIN come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. K. O’Higgins, giudici,

cancelliere: sig.ra C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 luglio 2009,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 2009,

vista la replica depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 gennaio 2010,

in seguito all’udienza del 30 novembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 20 aprile 2008 la i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland, ricorrente, depositava presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione come marchio comunitario del segno denominativo BETWIN, ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        I servizi per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nelle classi 35, 38 e 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 35: «Pubblicità; servizi di gestione di affari; amministrazione commerciale; consulenze alle imprese; lavori di ufficio; previsioni ed analisi economiche; studi comportamentali; marketing; marketing diretto; studi di mercato; relazioni pubbliche (Public Relations); stime in materia di affari commerciali; consulenza per l’organizzazione e la gestione di imprese; promozione delle vendite (Sales Promotion) (per conto terzi); commercializzazione di annunci; servizi di un intermediario, vale a dire mediazione in contratti di vendita e di acquisto di prodotti; sistematizzazione di dati in banche dati informatiche; (informazioni in materia di) affari commerciali e di imprese; tenuta dei libri contabili, servizi di tenuta di libri; locazione di spazi pubblicitari per i mezzi di comunicazione; (diffusione di) annunci pubblicitari; riproduzione di documenti; sondaggi d’opinione; edizione di testi pubblicitari; raccolta e compilazione di articoli di stampa tematici; trattamento di testi; mediazione in affari commerciali per terzi; gestione di call center per la vendita, le consulenze o i servizi al cliente; elaborazione di progetti dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità; sponsorizzazioni a fini pubblicitari; progettazione e sviluppo di programmi radiofonici e televisivi dal punto di vista dell’organizzazione e della pubblicità; organizzazione e realizzazione di esposizioni a fini economici e pubblicitari; progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità; sviluppo di sistemi di comunicazione, di reti per il trattamento di dati, di banche dati e di algoritmi, in particolare su Internet e per Internet, dal punto di vista degli affari e dell’organizzazione; (noleggio di) materiale pubblicitario; consulenze (per la gestione del personale); ricerche e indagini economiche; organizzazione di vendite all’asta; indagini commerciali; pubblicità per corrispondenza; perizie in materia di affari; stime di valori; analisi costi/benefici; servizi di un’agenzia per il rilevamento dei prezzi; servizi di consulenza in materia di affari; pubblicità televisiva; informazioni di affari; studi di mercato e di marketing; pianificazione di affari; riproduzione di documenti; pubblicazione di testi pubblicitari; gestione informatizzata di banche dati; (riproduzione di) documenti; supervisione di affari; gestione di archivi informatici; (gestione di una) agenzia di import-export; ricerche relative alle imprese; raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni economiche, statistiche, banche dati informatiche e altre informazioni economiche; analisi di mercato; locazione di spazi pubblicitari; studi di mercato; noleggio di materiale pubblicitario; presentazione di prodotti a fini pubblicitari; (servizi di una) agenzia di pubblicità; pubblicità sotto forma di pannelli; (organizzazione di) esposizioni e fiere a scopi economici e pubblicitari; distribuzione di campioni di prodotti a scopi pubblicitari; noleggio di distributori automatici; (elaborazione di) previsioni economiche; creazione di annunci per terzi; pubblicità on line su rete informatica; (realizzazione di) trascrizioni; servizi di approvvigionamento per terzi (acquisto di prodotti e servizi per altre imprese); servizi di indossatrici a scopi pubblicitari e promozionali; ricerche in archivi informatici (per conto terzi); raccolta e compilazione di articoli di stampa tematici; lavori di riproduzione eliografica; assunzione (di personale); selezione di personale mediante test psicoattitudinali; realizzazione di fiere a scopi commerciali o pubblicitari; collocazione di annunci per terzi; (inserimento di) dati in banche dati informatiche; fatturazione; pubblicità diretta; inserimento di dati in banche dati informatiche; pubblicità radiofonica; fotocopie; presentazione audiovisiva a scopi pubblicitari; (pubblicità mediante) testi pubblicitari; (distribuzione di) materiale pubblicitario (volantini, prospetti, stampati, campioni di prodotti)»;

–        classe 38: «Telecomunicazioni; diffusione di programmi radiofonici e televisivi, anche tramite reti cablate; raccolta e fornitura di informazioni; agenzie di stampa; realizzazione o messa a disposizione di protocolli di comunicazione per consentire lo scambio di dati o la trasmissione di dati tra due o più interlocutori; messa a disposizione di caselle di posta elettronica; trasmissione di messaggi; trasmissione di messaggi e di immagini tramite computer; fornitura di accesso ad una banca dati per lo scaricamento di dati e di informazioni attraverso mezzi elettronici (Internet); messa a disposizione di servizi di posta elettronica; (diffusione di) trasmissioni radiofoniche; prestazione di servizi di telefonia e di servizi di teletext; servizi di videotex; diffusione, propagazione e trasmissione di immagini, informazioni sonore, grafici, dati e altre informazioni tramite radio, apparecchi di telecomunicazione, mezzi elettronici o Internet; servizi di accesso a banche dati su Internet; servizi elettronici di annunci (telecomunicazioni); messa a disposizione di apparecchi di telecomunicazione per la richiesta di prodotti e servizi tramite la trasmissione elettronica di dati; trasmissione via satellite; servizi di telefonia locale e interurbana, di richiamata, verso l’estero e mobile; diffusione di trasmissioni di teleacquisto; (informazioni concernenti le) telecomunicazioni; messa a disposizione di collegamenti di telecomunicazioni verso una rete informatica mondiale; invio di messaggi su reti informatiche; gestione di reti per la trasmissione di messaggi, di immagini, di testi, della voce, di segni e di dati; raccolta e fornitura di comunicati stampa; fornitura di accesso a banche dati; diffusione di programmi su Internet; ricezione ed emissione di messaggi, documenti e dati mediante trasmissione elettronica; ritrasmissione di chiamate telefoniche o di messaggi di telecomunicazione; trasmissione (elettronica) di messaggi; pannelli indicatori e pannelli elettronici di messaggi su temi di interesse generale; servizi di videotrasmissione; diffusione e trasmissione di informazioni su reti o su Internet; servizi di conferenze telefoniche; trasmissione elettronica senza filo della voce, di dati, di telecopie, di immagini e di informazioni; diffusione di film cinematografici e di programmi audiovisivi; diffusione e trasmissione di testi, di immagini, di informazioni, del suono, dell’immagine e di dati; servizi di videotelefonia; (diffusione di) trasmissioni radiofoniche; diffusione di programmi di televisione a pagamento; servizi on line e trasmissioni on line, vale a dire trasmissione di dati vocali, di tipo immagine e video, nonché messa a disposizione di conferenze videotelefoniche e videoconferenze»;

–        classe 41: «Traduzioni; educazione; formazione; addestramento; intrattenimenti; attività sportive e culturali; organizzazione e realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi, laboratori ed esposizioni di ogni genere a scopi culturali e didattici; manifestazioni d’intrattenimento; produzione, organizzazione e realizzazione di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; produzione di film; produzione di spettacoli, di programmi radiofonici e televisivi; pubblicazione di testi e di libri; gestione di campi da golf, di parchi di divertimento, di parchi vacanze e di parchi tematici; gestione di teatri, di centri sportivi, di palestre, di stadi e di imprese per l’organizzazione di spettacoli musicali e sportivi e di altri spettacoli di intrattenimento; noleggio di attrezzature e materiale per il settore dell’istruzione, della formazione, dell’addestramento, dell’intrattenimento, dello sport o della cultura; pubblicazione, diffusione ed edizione di testi informativi di ogni genere; gestione di club ginnici; sale da gioco; gestione di casinò; produzione musicale; registrazione dell’immagine e del suono; servizi di organizzazione di sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso Internet; messa a disposizione di informazioni on line relative a giochi, in particolare giochi informatici e on line ed estensioni informatiche per giochi; organizzazione di prenotazioni di biglietti per spettacoli e altre manifestazioni di intrattenimento; servizi di reportage di attualità; servizi di sport e di svago; produzione e presentazione di programmi radiofonici e televisivi, di film, di spettacoli e di trasmissioni di intrattenimento in diretta; servizi di lotteria; messa a disposizione di giochi per computer ai quali gli utilizzatori accedono mediante una rete informatica globale e/o Internet; servizi di parchi sportivi; produzione di trasmissioni di televendita; servizi di programmi di informazioni per la radio e la televisione; messa a disposizione di informazioni sulle attività ricreative; servizi informatizzati di formazione e di addestramento; gestione di studi di registrazione di musica, suoni, film, video e televisivi; servizi per club ginnici e di fitness; spettacoli cinematografici, musicali, sportivi, video e teatrali; organizzazione di gare di golf; gestione di sale giochi; pubblicazione elettronica di libri e di riviste on line; prenotazioni per manifestazioni di intrattenimento; programmi di informazione destinati alla trasmissione su Internet; vendita diretta di programmi televisivi a più canali; giochi interattivi, intrattenimenti e concorsi interattivi, enigmistica e giochi d’azzardo, tutti messi a disposizione attraverso una rete informatica globale o Internet; organizzazione e realizzazione di manifestazioni e concorsi nei settori sportivo e culturale; servizi di uno studio televisivo; servizi di un fotografo; gestione di sale da gioco; servizi di una redazione; messa a disposizione di informazioni relative agli intrattenimenti attraverso reti informatiche; gestione ed organizzazione di fan club; servizi di un club di fitness; organizzazioni di spettacoli in diretta; messa a disposizione di giochi informatici interattivi per più giocatori attraverso Internet e reti elettroniche di comunicazione; locazione di registrazioni audiovisive; organizzazione di eventi sportivi e messa a disposizione di attrezzature a tal fine; informazioni relative allo sport, alle manifestazioni sportive e ad altri eventi attuali; giochi e concorsi elettronici messi a disposizione attraverso Internet; servizi di follow up nel settore degli sport; gestione e organizzazione di casinò, giochi d’azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità e giochi in generale; giochi offerti on line attraverso una rete informatica; organizzazione di giochi e di gare; messa a disposizione di informazioni relative a videogiochi, giochi informatici, giochi automatici, centri ricreativi o parchi di divertimento attraverso reti di telecomunicazioni o informatiche; messa a disposizione di informazioni on line concernenti le attività ricreative a partire da una base di dati informatica o da Internet; prenotazione di biglietti e prenotazioni per manifestazioni di intrattenimento, sportive e culturali; organizzazione di corse ippiche; gestione di casinò; messa a disposizione di giochi informatici on line; gestione di sale da gioco con giochi automatici e di centri per scommesse e lotterie di ogni genere; edizione di statistiche».

3        Con decisione 10 settembre 2008, l’esaminatore respingeva la domanda per tutti i servizi in questione, facendo applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 207/2009].

4        Il 22 ottobre 2008 la ricorrente proponeva ricorso contro la decisione dell’esaminatore, ai sensi degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).

5        Con decisione 4 maggio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la quarta commissione di ricorso dell’UAMI disponeva il rigetto del ricorso, in quanto il segno denominativo BETWIN era descrittivo per tutti i servizi indicati ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 e privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detto regolamento.

6        Per quanto concerne il carattere descrittivo, la commissione di ricorso ha sottolineato che la sua valutazione si basava sul significato del segno denominativo in inglese e, pertanto, sulla percezione dello stesso nelle regioni anglofone dell’Unione. Essa ha ritenuto sostanzialmente che, nel suo insieme, la combinazione degli elementi «bet» e «win» evocasse la possibilità di «scommettere e vincere» e che si trattasse di una parola composta conforme alle regole della lingua inglese, il cui significato a priori evidente non veniva affatto modificato dall’omissione della parola «and» («e»). D’altronde, secondo la commissione di ricorso, il significato di tale parola composta è direttamente comprensibile, in quanto il segno denominativo di cui è causa suggerisce direttamente e senza sforzi di analisi al consumatore finale interessato alle offerte di scommesse e di giochi a premi che i servizi offerti gli consentono di scommettere per vincere qualcosa (punti 15‑17 della decisione impugnata). Essa ha considerato altresì che si trattava di una combinazione di due forme verbali che, interagendo, fornivano informazioni sul tipo e sulla destinazione dei servizi designati, e non poteva quindi essere che descrittiva (punto 18 della decisione impugnata). Ha peraltro respinto l’altra interpretazione del segno denominativo di cui si chiedeva la registrazione, vale a dire «be twin», in quanto «sii un gemello» sarebbe un messaggio privo di attinenza con i servizi in questione (punto 19 della decisione impugnata).

7        Quanto ai servizi contrassegnati dal marchio richiesto, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 20 della decisione impugnata, che essi riguardavano essenzialmente servizi del settore dei giochi d’azzardo e delle scommesse, che avevano lo scopo di consentire al consumatore finale di effettuare scommesse e di realizzare vincite. Essa ha inoltre considerato, al punto 21 della decisione impugnata, che il marketing moderno associa in vari modi le vendite alle possibilità aleatorie di vincita, facendo riferimento, in particolare, ai canali televisivi ed alle offerte su Internet che utilizzano elementi del gioco d’azzardo e della scommessa per promuovere le vendite, nonché ai canali di televendita. La commissione di ricorso ha peraltro rilevato, al punto 22 della decisione impugnata, che il settore delle scommesse e dei giochi a premi è divenuto un settore che genera un rilevante volume di affari, le cui offerte non possono essere tutte considerate serie. Inoltre, dal punto 23 della decisione impugnata si evince che, secondo la commissione di ricorso, i servizi richiesti includono servizi tecnicamente necessari per la realizzazione e la vendita di scommesse e di giochi a premi, rispetto ai quali il marchio richiesto è parimenti descrittivo, dato che essi consentono di soddisfare i requisiti tecnici dell’organizzazione di scommesse e di giochi a premi, e che questi ultimi possono inoltre costituire un elemento essenziale di spettacoli di giochi e di intrattenimento, anche, ad esempio, nell’ambito di trasmissioni televisive. Quanto ai servizi rientranti nella classe 35, al punto 24 della decisione impugnata la commissione di ricorso ha considerato, in particolare, che essi avevano per oggetto rilevamenti commerciali e statistici, indispensabili, dal punto di vista del soggetto che propone una scommessa, per poter calcolare il rischio, vale a dire il rapporto tra la possibilità di vincere, che forma oggetto di un’estrazione di premi, e la probabilità dell’evento sul quale verte la scommessa. Per quanto concerne gli altri servizi, in particolare quelli rientranti nella classe 35, essa ha concluso, al punto 25 della decisione impugnata, che essi riguardavano molto genericamente la promozione delle vendite e che, poiché la domanda di registrazione riguardava i servizi di cui trattasi in modo molto generico, il rigetto doveva essere confermato per tali servizi nel loro insieme, e ha inoltre ritenuto che tutti i servizi fossero inscindibilmente connessi.

8        La commissione di ricorso ha considerato altresì, al punto 26 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva più fatto valere dinanzi ad essa le registrazioni di marchi eventualmente comparabili, aggiungendo che, in ogni caso, l’esaminatore poteva prenderle in considerazione senza riconoscere loro effetti vincolanti.

9        Per quanto riguarda l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha considerato, al punto 27 della decisione impugnata, che, in quanto indicazione descrittiva di cui chiunque poteva comprendere il significato, anche senza conoscenze specialistiche e senza sforzi di analisi, il segno denominativo di cui si chiedeva la registrazione era anche privo di carattere distintivo. Essa ha osservato, peraltro, che tale segno veicolava unicamente un generico incitamento a partecipare a determinate scommesse o giochi, o ad ottenere vantaggi economici sotto forma di vincite, senza precisare il possibile nesso con un prestatore determinato, ed era pertanto privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e la decisione dell’esaminatore;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

12      In udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, la ricorrente ha precisato che rinunciava al primo capo delle conclusioni nella parte diretta all’annullamento della decisione dell’esaminatore.

 In diritto

13      A sostegno del suo ricorso la ricorrente solleva quattro motivi, concernenti, rispettivamente, una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), di detto regolamento, una violazione dell’art. 83 del medesimo regolamento, in combinato disposto con il principio della parità di trattamento, nonché degli artt. 6 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e una violazione dell’art. 49 CE.

 Sul primo motivo, concernente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009

 Argomenti delle parti

14      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha concluso erroneamente che il marchio richiesto fosse descrittivo. Essa fa valere che quest’ultimo è un’invenzione lessicale non descrittiva nel suo insieme e di struttura inusuale, in quanto la combinazione di due verbi sarebbe insolita nella lingua inglese. Essa sostiene che non si possono trovare esempi di aggiunta di un verbo o di un sostantivo alla parola «bet» per costituire una parola composta. Peraltro, il marchio richiesto non sarebbe neppure costituito da un accostamento di parole formato in modo consueto in inglese, quale la combinazione delle parole «bet» (scommettere, scommessa) e «win» (vincere, vincita).

15      Secondo la ricorrente, l’asserito carattere descrittivo del marchio richiesto non può essere dimostrato dal fatto che attualmente il settore delle scommesse e dei giochi di denaro è in forte espansione.

16      La ricorrente fa valere, inoltre, che la commissione di ricorso non ha analizzato adeguatamente il suo argomento secondo cui il marchio richiesto poteva anche essere letto come una combinazione delle parole «be» e «twin», come nel caso del programma informatico «beTwin», e si sarebbe lasciata sviare dalla presunzione errata secondo cui il consumatore medio cerca sempre anzitutto il significato descrittivo di un marchio.

17      La ricorrente rileva infine, in subordine, che la conclusione relativa all’eventuale carattere descrittivo del marchio richiesto sarebbe giustificata tutt’al più per i servizi che riguardano direttamente la prestazione di servizi di scommesse e di giochi di denaro.

18      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente e fa valere che il termine «betwin» è descrittivo.

19      Per quanto concerne, in particolare, i servizi oggetto della domanda di registrazione, l’UAMI osserva che il segno denominativo BETWIN ha carattere descrittivo rispetto ai servizi del settore dei giochi d’azzardo ed ai servizi oggetto della domanda di marchio tecnicamente necessari per l’organizzazione e la vendita di scommesse e giochi a premi. Esso precisa che tutti i servizi delle classi 35, 38 e 41 indicati nella domanda sono inscindibilmente connessi e che sussiste, quanto meno, un rapporto stretto ed inscindibile fra tali servizi e le scommesse sportive e di altro tipo, i giochi d’azzardo, le lotterie, i giochi a premi e simili o, soprattutto, che detti servizi comportano esplicitamente la realizzazione di questi ultimi.

 Giudizio del Tribunale

20      Ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio». Secondo il n. 2 dello stesso articolo, «[i]l paragrafo 1 si applica anche se le cause d’impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità».

21      Secondo una costante giurisprudenza, l’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 osta a che i segni o le indicazioni oggetto dello stesso siano riservati ad una sola impresa per effetto della loro registrazione come marchi. Tale disposizione persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che segni o indicazioni del genere possano essere liberamente utilizzati da tutti [v. sentenze del Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑458/05, Tegometall International/UAMI – Wuppermann (TEK), Racc. pag. II‑4721, punto 77 e giurisprudenza ivi citata, e 9 luglio 2008, causa T‑304/06, Reber/UAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. II‑1927, punto 86].

22      I segni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 sono considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenze del Tribunale 27 novembre 2003, causa T‑348/02, Quick/UAMI (Quick), Racc. pag. II‑5071, punto 28 e giurisprudenza ivi citata, e Mozart, cit. al punto 21 supra, punto 87; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 23 ottobre 2003, causa C‑191/01 P, UAMI/Wrigley, Racc. pag. I‑12447, punto 30].

23      I segni e le indicazioni di cui all’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione [v. sentenze del Tribunale 22 giugno 2005, causa T‑19/04, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), Racc. pag. II‑2383, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e Mozart, cit. al punto 21 supra, punto 88].

24      Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (v. sentenza PAPERLAB, cit. al punto 23 supra, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

25      Occorre altresì rammentare che la valutazione del carattere descrittivo di un segno può essere effettuata soltanto, da una parte, in relazione alla percezione del pubblico cui ci si rivolge e, dall’altra, in relazione ai prodotti o ai servizi interessati [v. sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T‑316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/UAMI (MunichFinancialServices), Racc. pag. II‑1951, punto 26 e giurisprudenza ivi citata].

26      Nella specie, per quanto riguarda il pubblico in riferimento al quale occorre valutare l’impedimento assoluto di cui è causa, la commissione di ricorso ha ritenuto, sostanzialmente, che esso fosse costituito dal consumatore medio, il che, peraltro, non viene contestato dalla ricorrente. D’altronde, considerato che il segno denominativo BETWIN è costituito da parole della lingua inglese, la commissione di ricorso ha ritenuto giustamente che esso abbia carattere descrittivo, in particolare dal punto di vista del pubblico anglofono.

27      Occorre pertanto esaminare se esista, dal punto di vista del suddetto pubblico, una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno denominativo in questione e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione.

28      Quanto ai servizi interessati, dal precedente punto 2 risulta che essi rientrano nelle classi 35, 38 e 41. Le parti concordano giustamente sul fatto che essi includono, da un lato, servizi aventi per oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro e, dall’altro, servizi che non presentano una relazione diretta con tale settore. Riguardo a questi ultimi la ricorrente sostiene, in subordine, che il marchio richiesto non possa comunque essere considerato descrittivo. Il Tribunale ritiene utile esaminare anzitutto la legittimità della decisione impugnata con riferimento alla prima categoria di servizi, che hanno per oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro.

–       Sul carattere descrittivo del marchio richiesto con riferimento ai servizi aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro

29      Occorre rammentare che, perché un marchio costituito da un neologismo o da un termine risultante da una combinazione di elementi sia considerato descrittivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, non è sufficiente che un eventuale carattere descrittivo venga constatato per ciascuno dei detti elementi. Tale carattere deve essere constatato anche per il neologismo o il termine stesso [sentenze del Tribunale PAPERLAB, cit. al punto 23 supra, punto 26; 14 giugno 2007, causa T‑207/06, Europig/UAMI (EUROPIG), Racc. pag. II‑1961, punto 28, e 25 marzo 2009, causa T‑343/07, allsafe Jungfalk/UAMI (ALLSAFE), non pubblicata nella Raccolta, punto 22].

30      Un marchio costituito da un neologismo o da un vocabolo composto da elementi, ciascuno dei quali descrittivo delle caratteristiche dei prodotti o dei servizi per i quali viene chiesta la registrazione, è esso stesso descrittivo delle caratteristiche di tali prodotti o servizi, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, salvo che esista uno scarto percepibile tra il neologismo o il vocabolo e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Ciò presuppone che, a causa del carattere insolito della combinazione rispetto ai detti prodotti o servizi, il neologismo o il vocabolo crei un’impressione sufficientemente diversa da quella prodotta dalla semplice unione delle indicazioni fornite dagli elementi che lo compongono, in modo tale da prevalere sulla somma di questi ultimi. A tale proposito, rileva altresì l’analisi del termine in causa alla luce delle pertinenti regole lessicali e grammaticali (v. sentenza ALLSAFE, cit. al punto 29 supra, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

31      Per quanto riguarda la comprensione del marchio richiesto da parte del pubblico di riferimento nel caso di specie, come ha indicato la commissione di ricorso al punto 16 della decisione impugnata, confermando così l’analisi dell’esaminatore, il marchio richiesto è composto dalle due parole inglesi «bet» (scommettere, scommessa) e «win» (vincere, vincita). Si tratta di vocaboli correnti della lingua inglese, il che peraltro non viene contestato dalla ricorrente.

32      Quanto alla combinazione delle due parole, la commissione di ricorso ha indicato, ai punti 16 e 17 della decisione impugnata, che, considerata nel suo complesso, essa evocava la possibilità di «scommettere e vincere». A suo avviso, tale combinazione risulta direttamente comprensibile per il pubblico di riferimento e sussiste inoltre una stretta relazione fra i significati delle due parole: si scommette per vincere e, per vincere, occorre anzitutto aver puntato. Tale valutazione deve essere confermata. Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso, l’omissione della parola «and» non toglie nulla al significato palese della parola composta «betwin». In effetti, a prescindere dalla circostanza che venga compresa come una successione di due sostantivi, di due infiniti o di due verbi all’imperativo, non si tratta di una combinazione insolita o arbitraria il cui senso si discosti da quello della semplice somma degli elementi che la compongono.

33      Per quanto riguarda i servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso cita quali esempi, al punto 20 della decisione impugnata, i servizi corrispondenti alla seguente descrizione: «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi; produzione, organizzazione e realizzazione di giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; sale da gioco; gestione di casinò; servizi di istituti sportivi, di giochi, di scommesse e di lotterie, anche attraverso Internet; messa a disposizione di attrezzature per sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso Internet; gestione di sale da gioco; messa a disposizione di giochi per computer interattivi; gestione e organizzazione di casinò, giochi d’azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità; giochi automatici; gestione di casinò, gestione di sale da gioco; gestione di centri per scommesse e lotterie di ogni genere» (in prosieguo: i «servizi menzionati al punto 20 della decisione impugnata»).

34      Per quanto riguarda le tre classi di servizi coperte dalla domanda di marchio, ricordate supra, al punto 2, cioè le classi 35, 38 e 41, si deve sottolineare che l’elenco dei servizi rientranti nella classe 35 include i servizi di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», i quali, essendo pressoché identici ai servizi menzionati al punto 20 della decisione impugnata, rientrano negli argomenti esposti dalla commissione di ricorso in detto punto 20, anche se la decisione impugnata non lo indica esplicitamente. Quanto alla classe 38, nessuno dei servizi elencati nel suo ambito corrisponde a quelli menzionati nel medesimo punto 20 della decisone impugnata. Per quanto concerne i servizi rientranti nella classe 41, va osservato che si tratta, in parte, di servizi menzionati al punto 20 della decisione impugnata (v. supra, punto 33).

35      Si deve rilevare che, per quanto riguarda i servizi del settore delle scommesse e dei giochi di denaro, quali descritti nei due punti precedenti, la commissione di ricorso ha giustamente considerato, al punto 20 della decisione impugnata, che tali servizi avevano lo scopo di consentire al consumatore finale di effettuare scommesse e realizzare vincite. Riguardo a tali servizi è quindi del tutto pertinente l’osservazione formulata supra, al punto 32, secondo cui non esiste uno scarto percettibile tra il neologismo «betwin» e la semplice somma degli elementi che lo compongono. Infatti, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 18 della decisione impugnata, i termini «bet» e «win», nella loro interazione, forniscono un’informazione chiara sulla destinazione dei servizi di cui trattasi e sulle circostanze del loro utilizzo e sono quindi descrittivi rispetto ad essi. Inoltre, per quanto concerne i servizi di tale natura, la parola composta «betwin» evoca per il pubblico di riferimento la possibilità di scommettere e di vincere.

36      Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente è atto a confutare tale valutazione.

37      Contrariamente a quanto da essa affermato, il fatto che la combinazione di due verbi sia inusuale in inglese e che non esistano nel lessico combinazioni del termine «bet» con un’altra parola non implica che nella specie la combinazione delle parole «bet» e «win» non abbia, per il pubblico di riferimento, un senso immediatamente percepibile né che detta combinazione sia tale da creare una qualsivoglia difficoltà di comprensione. Infatti, tenuto conto della stretta relazione tra i significati dei due termini, l’omissione della parola «e» o della «e commerciale» non impedirà a detto pubblico di comprendere che i servizi offerti gli consentono di scommettere per vincere. In ogni caso, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 15 della decisione impugnata, il fatto che si tratti di una combinazione di parole scritta in un’unica parola, senza trattino né spazio, non è determinante, né lo è, peraltro, il fatto che si tratti di un termine che non si trova nel lessico [v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑345/99, Harbinger/UAMI (TRUSTEDLINK), Racc. pag. II‑3525, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

38      Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il carattere descrittivo del marchio richiesto non può essere giustificato dal fatto che attualmente il settore delle scommesse e dei giochi di denaro è in forte espansione, si deve rilevare che, sebbene la commissione di ricorso faccia effettivamente riferimento, al punto 22 della decisione impugnata, al fatto che il settore di cui trattasi genera un rilevante volume di affari e solleva questioni giuridiche inerenti alla tutela dei consumatori, essa tuttavia non ne ha tratto alcuna conclusione ai fini della valutazione del carattere descrittivo del marchio richiesto in riferimento ai servizi rientranti nel settore delle scommesse e dei giochi di denaro.

39      Per quanto concerne l’argomento secondo cui esiste un programma informatico denominato «beTwin» ed il marchio richiesto potrebbe quindi essere letto dal pubblico di riferimento come una combinazione delle parole «be» e «twin», si deve ricordare che, come rilevato dall’UAMI, un segno denominativo dev’essere escluso dalla registrazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi (sentenze della Corte UAMI/Wrigley, cit. al punto 22 supra, punto 32, e 12 febbraio 2004, causa C‑265/00, Campina Melkunie, Racc. pag. I‑1699, punto 38). Tenuto conto inoltre del fatto che si deve prescindere dalla maniera particolare in cui è scritto il nome del programma informatico in questione, beTwin, nell’ambito di una domanda relativa ad un marchio denominativo che può essere scritto in vari modi, da tale giurisprudenza risulta che un uso effettivo particolare della parola composta di cui trattasi in un settore specifico non esclude che, in presenza di servizi che presentano una relazione diretta con il settore delle scommesse e dei giochi, il termine «betwin» possa essere interpretato come un riferimento alla possibilità di scommettere e vincere.

40      Dalle suesposte considerazioni emerge che occorre confermare la conclusione della commissione di ricorso secondo cui il marchio richiesto BETWIN è descrittivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009, dei servizi aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro.

–       Sul carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai servizi non aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro

41      La commissione di ricorso afferma, al punto 25 della decisione impugnata, che la formulazione dei servizi di cui trattasi è tale che essi risultano inscindibilmente connessi. Peraltro, a suo parere, non è possibile, sulla base del lunghissimo elenco di servizi delle classi 35, 38 e 41, distinguere quelli che non presentano alcun nesso con le scommesse o con i giochi a premi da quelli che con dette scommesse o giochi hanno solo un rapporto aleatorio.

42      A tal riguardo, la Corte ha ricordato, da un lato, che la valutazione degli impedimenti assoluti deve vertere su ciascuno dei prodotti o dei servizi per i quali la registrazione del marchio è richiesta e, dall’altro, che la decisione con cui l’UAMI nega la registrazione di un marchio, in via di principio, dev’essere motivata per ciascuno dei detti prodotti o servizi (v. ordinanza della Corte 18 marzo 2010, causa C‑282/09 P, CFCMCEE/UAMI, Racc. pag. I‑2395, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

43      È vero che, qualora lo stesso impedimento sia opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o servizi, l’UAMI può limitarsi ad una motivazione globale per tutti i prodotti o i servizi interessati (v., per analogia, sentenza della Corte 15 febbraio 2007, causa C‑239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, Racc. pag. I‑1455, punto 37).

44      Tuttavia, tale facoltà non può pregiudicare l’esigenza essenziale che qualsiasi decisione che nega il beneficio di un diritto riconosciuto dal diritto dell’Unione possa essere sottoposta ad un sindacato giurisdizionale destinato ad assicurarne la tutela effettiva e che, perciò, deve riguardare la legittimità della motivazione (v. ordinanza CFCMCEE/UAMI, cit. al punto 42 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

45      Occorre rammentare, a tale proposito, che la possibilità per la commissione di ricorso di procedere ad una motivazione complessiva per una serie di prodotti o servizi può estendersi solo a prodotti e a servizi che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che l’insieme delle considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiarisca a sufficienza l’iter logico seguito dalla commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti e servizi appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possa essere applicato indistintamente a ciascuno dei prodotti e servizi interessati [v. sentenza del Tribunale 2 aprile 2009, causa T‑118/06, Zuffa/UAMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), Racc. pag. II‑841, punto 28 e giurisprudenza ivi citata]. In particolare, anche nel caso in cui i prodotti o i servizi interessati rientrino nella medesima classe ai sensi dell’Accordo di Nizza, tale circostanza di per sé non basta per concludere nel senso di un’omogeneità sufficiente, in quanto queste classi contengono spesso una gran varietà di prodotti o di servizi che non presentano necessariamente tra di essi un tale nesso sufficientemente diretto e concreto (ordinanza CFCMCEE/UAMI, cit. al punto 42 supra, punto 40).

46      Peraltro, il difetto o l’insufficienza di motivazione, che rientra nella violazione delle forme sostanziali, ai sensi dell’art. 253 CE, costituisce un motivo di ordine pubblico che deve essere rilevato d’ufficio [v. sentenza del Tribunale 17 aprile 2008, causa T‑389/03, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./UAMI – Pelikan (Raffigurazione di un pellicano), non pubblicata nella Raccolta, punto 85 e giurisprudenza ivi citata].

47      Nella specie occorre anzitutto precisare che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto precedente, deve essere respinto l’argomento sollevato dall’UAMI in udienza secondo cui la censura relativa all’assenza o alla carenza di motivazione della decisione impugnata è tardiva.

48      Peraltro, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, con cui gli si chiedeva di precisare a quali classi di servizi coperte dal marchio richiesto si applicassero i motivi enunciati ai punti 20 e seguenti della decisione impugnata, l’UAMI ha fatto valere che i punti 20‑22 di detta decisione riguardavano i servizi delle classi 38 e 41 e che, a partire dal punto 24, la commissione di ricorso faceva riferimento alla classe 35. Esso ha inoltre ricordato che la giurisprudenza consente di raggruppare i servizi in categorie e che pertanto non occorreva riprendere alla lettera tutti i servizi indicati nella domanda di registrazione.

49      È giocoforza constatare che la decisione impugnata offre pochi riferimenti per collegare i vari motivi di rigetto ai numerosi servizi contrassegnati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 35, 38 e 41 elencati supra, al punto 2, e che una lettura attenta di tale decisione non consente di convalidare l’analisi dell’UAMI indicata al punto precedente.

50      Anzitutto, come si è già rilevato in particolare al precedente punto 34, una parte dei servizi rientranti, da un lato, nella classe 35 e, dall’altro, nella classe 41, è chiaramente ricollegabile ai motivi esposti al punto 20 della decisione impugnata.

51      Per il resto, in primo luogo, per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 35, essi includono servizi relativi al settore della pubblicità in senso ampio. Orbene, oltre ai servizi menzionati supra, al punto 34, detta classe 35 comprende anche una serie di servizi che, pur rientrando nel settore della pubblicità in senso ampio, ciò nondimeno sono molto eterogenei, trattandosi di servizi alquanto diversi quali, ad esempio, le «consulenze alle imprese», la «tenuta di libri contabili, servizi di tenuta di libri», le «ricerche e indagini economiche», la «(gestione di una) agenzia di import-export», il «noleggio di materiale pubblicitario», la «pubblicità sotto forma di pannelli», il «noleggio di distributori automatici», le «assunzioni (di personale)», la «selezione di personale mediante test psicoattitudinali» o l’«inserimento di dati in banche dati informatiche».

52      Il motivo indicato al punto 21 della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, il marketing moderno associa in vari modi le vendite e le possibilità aleatorie di vincita, non offre spunti che consentano di raggruppare tutti i servizi di cui trattasi in una categoria omogenea.

53      Quanto alla conclusione di cui al punto 24 della decisione impugnata, secondo cui detta classe 35 include servizi aventi per oggetto rilevamenti commerciali e statistici indispensabili per la proposta di scommesse, è giocoforza constatare che essa è molto generica ed applicabile tutt’al più ad una parte dei servizi rientranti nella classe considerata. Peraltro, non spetta al Tribunale individuare i servizi rientranti nella classe 35 cui possa applicarsi tale argomento.

54      Inoltre, al punto 25 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha esaminato alcuni servizi, e in particolare quelli rientranti nella classe 35. Essa ha fatto valere che questi ultimi riguardavano molto genericamente la promozione delle vendite «sotto forma di promozione delle vendite delle stesse scommesse sportive, da un lato, e, dall’altro, sotto forma di un’organizzazione mirata di scommesse volta a stimolare la vendita di altri prodotti o servizi». Vengono citati quali esempi i servizi pubblicitari, i servizi di gestione di affari, l’amministrazione commerciale, la raccolta di articoli di stampa e la sponsorizzazione. Neppure tali motivi sono sufficienti a dimostrare che i servizi eterogenei rientranti nella classe 35, come quelli menzionati supra, al punto 51, costituiscono una categoria sufficientemente omogenea per poter applicare una motivazione globale del carattere descrittivo rispetto ad essi del marchio richiesto.

55      La commissione di ricorso ha aggiunto, al punto 25 della decisione impugnata, che, dal momento che la domanda di registrazione riguardava i servizi di cui trattasi in maniera molto generale, si doveva confermare il rigetto relativo a detti servizi nel loro complesso. A tale proposito, essa fa riferimento al punto 33 della sentenza 7 giugno 2001, causa T‑359/99, DKV/UAMI (EuroHealth) (Racc. pag. II‑1645), in cui il Tribunale ha considerato che, dato che la ricorrente aveva chiesto la registrazione del segno controverso in detta causa per l’insieme dei servizi rientranti nella categoria «assicurazioni», senza operare distinzioni tra loro, occorreva confermare la valutazione della commissione di ricorso nella parte in cui riguardava l’insieme di tali servizi. Orbene, il caso di una classe descritta genericamente nella domanda di marchio come «assicurazioni e servizi finanziari» non è trasponibile al caso di specie, nel quale è stato presentato un elenco di servizi molto diversi.

56      In secondo luogo, per quanto attiene ai servizi rientranti nella classe 38, relativi al settore delle telecomunicazioni, si deve rilevare che, sebbene essi includano anche servizi diversi quali, in particolare, la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, anche mediante reti cablate, le agenzie di stampa, i servizi di conferenze telefoniche, le trasmissioni via satellite, i servizi di telefonia, la diffusione di programmi di televendita, si può nondimeno considerare che essi rientrino in una categoria omogenea di servizi ai fini di una motivazione globale.

57      Benché la classe 38 non venga esplicitamente menzionata, l’argomento sviluppato al punto 23 della decisione impugnata fa chiaramente riferimento a tale categoria di servizi. In detto punto la commissione di ricorso indica in particolare che i servizi richiesti includono servizi tecnicamente necessari per la realizzazione e la vendita di scommesse e giochi a premi, vale a dire la diffusione di trasmissioni televisive, in particolare i canali di cosiddette televisioni a pagamento, Internet, i programmi informatici e i giochi informatici adatti. Inoltre, a suo parere, tali scommesse e giochi possono essere elementi essenziali di manifestazioni di giochi e di intrattenimento, anche nell’ambito della diffusione televisiva. Viene inoltre precisato che la diffusione di programmi sportivi in televisione è spesso accompagnata da informazioni relative a determinate quote di scommesse di un prestatore privato.

58      Il fatto che vari tipi di servizi di telecomunicazione siano tecnicamente necessari per la realizzazione e la vendita di scommesse e di giochi a premi o che tali scommesse o giochi possano essere elementi essenziali di manifestazioni di giochi e di intrattenimento televisivi o di altro tipo non dimostra che sussista un rapporto sufficientemente diretto e concreto tra il marchio richiesto BETWIN, riguardo al quale è stato accertato che evocava per il pubblico di riferimento la possibilità di scommettere e vincere, e i servizi che, pur potendo servire tecnicamente al settore dei giochi e delle scommesse, di per sé non hanno ad oggetto la realizzazione di scommesse né la ricerca di vincite attraverso le stesse. Inoltre, per quanto riguarda il riferimento, contenuto al punto 21 della decisione impugnata, ai servizi di marketing, dall’esempio dei canali televisivi e delle offerte su Internet che prevedono elementi del gioco d’azzardo e delle scommesse per promuovere le vendite, nonché da quello dei canali di televendita che fanno ricorso ad elementi aleatori che evocano le scommesse per stimolare le vendite, in assenza di qualsiasi riferimento concreto in detto punto alla classe 38, il Tribunale non può stabilire se tale argomento fosse inteso a dimostrare il carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai servizi rientranti in detta classe, cosicché, anche a tale proposito, va constatato un difetto di motivazione della decisione impugnata.

59      Si deve quindi concludere che la commissione di ricorso non ha dimostrato in misura giuridicamente sufficiente il carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai servizi rientranti nella classe 38, cosicché il motivo concernente l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 deve essere accolto in relazione a tali servizi.

60      In terzo luogo, per quanto attiene alla classe 41, è giocoforza constatare che la decisione impugnata la menziona solo nella conclusione relativa al carattere descrittivo contenuta nel suo punto 25 (v. supra, punto 41). Come si è sottolineato supra, al punto 34, una parte dei servizi rientranti in tale classe si collega chiaramente al settore dei giochi e delle scommesse. Detta classe include inoltre taluni servizi connessi al settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, nonché al settore sportivo. Per il resto, i servizi rientranti nella classe 41 riguardano una serie di servizi eterogenei, quali i servizi di traduzione, educazione, formazione, l’organizzazione e la realizzazione di colloqui, conferenze, congressi, seminari, simposi, laboratori ed esposizioni di ogni genere a fini culturali e didattici, la pubblicazione di testi e di libri, i servizi di fotografia, i servizi per club ginnici e di fitness.

61      Quand’anche taluni motivi della decisione impugnata dovessero essere interpretati nel senso che si applicano ad alcuni servizi rientranti nella classe 41, in particolare quelli connessi al settore dell’informatica e delle telecomunicazioni, nonché al settore sportivo, tenuto conto dell’eterogeneità dei servizi di detta classe e dell’assenza di osservazioni esplicite al loro riguardo nella decisione impugnata, occorrerebbe rilevare d’ufficio, per i servizi rientranti nella classe 41 diversi da quelli espressamente menzionati al punto 20 della decisione impugnata, in conformità della giurisprudenza citata supra, al punto 46, il fatto che la commissione di ricorso non ha sufficientemente motivato detta decisione, indicando, come avrebbe dovuto fare, che si trattava di una categoria di servizi omogenea cui essa aveva potuto applicare una motivazione globale per quanto concerne il carattere descrittivo rispetto ad essi del marchio richiesto.

62      Dalle suesposte considerazioni risulta che la commissione di ricorso ha correttamente accertato il carattere descrittivo del marchio richiesto per i servizi menzionati al punto 20 della decisione impugnata, nonché per i servizi di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35. Tuttavia, il primo motivo deve essere accolto per quanto riguarda i servizi rientranti nella classe 38 e la decisione impugnata deve inoltre essere annullata in ragione di un difetto di motivazione rilevato d’ufficio per quanto riguarda gli altri servizi rientranti nella classe 35 e i servizi rientranti nella classe 41 diversi da quelli espressamente menzionati al punto 20 della decisione impugnata.

 Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009

 Argomenti delle parti

63      La ricorrente sostiene che il marchio richiesto BETWIN presenta il grado minimo di potere distintivo necessario per essere registrato, in quanto sia il consumatore medio che il pubblico specializzato vi vedranno un’indicazione d’origine, data la sua forma insolita e inusitata. In subordine, essa fa valere che, in ogni caso, il pubblico di riferimento attribuirà al marchio richiesto un carattere distintivo sulla base di un’indicazione di provenienza in relazione ai servizi che non presentano alcun nesso con le scommesse e i giochi di denaro, quali i servizi di telecomunicazione.

64      L’UAMI considera che il segno in questione, essendo descrittivo, sia anche privo di carattere distintivo. Esso contesta l’argomento secondo cui il marchio richiesto BETWIN dispone del minimo di carattere distintivo richiesto. A suo parere, esso veicola unicamente un incitamento generale a partecipare a determinate scommesse e determinati giochi e pertanto non è idoneo a distinguere i servizi della ricorrente da quelli offerti da altre imprese.

 Giudizio del Tribunale

65      Per quanto riguarda i servizi in relazione ai quali è stato accertato il carattere descrittivo del marchio richiesto nell’ambito dell’esame del primo motivo, in particolare quelli menzionati al punto 20 della decisione impugnata e quelli relativi alla «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35, non occorre esaminare il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata, è sufficiente che uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati all’art. 7, n. 1, del regolamento n. 207/2009 sia applicabile perché un segno non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenza del Tribunale 2 aprile 2008, causa T‑181/07, Eurocopter/UAMI (STEADYCONTROL), non pubblicata nella Raccolta, punto 56].

66      Per quanto riguarda gli altri servizi, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

67      La nozione di interesse generale sottostante all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 si sovrappone alla funzione essenziale del marchio che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tale prodotto o servizio da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 maggio 2008, causa C‑304/06 P, Eurohypo/UAMI, Racc. pag. I‑3297, punto 56 e giurisprudenza ivi citata). Così, è provvisto di carattere distintivo ai sensi di tale disposizione il marchio che permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese (sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C‑456/01 P e C‑457/01 P, Henkel/UAMI, Racc. pag. I‑5089, punto 34).

68      Infine, il carattere distintivo deve essere valutato, da una parte, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui viene chiesta la registrazione e, dall’altra, con riferimento alla percezione che ne ha il pubblico destinatario, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto [v. sentenza del Tribunale 10 ottobre 2008, cause riunite da T‑387/06 a T‑390/06, Inter-IKEA/UAMI (Raffigurazione di una paletta), non pubblicata nella Raccolta, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

69      Nella specie, la motivazione relativa all’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto nella decisione impugnata è molto succinta. Infatti, la commissione di ricorso si è limitata ad indicare, al punto 27 della decisione impugnata, che, da un lato, in quanto indicazione descrittiva «di cui chiunque comprenderà il significato senza avere conoscenze specialistiche e senza sforzi di analisi», il marchio richiesto, peraltro privo di carattere distintivo, era escluso dalla registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso ha indicato peraltro che il termine «betwin» veicola unicamente un generico incitamento a partecipare a determinate scommesse o a determinati giochi, o ad ottenere vantaggi economici sotto forma di vincite, senza precisare il possibile nesso con un prestatore determinato e che, pertanto, il segno in questione non consente al consumatore interessato di considerarlo come un riferimento ad un’origine commerciale determinata dei servizi in relazione alle possibilità di scommessa e di vincita e di percepirlo come il segno individuale di un prestatore determinato di questo settore.

70      In tali circostanze, per quanto riguarda i servizi diversi da quelli direttamente connessi al settore delle scommesse e dei giochi a premi menzionati supra, al punto 65, occorre rilevare d’ufficio un difetto di motivazione, conformemente alla giurisprudenza citata supra, al punto 46. Infatti, non è possibile comprendere come la motivazione globale ricordata al punto precedente possa applicarsi a tutti gli altri servizi eterogenei che formano oggetto della domanda di marchio, alcuni dei quali non presentano alcun nesso con le scommesse e la ricerca di vincite. La decisione impugnata deve quindi essere annullata anche a tale riguardo.

 Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009, nonché del principio della parità di trattamento e degli artt. 6 e 14 della CEDU

 Argomenti delle parti

71      La ricorrente fa valere che i richiedenti un marchio hanno diritto al medesimo trattamento nelle procedure dinanzi all’UAMI, conformemente all’art. 83 del regolamento n. 207/2009, secondo cui i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti completano le disposizioni procedurali di detto regolamento, al principio della parità di trattamento ed agli artt. 6 e 14 della CEDU, relativi, rispettivamente, al diritto a un equo processo e al divieto di discriminazione. Su tale base, essa avrebbe diritto all’applicazione da parte dell’UAMI di una prassi coerente in materia di esame e di registrazione, onde evitare ingiustizie e consentire a tutti i richiedenti di avere uguali probabilità di ottenere un marchio comunitario in situazioni equiparabili. Pur riconoscendo che le decisioni delle commissioni di ricorso rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e che il principio della parità di trattamento deve essere applicato nel rispetto della legge, la ricorrente afferma di avere diritto a che gli organi dell’UAMI applichino sempre i medesimi criteri e che il loro esame non sia più severo nei loro confronti di quanto non sia per altri richiedenti.

72      Peraltro, tenuto conto delle difficili condizioni di applicazione dei procedimenti di annullamento e del loro costo, essi non consentirebbero di porre rimedio alla disparità iniziale risultante da un trattamento differenziato di marchi comparabili.

73      La ricorrente invoca vari esempi di marchi comunitari comparabili di cui gli organi dell’UAMI avrebbero dovuto tenere conto nell’ambito del principio dell’esame d’ufficio dei fatti. Si tratta, in particolare, di marchi denominativi che formano, a partire dal termine «bet» e da un altro termine descrittivo, una nuova parola, alcuni dei quali sono stati registrati per servizi che presentano una relazione diretta con le scommesse e le vincite: marchi comunitari denominativi BETFAIR (nn. 003161205 e 003580255), MYBET (n. 00437885), BETMAX (n. 004272159), ULTIMATEBET (n. 004685681), YOUBET.COM (n. 001499185), BETLINK (n. 001738525), MEGA-BET (n. 004103644), MULTI-BET (n. 004104766), BET UNITED (n. 004173472), BETWAY (n. 004832325), BET-AT-HOME (n. 003844073) e GAMEBOOKERS (n. 005829056). Quanto all’argomento dell’UAMI secondo cui essa non ha invocato i marchi comunitari in questione nel procedimento dinanzi ad esso, la ricorrente sostiene che l’UAMI è tenuto, in forza dell’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, ad esaminare i fatti d’ufficio.

74      Essa fa valere infine che, secondo la giurisprudenza, un’autorità nazionale competente per la registrazione di marchi è tenuta a prendere in considerazione le sue decisioni anteriori adottate in relazione a domande di marchio simili, obbligo che si applicherebbe per analogia all’UAMI. Essa invoca, a tal riguardo, l’ordinanza della Corte 12 febbraio 2009, cause riunite C‑39/08 e C‑43/08, Bild digital e ZVS (non pubblicata nella Raccolta).

75      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

76      Dal punto 26 della decisione impugnata risulta che, nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente non ha più fatto valere le registrazioni di marchi asseritamente comparabili da essa invocati dinanzi all’esaminatore. In detto punto, la commissione di ricorso ha nondimeno tenuto a confermare che l’esaminatore poteva prendere in considerazione dette registrazioni anteriori, senza riconoscere loro effetti vincolanti.

77      Tale affermazione va condivisa. Infatti, dalla giurisprudenza si evince che le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio comunitario che le commissioni di ricorso sono indotte ad adottare in forza del regolamento n. 207/2009 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, il che peraltro non viene contestato dalla ricorrente. Pertanto, la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dev’essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento, quale interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente di dette commissioni [sentenza del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T‑106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II‑723, punto 66].

78      Secondo la giurisprudenza, esistono quindi due ipotesi. Se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l’idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha applicato correttamente le pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009 e successivamente, in un caso analogo al primo, ha adottato una decisione contraria, il giudice comunitario non potrà che annullare quest’ultima decisione per violazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 207/2009. In questa prima ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è, pertanto, ininfluente (sentenza STREAMSERVE, cit. al punto 77 supra, punto 67).

79      Al contrario, se, in un caso precedente, la commissione di ricorso, ammettendo l’idoneità di un segno alla registrazione come marchio comunitario, ha commesso un errore di diritto e successivamente, in un caso analogo al primo, adotta una decisione contraria, la prima decisione non potrà essere utilmente fatta valere a sostegno di una domanda diretta all’annullamento di quest’ultima decisione. Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi col rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., in tal senso, sentenze della Corte 9 ottobre 1984, causa 188/83, Witte/Parlamento, Racc. pag. 3465, punto 15, e 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Pertanto, anche in questa seconda ipotesi, il motivo relativo alla violazione del principio di non discriminazione è ininfluente [sentenze del Tribunale STREAMSERVE, cit. al punto 77 supra, punto 67; 30 novembre 2006, causa T‑43/05, Camper/UAMI – JC (BROTHERS by CAMPER), non pubblicata nella Raccolta, punti 94 e 95, e Mozart, cit. al punto 21 supra, punti 65‑69].

80      Orbene, come risulta dall’analisi del primo motivo, la commissione di ricorso ha concluso giustamente che il marchio richiesto non poteva essere registrato in quanto era descrittivo rispetto ai servizi aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro.

81      Peraltro, per quanto riguarda l’art. 76, n. 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, dallo stesso risulta che gli esaminatori dell’UAMI e, in sede di ricorso, le commissioni di ricorso dell’UAMI devono procedere d’ufficio all’esame dei fatti per stabilire se al marchio di cui si chiede la registrazione si applichi, o meno, uno degli impedimenti alla registrazione di cui all’art. 7 del medesimo regolamento. Orbene, tenuto conto della competenza vincolata evocata supra, al punto 77, e del principio di legalità ricordato supra, al punto 79, tale esame dev’essere incentrato sulle condizioni di applicazione dell’art. 7 del regolamento n. 207/2009 e non può dedursene che gli organi dell’UAMI siano vincolati dalle condizioni di registrazione di marchi anteriori.

82      Quanto agli argomenti della ricorrente basati sull’ordinanza Bild digital e ZVS, citata supra, al punto 74, si deve rilevare che la Corte ha indicato, al punto 17 di detta ordinanza, che l’autorità nazionale competente ai fini della registrazione deve, nell’ambito dell’istruzione di una domanda di registrazione e nei limiti in cui dispone di informazioni al riguardo, prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso. Benché se ne possa dedurre che tale considerazione si applica per analogia all’esame effettuato dagli organi dell’UAMI nell’ambito del regolamento n. 207/2009, resta il fatto che la Corte ha anche precisato che l’autorità in questione non può in alcun caso essere vincolata da tali decisioni su domande analoghe. D’altronde, essa ha anche ricordato, al punto 18 di detta ordinanza, che il principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto della legalità. Pertanto, tale giurisprudenza non rimette in discussione l’analisi svolta supra, ai punti 77‑81.

83      Inoltre, per quanto concerne la sentenza della Corte 9 settembre 2010, causa C‑265/09 P, UAMI/Borco-Marken-Import Matthiesen (Racc. pag. I‑8265), invocata dalla ricorrente in udienza, e dalla quale essa deduce che l’UAMI è tenuto a procedere ex officio all’esame delle registrazioni anteriori, si deve rilevare che la Corte ha ricordato, al punto 45 di detta sentenza, cui fa riferimento la ricorrente, che l’analisi delle domande di registrazione non deve essere sommaria, ma deve anzi essere rigorosa e completa per evitare l’indebita registrazione dei marchi ed assicurare, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, che i marchi il cui uso potrebbe essere contestato validamente in sede giudiziaria non vengano registrati. Orbene, oltre al fatto che tale sentenza non riguarda la questione dell’eventuale presa in considerazione di registrazioni anteriori, la Corte ha ivi ricordato altresì che l’esame dell’UAMI deve essere svolto nel rispetto della legalità. Pertanto, neppure tale giurisprudenza contraddice l’analisi svolta supra, ai punti 77‑81.

84      Infine, tenuto conto della competenza vincolata degli organi dell’UAMI e del principio di legalità, e senza che occorra statuire sulla ricevibilità, nell’ambito della presente controversia, di una censura relativa alla violazione di un articolo della CEDU, si deve sottolineare che, in assenza di allegazioni concrete relative ad errori di procedura dinanzi agli organi dell’UAMI che la ricorrente avrebbe dovuto affrontare, è escluso che la semplice circostanza che marchi asseritamente comparabili siano stati registrati anteriormente possa condurre ad una violazione del diritto della ricorrente ad un processo equo. Per gli stessi motivi, le circostanze di contorno ai procedimenti di annullamento sono ininfluenti anche a tale riguardo.

85      Da quanto precede risulta che il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quarto motivo, concernente una violazione dell’art. 49 CE

 Argomenti delle parti

86      La ricorrente sostiene che il rifiuto dell’UAMI di concedere la registrazione del segno denominativo di cui è causa, nonostante esso abbia consentito ai suoi concorrenti di contrassegnare i loro servizi con un marchio comparabile e di impedire a terzi di utilizzare tali marchi, ha l’effetto di falsare la concorrenza, limita la libera circolazione dei servizi ed ostacola la sua attività professionale.

87      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

88      Dalla giurisprudenza risulta che il diritto di marchio costituisce un elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsato che il Trattato intende stabilire e conservare (v. sentenza della Corte 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel, Racc. pag. I‑3793, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

89      Inoltre, il marchio registrato conferisce al titolare, per prodotti o servizi determinati, un diritto esclusivo che gli consente di monopolizzare il segno registrato come marchio senza limiti di tempo, ma la possibilità di registrare un marchio può tuttavia essere oggetto di restrizioni per motivi di interesse pubblico (v., in tal senso, sentenza Libertel, cit. al punto 88 supra, punti 49 e 50).

90      Pertanto, come si è ricordato supra, al punto 21, la finalità di interesse generale perseguita dall’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009 esige che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Quanto all’interesse generale soggiacente all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009, come si è ricordato supra, al punto 67, esso riguarda la necessità, da un lato, di non restringere indebitamente la disponibilità del segno di cui si chiede la registrazione per gli altri operatori che offrono prodotti o servizi comparabili a quelli oggetto della domanda di registrazione e, dall’altro, di garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine dei prodotti o servizi designati dalla domanda di marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenze della Corte 16 settembre 2004, causa C‑329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I‑8317, punti 23, 26 e 27 e giurisprudenza ivi citata, e Eurohypo/UAMI, cit. al punto 67 supra, punti 59 e 62).

91      Ne consegue che la decisione di una commissione di ricorso, come quella adottata nella specie per i servizi aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro, la quale dichiara giustamente, in applicazione dell’art. 7, n. 1, del regolamento n. 207/2009, che un segno non può essere registrato come marchio comunitario, non può essere considerata un ostacolo alla libera concorrenza, né, d’altronde, alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE o all’attività professionale della richiedente il marchio. Al contrario, come ha giustamente rilevato l’UAMI in udienza, il compito degli organi dell’UAMI di verificare che il marchio richiesto rispetti la normativa che disciplina la registrazione dei marchi comunitari è inteso a garantire una concorrenza non falsata, e non a limitare la concorrenza.

92      Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto.

93      Da quanto precede risulta che la decisione impugnata deve essere annullata per i servizi diversi da quelli menzionati al punto 20 della decisione impugnata ed i servizi di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35.

 Sulle spese

94      Ai sensi dell’articolo 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nella fattispecie, poiché la domanda della ricorrente è stata accolta solo per una parte dei servizi in questione, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 maggio 2009 (procedimento R 1528/2008-4) è annullata nella parte riguardante i servizi diversi da quelli di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi; produzione, organizzazione e realizzazione di giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi di ogni genere; sale da gioco; gestione di casinò; servizi di istituti sportivi, di giochi, di scommesse e di lotterie, anche attraverso Internet; messa a disposizione di attrezzature per sport, giochi, scommesse e lotterie, anche attraverso Internet; gestione di sale da gioco; messa a disposizione di giochi per computer interattivi; gestione e organizzazione di casinò, giochi d’azzardo, giochi di carte, scommesse, scommesse sportive, giochi di abilità; giochi automatici; gestione di casinò, gestione di sale da gioco; gestione di centri per scommesse e lotterie di ogni genere», rientranti nella classe 41 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e da quelli di «progettazione e sviluppo di spettacoli, giochi, lotterie, competizioni, balli, estrazioni di premi, concorsi dal punto di vista degli affari, dell’organizzazione e della pubblicità», rientranti nella classe 35 di detto Accordo.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Czúcz

Labucka

O’Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 luglio 2011.

Firme




Indice


Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, concernente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

– Sul carattere descrittivo del marchio richiesto con riferimento ai servizi aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro

– Sul carattere descrittivo del marchio richiesto rispetto ai servizi non aventi ad oggetto l’offerta di scommesse o di giochi di denaro

Sul secondo motivo, concernente una violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 83 del regolamento n. 207/2009, nonché del principio della parità di trattamento e degli artt. 6 e 14 della CEDU

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto motivo, concernente una violazione dell’art. 49 CE

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.