Sentenza del Tribunale del 31 maggio 2018 – Kaddour / Consiglio
(Causa T-461/16)1
(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Sviamento di potere – Principio di buona amministrazione – Principio dell’autorità di cosa giudicata – Violazione dell’articolo 266 TFUE – Errore manifesto di valutazione – Diritti fondamentali – Proporzionalità – Principio di non discriminazione»)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Khaled Kaddour (Damasco, Siria) (rappresentanti: V. Davies e V. Wilkinson, solicitors, e R. Blakeley, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente J. Bauerschmidt e G. Étienne, successivamente M. Bauerschmidt e S. Kyriakopoulou, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2016/850 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che modifica la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU 2016, L 141, pag. 125), e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/840 del Consiglio, del 27 maggio 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU 2016, L 141, pag. 30), nei limiti in cui tali atti riguardano il ricorrente.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Il sig. Khaled Kaddour è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
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1 GU C 383 del 17.10.2016.