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Ricorso presentato il 21 febbraio 2014 – Daimler / Commissione

(Causa T-128/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Daimler AG (Stoccarda, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Arhold, B. Schirmer e N. Wimmer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 13 dicembre 2013 – SG.B.5/MF/rc - sg.dsg1.b.5(2013) 3963453 - GESTDEM 2013/4643;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente impugna la decisione della Commissione in merito alla richiesta di accesso ai documenti presentata dalla ricorrente in via di subordine con riguardo al procedimento ex articolo 29 della direttiva 2007/46/CE 1 a seguito del diniego della Repubblica francese di omologare taluni veicoli della ricorrente.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quanto segue:

Violazione del diritto di accesso ai documenti

La ricorrente deduce al riguardo che la Commissione erroneamente ha negato il diritto della ricorrente di accedere ai documenti ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Essa sostiene di essere direttamente ed individualmente interessata dal procedimento ex articolo 29 della direttiva 2007/46. Conseguentemente le spetterebbe il diritto di accesso ai documenti che la riguardano quale presupposto necessario per l’effettivo esercizio del proprio diritto fondamentale di ricorso giurisdizionale.

Violazione dei diritti della ricorrente ai sensi della convenzione di Århus 2

La ricorrente fa valere al riguardo la violazione della Convenzione di Århus in combinato con il regolamento (CE) n. 1367/2006 3 . Per quanto attiene ai documenti, ai quali la ricorrente chiede di avere accesso, si tratterebbe di informazioni riguardanti l’ambiente. Un diniego per motivi di tutela di indagini in corso risulterebbe del tutto infondato tanto in fatto quanto in diritto; in particolare, il diniego risulterebbe in contrasto con il dettato della Convenzione di Århus.

Violazione del diritto di accesso ai documenti ex articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 15, paragrafo 3, TFUE e ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 4

A parere della ricorrente, la decisione impugnata viola l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001 e, conseguentemente, l’articolo 45, paragrafo 3, TFUE nonché l’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, atteso che la ricorrente ha il diritto di accedere ai documenti richiesti senza che sussistano motivi di diniego.

–    In tale contesto la ricorrente deduce che la Commissione, venendo meno ai propri obblighi, avrebbe omesso di procedere a un esame individuale e concreto dei documenti richiesti, fondando erroneamente la propria decisione di diniego su una deroga di natura generica. Inoltre, sussisterebbe un prevalente interesse pubblico alla diffusione dei documenti de quibus, cosa che la Commissione avrebbe illegittimamente ignorato. La Commissione omesso di procedere alla ponderazione postulata dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 richiamandosi genericamente a motivi di tutela degli obiettivi delle indagini.

Violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

–    A tal riguardo la ricorrente deduce che la Commissione non ha sufficientemente fondato la propria decisione su uno degli elementi di cui all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE nonché all’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

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1 Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (GU L 263, pag. 1).

2 Convenzione, firmata il 25 giugno 1998 a Århus, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione pubblica ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale.

3 Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

4 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).