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Impugnazione proposta il 21 febbraio 2014 da Alvaro Sesma Merino avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’11 dicembre 2013, causa F-125/12, Sesma Merino/UAMI

(causa T-127/14 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Alvaro Sesma Merino (El Campello, Spagna) (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Controinteressato nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) dell’11 dicembre 2013, nella causa F-125/12, e statuire conformemente alle conclusioni del ricorrente in tale procedimento;

in subordine, dopo l’annullamento della succitata sentenza, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica;

dichiarare nulli il rapporto informativo (Appraisal Report) del ricorrente per il 2011, nella versione del 1° febbraio 2012, nonché le e-mail del convenuto del 2 febbraio 2012, ore 14:51, e del 2 febbraio 2012, ore 15:49, per la parte contenente gli obiettivi stabiliti dall’UAMI in capo al ricorrente per il periodo dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012;

condannare l’UAMI a versare al ricorrente un risarcimento per i danni morali e immateriali da lui subiti, per un importo adeguato, fissato a discrezione del Tribunale;

condannare l’UAMI al pagamento delle spese complessive di giudizio, quindi al pagamento delle spese del procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e di quelle del procedimento di impugnazione dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari

Il ricorrente fa valere che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, la definizione di obiettivi costituisce senz’altro una misura che riguarda direttamente e individualmente la situazione giuridica dell’interessato ed è atta a incidere direttamente su una situazione giuridica determinata.

A tale proposito il ricorrente sostiene in particolare che il Tribunale della funzione pubblica ha unicamente verificato se la definizione degli obiettivi comportasse effetti giuridici vincolanti per la futura valutazione del funzionario, anziché accertare se la definizione degli obiettivi comportasse di per sé effetti giuridici vincolanti per il ricorrente, esame che comunque avrebbe dovuto avere esito positivo. Il ricorrente contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver dato luogo a una commistione della definizione di obiettivi e della valutazione del ricorrente. Inoltre, sarebbe contrario al dovere di sollecitudine e al principio di proporzionalità, e perciò al principio dello Stato di diritto, sottoporre un funzionario per un intero anno a condizioni di lavoro eventualmente insostenibili a causa di obiettivi irragionevoli, senza che questi possa difendersi in modo diretto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali

Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva per la mancanza di un’analisi nel merito. Egli sostiene di aver già sollevato censure per la violazione di altri diritti fondamentali e che una tale violazione costituisce in ogni caso un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Il rinvio a un procedimento avente ad oggetto la successiva valutazione violerebbe il diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi della logica

Il ricorrente fa valere con questo motivo che considerare la definizione degli obiettivi come un mero atto preparatorio della valutazione viola i principi della logica.

Lo stesso varrebbe per l’affermazione del Tribunale secondo cui, in determinate condizioni, anche fissare un obiettivo può integrare un atto lesivo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari. Tuttavia, proprio la verifica di queste condizioni rappresenterebbe un esame della fondatezza. Il Tribunale della funzione pubblica riconoscerebbe così la necessità di offrire una possibilità di tutela giurisdizionale, che poi però, senza coerenza, negherebbe in quanto inammissibile.