Language of document : ECLI:EU:T:2015:875

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

24 novembre 2015 (*)

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Rettifica finanziaria applicata a titolo della mancata dichiarazione di interessi – Obbligo di motivazione – Obbligo di contabilizzare gli interessi – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Principio di equivalenza – Obbligo di diligenza»

Nella causa T‑126/14,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman, J. Langer e M. Noort, in qualità di agenti,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da H. Kranenborg e P. Rossi, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

 Normativa di base: regolamento (CEE) n. 729/70 e regolamenti (CE) n. 1258/99 e n. 1290/2005

1        La normativa di base in materia di finanziamento della politica agricola comune, per quanto riguarda le spese effettuate dagli Stati membri a partire dal 16 ottobre 2006 e per quanto riguarda quelle effettuate dalla Commissione delle Comunità europee a partire dal 1° gennaio 2007, è costituita dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1). Tale regolamento ha abrogato il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103), il quale era succeduto, nella parte riguardante le spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000, al regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13).

2        Conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dei regolamenti n. 729/70 e n. 1258/1999, il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) era una parte del bilancio comunitario e finanziava, nella sua sezione garanzia, le restituzioni all’esportazione verso i paesi terzi.

3        I regolamenti n. 729/70 e n. 1258/1999 prevedevano, al loro articolo 8, paragrafo 1, che gli Stati membri adottassero, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze. Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, primo comma, di tali regolamenti, in mancanza di recupero totale, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze erano sopportate dalla Comunità, salvo quelle risultanti da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi degli Stati membri. Sia dall’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, che modifica il regolamento n. 729/70 (GU L 125, pag. 1), e applicabile a partire dall’esercizio iniziato il 26 ottobre 1995, sia dall’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1258/1999, risultava infine, segnatamente, che gli interessi relativi alle somme recuperate o pagate in ritardo erano versati al FEAOG.

4        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l’Unione europea, le restituzioni all’esportazione dei prodotti agricoli nei paesi terzi.

5        Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1290/2005, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per le azioni relative ad operazioni finanziate, segnatamente, dal FEAGA, i conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, completati da una dichiarazione di affidabilità firmata dal responsabile dell’organismo pagatore riconosciuto, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione e della relazione di certificazione elaborata dall’organismo di certificazione.

6        L’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005, intitolato «Verifica di conformità», dispone quanto segue:

«1.      La Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento [dell’Unione] qualora constati che alcune spese, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 4, non sono state eseguite in conformità delle norme [dell’Unione], secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 3.

2.      La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell’inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell’inosservanza, nonché del danno finanziario causato [all’Unione].

3.      Prima che sia adottata una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato costituiscono oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali le parti cercano di raggiungere un accordo sulle misure da adottare.

In assenza di accordo, lo Stato membro può chiedere che sia avviata una procedura volta a conciliare le rispettive posizioni nel termine di quattro mesi, il cui esito costituisce oggetto di una relazione alla Commissione, che la esamina prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento.

4.      Il rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a)      le spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, eseguite più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b)      le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all’articolo 3, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all’articolo 4, per le quali l’ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

c)      le spese relative alle misure nell’ambito dei programmi di cui all’articolo 4, diverse da quelle previste alla lettera b), per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell’organismo pagatore è stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle verifiche.

5.      Il paragrafo 4 non si applica alle conseguenze finanziarie:

a)      delle irregolarità di cui agli articoli 32 e 33;

(…)».

7        L’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005, intitolato «Disposizioni specifiche per il FEAGA», ai suoi paragrafi 1 e da 3 a 6, prevede quanto segue:

«1.      Gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo.

(…)

3.      All’atto della trasmissione dei conti annuali, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, [lettera] c), (…) iii), gli Stati membri comunicano alla Commissione una tabella riepilogativa dei procedimenti di recupero avviati in seguito ad irregolarità, contenente una ripartizione degli importi non ancora recuperati, per procedimento amministrativo e/o giudiziario e per anno corrispondente al primo verbale, amministrativo o giudiziario, che accerta l’irregolarità.

Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione la situazione dettagliata dei singoli procedimenti di recupero e dei singoli importi non ancora recuperati.

4.      Dopo aver dato corso alla procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 3, la Commissione può decidere di imputare allo Stato membro gli importi da recuperare nei seguenti casi:

a)      qualora lo Stato membro non abbia avviato tutti i procedimenti amministrativi o giudiziari previsti dal diritto nazionale e [dell’Unione] per procedere al recupero nel corso dell’anno successivo al primo verbale amministrativo o giudiziario;

b)      qualora il primo verbale amministrativo o giudiziario non sia stato stilato o lo sia stato con un ritardo tale da compromettere il recupero, oppure qualora l’irregolarità non sia stata registrata nella tabella riepilogativa, di cui al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, nell’anno del primo verbale amministrativo o giudiziario.

5.      Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono per il 50% a carico dello Stato membro e per il 50% a carico del bilancio [dell’Unione].

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

La ripartizione dell’onere finanziario connesso al mancato recupero, a norma del primo comma, lascia impregiudicato l’obbligo per lo Stato membro interessato di dare corso ai procedimenti di recupero, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Gli importi così recuperati sono imputati al FEAGA nella misura del 50%, previa applicazione della trattenuta di cui al paragrafo 2, del presente articolo.

Qualora, nell’ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l’assenza di irregolarità, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l’onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l’importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale.

6.      In casi debitamente giustificati, gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo nei casi seguenti:

a)      se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare;

b)      se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato indica separatamente, nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, gli importi per i quali ha deciso di non portare avanti i procedimenti di recupero, giustificando la propria decisione».

8        Ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, intitolato «Destinazione specifica delle entrate provenienti dagli Stati membri», gli importi che, in applicazione degli articoli 31, 32 e 33 del medesimo regolamento, devono essere versati al bilancio dell’Unione, inclusi i relativi interessi, costituiscono entrate con destinazione specifica, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1).

9        Ai sensi del suo articolo 49, secondo comma, il regolamento n. 1290/2005 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, dall’articolo 49, terzo comma, secondo trattino, di tale regolamento, risulta che l’articolo 32 di detto regolamento è applicabile, a partire dal 16 ottobre 2006, ai casi comunicati nell’ambito dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore, e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 (GU L 67, pag. 11), e per i quali non si è ancora conseguito il recupero totale alla data del 16 ottobre 2006.

 Regolamenti attuativi

 Regolamento n. 595/91

10      L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 595/91 prevede che gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

11      Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91, che è stato abrogato dal regolamento n. 1290/2005, prevede una comunicazione speciale mediante la quale uno Stato membro, qualora ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, indica alla Commissione l’importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro.

12      Il regolamento n. 595/91 è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007, dal regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all’instaurazione di un sistema d’informazione in questo settore (GU L 355, pag. 56).

 Regolamento (CE) n. 885/2006

13      Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GU L 171, pag. 90), i conti annuali di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 1290/2005 includono, segnatamente, la tabella degli importi da recuperare alla fine dell’esercizio, secondo il modello di cui all’allegato III (in prosieguo: la «tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006»).

14      La Commissione ha definito le linee guida relative alla presentazione delle tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 mediante, rispettivamente, il documento intitolato «Comunicazione al comitato dei Fondi agricoli – Linee guida relative alla trasmissione alla Commissione, per il 10 febbraio 2007, della tabella 5 dell’allegato III del regolamento [n. 885/2006]» (in prosieguo: le «linee guida del 2006») e il documento intitolato «Comunicazione al comitato dei Fondi agricoli, linee guida relative alla trasmissione alla Commissione, per il 1° febbraio 2008, delle tabelle 1-6 dell’allegato III del regolamento [n. 885/2006]» (in prosieguo: le «linee guida del 2007»).

15      L’articolo 11 del regolamento n. 885/2006 stabilisce le modalità della procedura di verifica di conformità istituita all’articolo 31 del regolamento n. 1290/2005. Inoltre, l’articolo 16 del medesimo regolamento fissa le modalità della procedura di conciliazione.

 Regolamenti settoriali

 Regolamento (CEE) n. 3665/87

16      L’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1), nella sua versione risultante dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, che modifica il regolamento n. 3665/87 (GU L 310, pag. 57), prevedeva le modalità di recupero delle restituzioni all’esportazione indebitamente versate, le sanzioni da infliggere al riguardo, nonché la possibilità di rinunciare a talune sanzioni in caso di forza maggiore. Il paragrafo 3 di detto articolo disponeva, in particolare, che in caso di pagamento indebito di una restituzione all’esportazione, il destinatario era tenuto a rimborsare gli importi indebitamente percepiti maggiorati di un interesse calcolato in funzione del periodo trascorso tra il pagamento e il rimborso.

17      Ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, del regolamento n. 2945/94, tale regolamento si applicava alle esportazioni per le quali le formalità previste dall’articolo 3 o dall’articolo 25 del regolamento n. 3665/87 erano state adempiute a partire dal 1° aprile 1995.

18      Il regolamento n. 3665/87 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (GU L 102, pag. 11), il quale è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (rifusione) (GU L 186, pag. 1).

 Regolamento (CEE) n. 536/93

19      Il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 57, pag. 12; in prosieguo, congiuntamente con il regolamento n. 3665/87: i «regolamenti settoriali») ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE) n. 1546/88 della Commissione, del 3 giugno 1988, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all’articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12).

20      Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento n. 536/93 e dell’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento, l’acquirente e il produttore versano, rispettivamente, ogni anno prima del 1° settembre, l’importo dovuto all’organismo competente, secondo le modalità all’uopo stabilite dallo Stato membro, specificando che, nel caso in cui il termine di pagamento non è rispettato, si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro e che non può comunque essere inferiore al saggio d’interesse applicato da quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito.

21      Conformemente all’articolo 10, decimo comma, del regolamento n. 536/93, tale regolamento è diventato applicabile a decorrere dal periodo di 12 mesi che è iniziato il 1° aprile 1993.

22      Il regolamento n. 536/93 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione, del 9 luglio 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 187, pag. 19), il quale è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 94, pag. 22).

 Fatti

23      Il 10 luglio 2003, il Regno dei Paesi Bassi ha rivolto alla Commissione una comunicazione speciale, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91 (in prosieguo: la «comunicazione speciale del 10 luglio 2003»). Con tale comunicazione, le autorità dei Paesi Bassi hanno informato la Commissione della circostanza che, a causa del fallimento e dell’insolvenza dei debitori interessati, il recupero degli importi dovuti nell’ambito del fascicolo NL/98/039-Centramelk (in prosieguo: «il fascicolo Centramelk») non poteva più essere effettuato né previsto. Esse hanno chiesto a tale istituzione di porre il saldo a carico della Comunità europea. Detto fascicolo, che era stato in precedenza oggetto di una comunicazione ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 595/91, è costituito da nove casi individuali di frodi, relativi al versamento da parte degli acquirenti di latte crudo dei prelievi supplementari nel settore del latte, che sono state rilevate tra il 1989 e il 1990.

24      Con lettera del 21 febbraio 2006, la Commissione ha in particolare informato le autorità dei Paesi Bassi del fatto che la sua decisione relativa al fascicolo Centramelk era rinviata in quanto, secondo i suoi servizi, il recupero dei crediti indicati in tale fascicolo era ancora in corso.

25      Con lettera del 4 ottobre 2006, le autorità dei Paesi Bassi hanno richiamato l’attenzione della Commissione sull’archiviazione del fascicolo Centramelk. In tale occasione, esse hanno anche chiesto alla Commissione di adottare una decisione relativa a tale fascicolo prima del 16 ottobre 2006 e di trattare tale fascicolo ai sensi delle disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1258/1999 e non ai sensi di quelle dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005.

26      Con lettera del 23 ottobre 2006, la Commissione ha segnatamente informato le autorità dei Paesi Bassi che essa non aveva ancora adottato alcuna decisione quanto al fascicolo Centramelk e che avrebbe applicato l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005 ai casi che non erano stati trattati prima del 16 ottobre 2006.

27      Il 27 aprile 2007, la Commissione ha adottato la decisione 2007/327/CE, relativa alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri per le spese dell’esercizio finanziario 2006, finanziate dal FEAOG, sezione garanzia (GU L 122, pag. 51), con la quale essa ha, segnatamente, sottoposto i crediti indicati nel fascicolo Centramelk alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. Il Regno dei Paesi Bassi non ha presentato ricorso di annullamento della decisione 2007/327.

28      Tra il 15 e il 17 settembre 2008, i servizi della Commissione hanno condotto un’indagine presso l’organismo pagatore dei Paesi Bassi, il Dienst Regelingen.

29      Con lettera del 17 giugno 2009 (in prosieguo: la «prima comunicazione»), inviata in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, la Commissione ha informato le autorità dei Paesi Bassi del risultato dell’indagine effettuata tra il 15 e il 17 settembre 2008. A tale lettera era accluso un allegato, intitolato «Osservazioni e richieste di informazioni», contenente le conclusioni dell’indagine.

30      Dalla prima comunicazione emerge, segnatamente, che la Commissione ha ritenuto che le autorità dei Paesi Bassi non avessero pienamente osservato gli obblighi previsti dalla normativa dell’Unione e fossero necessarie misure correttive finalizzate a garantire, per il futuro, la conformità a tali obblighi. La Commissione chiedeva di essere informata sulle misure correttive già adottate e su quelle progettate nonché sul calendario previsto per la loro attuazione. Inoltre, essa ha indicato che avrebbe potuto escludere dal finanziamento dell’Unione la totalità o una parte delle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, e dal FEAGA (in prosieguo, congiuntamente: i «Fondi»), conformemente agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1290/2005. Veniva inoltre precisato che le insufficienze rilevate sarebbero servite come base per il calcolo delle rettifiche finanziarie relative alle spese effettuate sino all’attuazione delle misure correttive adeguate.

31      Nelle osservazioni e raccomandazioni che figurano nell’allegato della prima comunicazione, da un lato, la Commissione ha segnatamente rilevato, in sostanza, che il registro dei debitori e, pertanto, le tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, determinate a titolo degli esercizi finanziari 2006 e 2007, non comprendevano gli interessi dovuti sulle somme in sospeso, dato che tali interessi erano contabilizzati dal Dienst Regelingen soltanto al momento della loro riscossione. Orbene, a suo avviso, tali interessi dovevano figurare in dette tabelle, poiché, in mancanza di una simile indicazione, gli importi soggetti alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 sarebbero stati sottostimati. Dall’altro lato, essa ha osservato che il Dienst Regelingen emetteva avvisi di riscossione di interessi soltanto a seguito del recupero delle somme principali, e ciò unicamente per quanto riguarda le somme recuperate a partire dal 16 ottobre 2007. Orbene, la mancata contabilizzazione di interessi in riferimento alle somme recuperate prima di tale data costituirebbero una perdita per i Fondi. Inoltre, la Commissione ha chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di fornirle determinate informazioni.

32      Con lettera del 21 luglio 2009, le autorità dei Paesi Bassi hanno risposto alle constatazioni effettuate dalla Commissione nella prima comunicazione.

33      Con lettera del 7 settembre 2010, le autorità dei Paesi Bassi sono state invitate dalla Commissione a fornire le loro osservazioni sugli aspetti controversi in vista di una riunione bilaterale prevista per il 5 ottobre 2010. In tale occasione, la Commissione ha segnatamente chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di calcolare l’importo totale degli interessi a titolo dell’insieme dei recuperi soggetti alla regola istituita dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 durante gli esercizi finanziari dal 2006 al 2009.

34      La riunione bilaterale tra i servizi della Commissione e le autorità dei Paesi Bassi si è svolta a Bruxelles (Belgio) il 5 ottobre 2010. Il verbale di tale riunione è stato inviato a dette autorità il 14 dicembre 2010.

35      Dal verbale della riunione bilaterale emerge che, a seguito di tale riunione, la Commissione ha confermato il contenuto essenziale delle sue conclusioni figurante nella prima comunicazione, ritenendo in sostanza che nessun interesse fosse stato percepito per le somme rimborsate prima del 16 ottobre 2007, circostanza che ha causato perdite finanziarie ai Fondi, e che gli interessi figuranti nelle tabelle dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 fossero state sottostimate. A suo avviso, non era stato dichiarato alcun interesse né alcun importo incorretto di interessi, di modo che, al momento della liquidazione dei conti, nel 2006 e nel 2007, i crediti soggetti all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 non includevano un importo corretto di interessi. Pertanto, essa ha annunciato che avrebbe proposto una rettifica finanziaria a titolo, da un lato, degli interessi non reclamati per i crediti recuperati nel 2006 e nel 2007 (in prosieguo: gli «interessi non reclamati») e, dall’altro, degli interessi non dichiarati nei casi di crediti non recuperati che erano stati sottoposti alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 (in prosieguo: gli «interessi non dichiarati») nel 2006 e nel 2007. In tale contesto, essa aveva invitato le autorità dei Paesi Bassi a confermare l’importo di EUR 60 779 dichiarato dal Dienst Regelingen in riferimento agli interessi non reclamati, e a fornire un calcolo o una stima quanto più precisa possibile dell’importo degli interessi non dichiarati.

36      Con lettera dell’11 febbraio 2011, in primo luogo, le autorità dei Paesi Bassi hanno confermato l’esattezza dell’importo di EUR 60 779 per quanto riguarda gli interessi non reclamati. In secondo luogo, esse hanno presentato il loro calcolo della somma degli interessi non dichiarati, che corrispondevano, secondo loro, a un importo totale di EUR 513 566,65 per gli anni dal 2006 al 2009. A tal proposito, esse hanno precisato che tale calcolo non teneva conto né dei crediti relativi ai prelievi supplementari pagati in ritardo e precedenti al 1° aprile 1993 (in prosieguo: i «crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari»), né dei crediti relativi alle restituzioni all’esportazione indebitamente versati e precedenti al 1° aprile 1995 (in prosieguo: «i crediti precedenti relativi alle restituzioni all’esportazione» e, congiuntamente con i crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari, i «crediti precedenti»).

37      Con lettera del 25 novembre 2011, la Commissione ha rivolto alle autorità dei Paesi Bassi una comunicazione formale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 885/2006, nella quale essa ha confermato la sua posizione quanto alla incompatibilità con il diritto dell’Unione, in riferimento agli esercizi finanziari dal 2006 al 2009, del sistema di gestione dei crediti e della dichiarazione di casi di irregolarità nell’ambito dell’allegato III del regolamento n. 885/2006. In particolare, in primo luogo, essa ha rilevato, nell’allegato di tale lettera, che le autorità dei Paesi Bassi avevano, a torto, omesso di contabilizzare alcuni interessi. A tal riguardo, essa ha affermato che, conformemente alle linee guida del 2006 e del 2007 e come confermato dal Tribunale nella sentenza del 22 aprile 2010, Italia/Commissione (T‑274/08 e T‑275/08, Racc., EU:T:2010:154), occorreva dichiarare gli interessi relativi alle somme ancora dovute nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, in quanto, precisava, la mancata dichiarazione di interessi sarebbe contraria alle disposizioni dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 e costituirebbe una perdita per il bilancio dell’Unione. In secondo luogo, posto che le autorità dei Paesi Bassi avevano escluso i crediti precedenti dal loro calcolo degli interessi, la Commissione ha indicato che, sebbene i regolamenti settoriali non istituissero alcun obbligo di esigere interessi, i crediti dell’Unione non possono ricevere un trattamento meno favorevole di qualsiasi credito nazionale. Ne conseguirebbe che se è vero che all’epoca dei fatti il Regno dei Paesi Bassi contabilizzava gli interessi sui crediti nazionali, quali debiti fiscali o sovvenzioni indebitamente pagate provenienti dal bilancio nazionale, lo stesso dovrebbe valere per i crediti dell’Unione. Su tale base, la Commissione ha ritenuto che gli interessi dovessero essere aggiunti ad ogni somma figurante nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 a decorrere dall’anno 2006, compreso in riferimento ai crediti precedenti relativi alle restituzioni alle importazioni e ai crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari che sono stati oggetto di liquidazione nel 2006 o nel 2007.

38      La Commissione ha pertanto proposto di escludere dal finanziamento dell’Unione la somma di EUR 5 277 577,43.

39      Con lettera del 3 gennaio 2012, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato una richiesta di conciliazione all’organo di conciliazione, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento n. 885/2006. La Commissione ha, in risposta a tale richiesta, riassunto la sua posizione in una nota che ha rivolto all’organo di conciliazione.

40      Il 30 aprile 2012, l’organo di conciliazione ha comunicato la sua relazione finale. In tale relazione, esso ha segnatamente concluso che non era stato possibile conciliare i punti di vista rispettivi della Commissione e delle autorità dei Paesi Bassi. Esso ha anche, in sostanza, invitato la Commissione a valutare, da un lato, se l’applicazione del principio di equivalenza poggiasse su una base di fatto sufficiente per giustificare la rettifica finanziaria proposta e, dall’altro, se fosse possibile limitare il calcolo degli interessi in riferimento al fascicolo Centramelk al solo caso individuale di frode rientrante in detto fascicolo che era stato effettivamente oggetto di un procedimento di recupero nel 2006.

41      Con lettera del 2 aprile 2013, la Commissione ha trasmesso alle autorità dei Paesi Bassi le sue conclusioni finali (in prosieguo: la «posizione finale»). Da tale lettera emerge che la Commissione ha, in sostanza, confermato la sua posizione, come riassunta ai punti 37 e 38 supra, quanto alle irregolarità rilevate e alle rettifiche finanziarie previste. In risposta alle conclusioni dell’organo di conciliazione, da una lato, la Commissione ha, in sostanza, osservato che, conformemente al principio di equivalenza, il recupero dei crediti dell’Unione in questione doveva essere effettuato allo stesso modo in cui si procede per le imposte nazionali non pagate. Dall’altro lato, per quanto riguarda il fascicolo Centramelk, atteso che i casi individuali di frodi rientranti in tale fascicolo dovevano essere trattati conformemente alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 e dal momento che gli interessi, in quanto accessori del credito principale, dovevano seguire lo stesso regime, essa ha affermato che occorreva applicare una rettifica finanziaria, conformemente a detta regola, per gli interessi che non erano stati oggetto di liquidazione per l’esercizio finanziario 2006.

42      Con lettera del 15 aprile 2013, le autorità dei Paesi Bassi hanno presentato osservazioni sulla posizione finale ed espresso il loro disaccordo nei confronti della medesima.

43      Il 18 novembre 2013, la Commissione ha comunicato al Regno dei Paesi Bassi una relazione di sintesi quanto ai risultati dell’indagine effettuata nel periodo compreso tra il 15 e il 17 settembre 2008.

44      È in tale contesto che il 12 dicembre 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/763/UE recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del FEAOG, sezione garanzia, del FEAGA e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 338, pag. 81; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale essa ha segnatamente applicato una rettifica finanziaria a titolo degli interessi non dichiarati relativi ai crediti precedenti in questione nella presente causa.

 Procedimento e conclusioni delle parti

45      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 febbraio 2014, il Regno dei Paesi Bassi ha proposto il presente ricorso.

46      Su proposta del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento.

47      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 21 aprile 2015.

48      Il Regno dei Paesi Bassi chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale disposizione e tale allegato riguardano gli interessi, pari a EUR 4 703 231,78, che essi avrebbero omesso di calcolare per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo e restituzioni all’esportazione indebitamente versate;

–        in subordine, annullare l’articolo 1 della decisione impugnata ed il suo allegato, nella parte in cui tale disposizione e tale allegato riguardano gli interessi, pari a EUR 3 208 935,04, che essi avrebbero omesso di calcolare per una serie di crediti dovuti a prelievi supplementari pagati in ritardo;

–        condannare la Commissione alle spese.

49      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

 In diritto

50      A sostegno del ricorso, il Regno dei Paesi Bassi deduce tre motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo motivo, dedotto in subordine, verte su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE o su un’erronea applicazione del principio di equivalenza. Il terzo motivo, dedotto in ulteriore subordine, verte su una violazione del principio di diligenza in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70 e con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91.

51      Da un lato, occorre precisare che, come risulta dalle memorie del Regno dei Paesi Bassi e come confermato da quest’ultimo in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza, il primo e il secondo motivo sono dedotti a sostegno del primo capo delle conclusioni, presentato in via principale (v. punto 48 supra). Il terzo motivo di annullamento, invece, per quanto riguarda le sole rettifiche finanziarie relative al fascicolo Centramelk, è invocato a sostegno del secondo capo delle conclusioni, dedotto in via subordinata (v. punto 48 supra).

52      Dall’altro lato, occorre notare che, in risposta a un quesito posto dal Tribunale in udienza, il Regno dei Paesi Bassi ha indicato che il primo motivo dedotto a sostegno del ricorso, vertente formalmente su una violazione dell’obbligo di motivazione incombente sulla Commissione, mirava, in realtà, a contestare la fondatezza della motivazione della decisione impugnata e non la motivazione formale. È stato preso atto di tale precisazione nel verbale d’udienza.

53      Ne consegue che il primo motivo, nei limiti in cui è diretto, in definitiva, a contestare la fondatezza della decisione impugnata, si confonde in sostanza con il secondo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi. In considerazione di tali precisazioni ottenute in udienza, non è più necessario, nel caso di specie, esaminare il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’articolo 296 TFUE.

54      Occorre, anzitutto, esaminare il secondo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE o su un’erronea applicazione del principio di equivalenza

55      Con il secondo motivo, il Regno dei Paesi Bassi contesta alla Commissione di aver violato l’articolo 13, paragrafo 2, TUE o di aver erroneamente applicato il principio di equivalenza. Tale motivo è formalmente diviso in due parti.

56      Con la prima parte del presente motivo, il Regno dei Paesi Bassi ritiene, in sostanza, che la Commissione, violando l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, abbia travalicato i limiti delle sue attribuzioni in quanto ha effettuato una rettifica finanziaria per la mancata dichiarazione di interessi relativi ai crediti precedenti in assenza di qualsiasi competenza dell’Unione o obbligo nel diritto dell’Unione che imponga la contabilizzazione di interessi. In primo luogo, infatti, quando i crediti precedenti sono sorti, i regolamenti settoriali non comprendevano alcun obbligo di contabilizzare gli interessi. In secondo luogo, un tale obbligo non poteva derivare dall’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005, come peraltro emergerebbe dalla giurisprudenza della Corte. In terzo luogo, l’indicazione della Commissione, secondo cui sarebbe evidente che si devono esigere gli interessi in occasione del recupero delle somme non dovute, non può costituire una base legale. Infatti, tale indicazione dovrebbe essere esplicita.

57      Con la seconda parte del presente motivo, il Regno dei Paesi Bassi contesta alla Commissione di avere erroneamente applicato il principio di equivalenza, in quanto, in sostanza, all’epoca dei fatti, il diritto olandese non prevedeva alcun obbligo di contabilizzare gli interessi nelle controversie nazionali del medesimo tipo, ossia in caso di recupero di sovvenzioni nazionali indebitamente versate. A tal proposito, esso ritiene che la posizione della Commissione, secondo cui i crediti precedenti sarebbero comparabili ai debiti fiscali per i quali il diritto olandese prevedeva un obbligo di contabilizzare gli interessi, sia erronea. A suo avviso, infatti, da un lato, i crediti precedenti e i debiti fiscali differiscono sia per la loro natura sia per il loro scopo. Dall’altro lato, poiché la Commissione rileva che lo scopo del recupero dei crediti precedenti è identico allo scopo del recupero dei debiti fiscali, esso afferma che la destinazione specifica, a livello europeo, delle entrate non è pertinente, in vista dell’applicazione del principio di equivalenza, relativo alla parità di trattamento, a livello nazionale, dei crediti nazionali ed europei comparabili. In tali circostanze, esso ritiene di non aver violato il principio di equivalenza trattando in maniera diversa i crediti precedenti e i debiti fiscali.

58      La Commissione contesta la fondatezza di tali argomenti del Regno dei Paesi Bassi.

59      Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo, la Commissione rileva, in sostanza, che l’obbligo di percepire interessi risulta da una lettura combinata dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di equivalenza. Inoltre, sarebbe logico ed evidente che, in caso di recupero di una somma indebitamente versata, gli interessi debbano essere parimenti recuperati, come confermato dalla giurisprudenza e dall’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, nella sua formulazione risultante dal regolamento n. 1287/95. Il mancato recupero di interessi sui crediti precedenti causerebbe un danno ai Fondi.

60      Per quanto riguarda la seconda parte del presente motivo, la Commissione ritiene, in sostanza, che il principio di equivalenza imponga di calcolare, sui crediti precedenti, un interesse uguale a quello che le autorità dei Paesi Bassi riscuoterebbero nell’ambito del recupero di debiti fiscali. A suo avviso, il recupero di un’imposta non pagata è comparabile al recupero di un sussidio agricolo indebitamente accordato. Pur rilevando la singolarità della circostanza che all’epoca dei fatti il diritto olandese non prevedesse alcun obbligo di riscuotere interessi al momento del recupero dei sussidi agricoli nazionali, la Commissione aggiunge che l’interpretazione restrittiva della nozione di obbligo nazionale del medesimo tipo, da parte del Regno dei Paesi Bassi, non può essere accolta, in considerazione del danno causato ai Fondi per la mancata riscossione di interessi sui crediti precedenti. Inoltre, l’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, nella sua formulazione risultante dal regolamento n. 1287/95, preciserebbe un’ovvietà, ossia il fatto che, quando si recupera una somma indebitamente versata, devono essere calcolati gli interessi.

61      Dall’esposizione degli argomenti delle parti, ai punti da 55 a 60 supra, emerge che le due parti del presente motivo sono intrinsecamente connesse. Da un lato, infatti, il Regno dei Paesi Bassi contesta, mediante tali due parti, il fondamento della rettifica finanziaria applicata in riferimento alla mancata dichiarazione di interessi relativi ai crediti precedenti, per il motivo che, in sostanza, non esisteva, al momento in cui tali crediti sono sorti, alcun obbligo, né in base alle disposizioni del diritto dell’Unione (primo motivo) né in base al principio di equivalenza (seconda parte), di contabilizzare interessi su detti crediti. Dall’altro lato, contrariamente alla posizione sostenuta dal Regno dei Paesi Bassi in udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, l’affermazione, nella prima parte del presente motivo, secondo cui la rettifica finanziaria sarebbe sprovvista di base legale in mancanza dell’obbligo, nel diritto dell’Unione, di contabilizzare gli interessi può, anche supponendo che sia fondata, comportare l’annullamento parziale della decisione impugnata soltanto qualora dovesse rilevarsi, al termine dell’esame della seconda parte di tale motivo, che il Regno dei Paesi Bassi non era neppure tenuto a contabilizzare gli interessi in applicazione del principio di equivalenza.

62      Pertanto, occorre esaminare congiuntamente le due parti del presente motivo, precisando inoltre che, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale in udienza, il Regno dei Paesi Bassi non si è opposto a un siffatto esame congiunto.

63      In limine, occorre rilevare, come emerge dalle memorie della Commissione e come quest’ultima ha precisato in udienza in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che essa ha fondato la rettifica finanziaria applicata al Regno dei Paesi Bassi a titolo degli interessi non dichiarati sulla base del combinato disposto dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 e del principio di equivalenza. Da tali diposizioni e da tale principio deriverebbe, a suo avviso, un obbligo a carico di tale Stato membro di contabilizzare gli interessi sui crediti precedenti.

64      In particolare, per quanto riguarda l’obbligo di contabilizzare gli interessi relativi ai crediti precedenti, la Commissione ha considerato, durante la procedura di liquidazione, in sostanza, che tali interessi avrebbero dovuto essere dichiarati nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 e che il Regno dei Paesi Bassi era tenuto a riscuotere interessi sui crediti precedenti in base al principio di equivalenza. Nello specifico, dalla posizione finale emerge che, secondo la Commissione, il recupero delle somme in questione doveva essere effettuato allo stesso modo di quello previsto per le imposte nazionali non pagate, per le quali il diritto olandese prevedeva la contabilizzazione di interessi. La distinzione, quale operata dal Regno dei Paesi Bassi tra, da un lato, le restituzioni all’esportazione e i prelievi supplementari e, dall’altro, le imposte nazionali con riferimento al loro regime giuridico e ai loro diversi obiettivi, sarebbe puramente formalistico e tale da compromettere l’utilità del principio di equivalenza. Al contrario, la Commissione ha ritenuto che, se è certamente vero che le restituzioni all’esportazione e i prelievi supplementari differiscono inizialmente dalle imposte nazionali, tuttavia, una volta qualificati come indebiti, cambierebbero natura e diventerebbero importi da recuperare destinati, in quanto entrate, al bilancio dell’Unione, alimentando pertanto detto bilancio allo stesso modo delle imposte previste dal diritto nazionale. Essa ha fatto riferimento, a tal proposito, all’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1605/2002. Per quanto riguarda i prelievi supplementari sul latte, la Commissione ha aggiunto che le entrate provenienti da tali prelievi costituivano risorse proprie della Comunità conformemente all’articolo 2 della decisione 70/243/CECA, CEE, EURATOM, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (GU L 94, pag. 19). Ne conseguirebbe, dal punto di vista dell’Unione, che lo scopo del recupero dei prelievi supplementari e delle restituzioni all’esportazione indebitamente pagate sarebbe identico a quello del recupero delle imposte nazionali, circostanza che comporterebbe l’equivalenza dei procedimenti.

65      In tale contesto, la Commissione ha applicato una rettifica finanziaria a titolo degli interessi non dichiarati per quanto riguarda i crediti precedenti, in quanto, a causa della loro mancata inclusione nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006, tali interessi non erano stati presi in considerazione al momento della liquidazione degli importi principali dei crediti precedenti ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005.

66      Con il presente motivo, il Regno dei Paesi Bassi contesta, in sostanza, il fondamento di tale rettifica finanziaria mettendo in discussione l’esistenza di un obbligo, a suo carico, di contabilizzare gli interessi sui crediti precedenti. Ne deduce che in assenza di un tale obbligo la Commissione non poteva imporgli una rettifica finanziaria a titolo di siffatti interessi non dichiarati.

67      Al fine di esaminare, in via principale, la fondatezza della decisione impugnata alla luce di tali argomenti, occorre, quindi, verificare se esisteva, nel caso di specie, un obbligo per il Regno dei Paesi Bassi di riscuotere interessi suoi crediti precedenti.

68      In un primo momento, occorre rilevare, come del resto le parti hanno convenuto nonché confermato, in occasione dell’udienza, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza, che i regolamenti settoriali non prevedevano, nelle loro rispettive versioni applicabili durante il periodo in cui i crediti precedenti sono sorti, alcun obbligo di riscuotere interessi su tali crediti.

69      Occorre, infatti, ricordare che i crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari sono sorti prima del 1° aprile 1993. I crediti precedenti relativi alle restituzioni all’esportazione sono stati costituiti prima del 1° aprile 1995.

70      Orbene, da un lato, per quanto riguarda i prelievi supplementari nel settore del latte, soltanto il regolamento n. 536/93 ha previsto, al suo articolo 3, paragrafo 4, e al suo articolo 4, paragrafo 4, che nel caso in cui il termine di pagamento fissato da dette disposizioni non sia rispettato si applica alle somme dovute un interesse annuale ad un saggio fissato dallo Stato membro e che non può essere inferiore al saggio d’interesse applicato da quest’ultimo per la ripetizione dell’indebito. Tale regolamento è divenuto applicabile, conformemente al suo articolo 10, secondo comma, a decorrere dal periodo di dodici mesi che è iniziato il 1° aprile 1993. Il regolamento n. 1546/88, abrogato e sostituito dal regolamento n. 536/93, non prevedeva, invece, alcuna disposizione relativa alla riscossione di interessi al momento del recupero dei prelievi supplementari pagati in ritardo.

71      Dall’altro lato, per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione, l’obbligo per il beneficiario, in caso di pagamento indebito, di rimborsare, oltre all’importo indebito, i relativi interessi, è stato istituito dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 3665/87, nella sua versione risultante dal regolamento n. 2945/94. Tale ultimo regolamento era applicabile, conformemente al suo articolo 2, secondo comma, alle esportazioni per le quali le formalità di cui all’articolo 3 o all’articolo 25 del regolamento n. 3665/87 erano state adempiute a partire dal 1° aprile 1995. Per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione indebitamente versate e per le quali dette formalità erano state adempiute precedentemente al 1° aprile 1995, invece, il regolamento n. 3665/87 non prevedeva alcun obbligo per il beneficiario di rimborsare gli interessi su tali importi non dovuti.

72      In un secondo momento, per quanto riguarda le disposizioni dell’articolo 32, del regolamento n. 1290/2005, occorre rilevare, in primis, che detto articolo concerne gli obblighi degli Stati membri in materia di recupero di importi presso beneficiari che abbiano commesso irregolarità o negligenze (sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punto 35).

73      In particolare, da un lato, conformemente all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo.

74      Secondo la giurisprudenza, l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005 prevede pertanto che gli interessi relativi alle somme recuperate in seguito ad un’irregolarità o a una negligenza siano versate agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell’incasso effettivo. Tuttavia, la disposizione in parola, implicante una mera regola di destinazione in bilancio di tali entrate, non prevede con ciò alcun obbligo, per gli Stati membri, di esigere interessi sulle somme recuperate in questione (sentenza del 29 marzo 2012, Pfeifer & Langen, C‑564/10, Racc., EU:C:2012:190, punto 44).

75      Dall’altro lato, l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 riguarda le ipotesi specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali. In tali ipotesi, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono, conformemente a detta disposizione, per il 50% a carico dello Stato membro interessato e per il 50% a carico del bilancio dell’Unione (sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punto 36).

76      Secondo la giurisprudenza, la ripartizione, in parti uguali, tra lo Stato membro interessato e il bilancio dell’Unione, della responsabilità finanziaria prevista dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 si applica a qualsiasi implicazione di natura economica connessa al mancato recupero delle somme irregolarmente corrisposte, a titolo delle quali figurano, segnatamente, la somma capitale nonché i relativi interessi, che avrebbero dovuto essere versati ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punti 39, 41 e 44).

77      Ne consegue che la Commissione è, in linea di principio, abilitata a includere, nelle somme dovute a titolo dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, interessi relativi ai crediti per i quali il recupero non ha avuto luogo nel termine, a seconda del caso, di quattro o di otto anni fissati da detta disposizione (v., in tal senso, sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punto 46).

78      Tuttavia, occorre rilevare che l’inclusione, nelle somme dovute ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, degli interessi relativi ai crediti per i quali il recupero non ha avuto luogo nel termine, a seconda del caso, di quattro o di otto anni fissato in detta disposizione dipende necessariamente dall’esistenza, nel caso di cui trattasi, di un obbligo per lo Stato membro interessato di esigere il pagamento di interessi sulle somme in questione. In considerazione della giurisprudenza esposta al punto 76 supra, infatti, soltanto nel caso in cui un tale obbligo esista, le conseguenze finanziarie del mancato recupero delle somme in questione, ai sensi di detta disposizione, possono coprire, oltre all’importo principale di tali somme, gli interessi.

79      Ne consegue altresì che l’applicazione, nel caso di specie, di una rettifica finanziaria a titolo degli interessi non dichiarati relativi ai crediti precedenti dipende dall’esistenza di un siffatto obbligo in capo al Regno dei Paesi Bassi.

80      In secundis, occorre rilevare che l’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 non comporta alcun obbligo, in capo agli Stati membri, di esigere interessi sui crediti che devono essere recuperati.

81      Da un lato infatti, in primo luogo, al pari peraltro dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, nella sua versione risultante dal regolamento n. 1287/95, al quale la Commissione fa riferimento, l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, come già rilevato al punto 74 supra, prevede soltanto una mera regola di destinazione nel bilancio delle somme recuperate in seguito a irregolarità o negligenza, senza prevedere un obbligo per gli Stati membri di esigere interessi su siffatte somme recuperate.

82      Dall’altro lato, occorre considerare che l’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 non istituisce neppure un obbligo per gli Stati membri di esigere interessi sulle somme che devono essere recuperate, poiché tale disposizione prevede soltanto una regola di ripartizione della responsabilità finanziaria con riferimento alle conseguenze del mancato recupero delle somme in questione, al di là dei termini previsti da tale disposizione.

83      Tale interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 si impone a fortiori in quanto, secondo la giurisprudenza, occorre leggere detta disposizione con riferimento all’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il quale costituisce il quadro generale in materia di rimborsi all’Unione degli importi dovuti in conseguenza di irregolarità o negligenze nell’uso dei fondi (sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punto 41). Orbene, come rilevato ai punti 74 e 81 supra, quest’ultima disposizione non può essere interpretata nel senso di porre un obbligo in capo agli Stati membri affinché esigano interessi sulle somme recuperate.

84      In secondo luogo, tale lettura delle disposizioni dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 non è messa in discussione dalle considerazioni di cui al punto 44 della sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra (EU:T:2010:154), citata dalla Commissione.

85      Certamente, il Tribunale ha ritenuto, al punto 44 della sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra (EU:T:2010:154), che dal preambolo del regolamento n. 1290/2005, e in particolare dai considerando 25 e 26 di quest’ultimo, si evincesse che il sistema di corresponsabilità finanziaria, istituito dall’articolo 32, paragrafo 5, di tale regolamento, mirasse a tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, imputando allo Stato membro interessato una parte delle somme dovute a seguito di irregolarità, che non erano state recuperate entro un termine ragionevole e che l’obbligo di computare gli interessi maturati tra il momento dell’accertamento dell’irregolarità e quello dell’effettivo recupero delle somme in questione avesse carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio dell’Unione a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore. Il Tribunale ne ha dedotto che risulterebbe incompatibile con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione l’esclusione degli interessi dalla somma da recuperare e, quindi, la riduzione dell’importo posto a carico dello Stato membro interessato, poiché in tal caso sarebbe il bilancio dell’Unione a sostenere la maggior parte delle conseguenze finanziarie del mancato recupero, in termini ragionevoli, degli importi dovuti a seguito di irregolarità.

86      Tuttavia, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione, occorre rilevare che da tali considerazioni non può essere dedotta l’affermazione di un principio generale secondo cui gli Stati membri sarebbero tenuti a esigere gli interessi al momento del recupero di somme dovute in ragione di irregolarità, di cui occorrerebbe tener conto al momento dell’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. Dal punto 48 della medesima sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra (EU:T:2010:154), emerge infatti che il Tribunale si è pronunciato, in tale sentenza, sulla sola questione se gli interessi dovessero essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1209/2005, senza tuttavia che il Tribunale fosse stato chiamato a statuire sul fondamento stesso dell’obbligo di riscuotere interessi.

87      La Commissione non può neppure basarsi sul punto 45 della sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra (EU:T:2010:154). Certamente, il Tribunale ha sottolineato «che il principio secondo il quale gli interessi seguono il regime contabile della somma capitale, essendone un accessorio, ha valenza generale nel quadro della disciplina del bilancio comunitario, come testimonia l’[articolo] 86, [paragrafo] 1, del regolamento n. 2342/2002 (...), il quale precisa che, “fatte salve le disposizioni specifiche risultanti dall’applicazione delle normative settoriali specifiche, ogni importo esigibile non rimborsato (...) produce interessi”». Tuttavia, da una parte, occorre rilevare che il solo fatto che gli interessi siano accessori all’importo principale non può costituire il fondamento dell’esistenza, nel caso di specie, di un obbligo a carico del Regno dei Paesi Bassi di contabilizzare gli interessi. D’altra parte e in ogni caso, occorre necessariamente osservare che la Commissione si è limitata a riprodurre, nella controreplica, le considerazioni espresse dal Tribunale al punto 45 di detta sentenza senza trarne alcuna conclusione quanto al caso di specie e che, in nessun momento, né durante il procedimento amministrativo né dinanzi al Tribunale, ha fatto riferimento all’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento n. 2342/2002, considerando tale disposizione applicabile alle circostanze della presente causa.

88      In ogni caso, occorre rilevare che l’interpretazione opposta, secondo la quale dall’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005 deriverebbe un obbligo per gli Stati membri di esigere interessi al momento del recupero delle somme dovute in ragione di irregolarità e, pertanto, l’inclusione automatica di tali interessi nelle conseguenze finanziarie di cui al paragrafo 5 di tale disposizione, contrasterebbe con l’interpretazione fornita dalla Corte al paragrafo 1 di tale disposizione, come ricordata ai punti 74 e 81 supra, e di cui occorre, come risulta dal punto 83 supra, tener conto nell’interpretazione del paragrafo 5 di tale medesima disposizione.

89      Occorre altresì aggiungere che, per quanto riguarda il principio stesso della riscossione di interessi di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, la Corte, basandosi sull’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari [dell’Unione] (GU L 312, pag. 1), ai sensi del quale, in sostanza, il vantaggio revocato indebitamente ottenuto può anche essere aumentato di interessi, se ciò è previsto, non ha sancito alcun principio generale in virtù del quale il recupero di vantaggi indebiti comporterebbe necessariamente la riscossione di interessi. Al contrario, dopo aver escluso l’esistenza di siffatto obbligo nelle disposizioni pertinenti dei regolamenti applicabili, la Corte ha ricercato detto obbligo nel diritto nazionale ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza (v., in tal senso, sentenza Pfeifer & Langen, punto 74 supra, EU:C:2012:190, punti da 41 a 47).

90      Inoltre, occorre notare che la stessa Commissione ha sottolineato in udienza che soltanto in combinazione con il principio di equivalenza l’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005 giustifica l’applicazione di una rettifica finanziaria a titolo degli interessi non dichiarati e relativi ai crediti precedenti, come risulta in sostanza al punto 63 supra.

91      In un terzo momento, in assenza, tanto nei regolamenti settoriali quanto nel regolamento n. 1290/2005, di qualsiasi obbligo di esigere interessi sui crediti precedenti, occorre ricercare pertanto se un tale obbligo poteva, nel caso di specie, essere validamente fondato sul principio di equivalenza.

92      A tal proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 325, paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari (sentenze del 28 ottobre 2010, SGS Belgium e a., C‑367/09, Racc., EU:C:2010:648, punto 40; Pfeifer & Langen, punto 74 supra, EU:C:2012:190, punto 52, e del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, Racc., EU:C:2013:105, punto 26). Ne consegue, secondo la giurisprudenza, che gli Stati membri sono tenuti, in assenza di normativa dell’Unione e quando il rispettivo diritto nazionale prevede il prelievo di interessi nell’ambito del recupero di vantaggi del medesimo tipo indebitamente percepiti a carico del loro bilancio nazionale, a prelevare in maniera analoga interessi in occasione del recupero di vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio dell’Unione (sentenza Pfeifer & Langen, punto 74 supra, EU:C:2012:190, punto 52). Occorre ritenere che lo stesso valga per gli oneri finanziari che le amministrazioni degli Stati membri sono incaricate di riscuotere per conto dell’Unione (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 marzo 1980, Meridionale Industria Salumi e a., 66/79, 127/79 e 128/79, Racc., EU:C:1980:101, punto 17).

93      Nel caso di specie, da un lato, come rilevato al punto 63 supra, è pacifico che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione ha, in sostanza, ritenuto che, in base al principio di equivalenza, il recupero dei crediti in questione dovesse essere effettuato allo stesso modo di quello previsto per le imposte nazionali non pagate. Tale posizione è, in sostanza, basata su un’interpretazione estensiva, contestata dal Regno dei Paesi Bassi nella seconda parte del presente motivo, della nozione di vantaggio del medesimo tipo ai sensi della giurisprudenza citata al punto 92 supra. Dall’altro lato, la Commissione ha rilevato in udienza che, secondo le informazioni fornite dal Regno dei Paesi Bassi durante il procedimento amministrativo, esisteva una possibilità, in base al diritto privato olandese, di recuperare gli interessi sui crediti costituiti da sussidi agricoli nazionali indebitamente assegnati, possibilità fatta valere in subordine da tale istituzione.

94      In tale contesto, occorre verificare se il recupero dei crediti precedenti può essere considerato comparabile al recupero delle imposte nazionali non pagate, in considerazione della giurisprudenza ricordata al punto 92 supra, prima di esaminare, eventualmente, l’argomento dedotto in subordine della Commissione, riassunto al punto 93 supra.

95      In primo luogo, per quanto riguarda la comparabilità dei crediti precedenti con i crediti fiscali nazionali, occorre, in considerazione delle loro rispettive caratteristiche, esaminare in modo distinto i crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari e i crediti precedenti relativi alle restituzioni all’esportazione.

96      Anzitutto, riguardo ai crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari, da un lato, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il regime dei prelievi supplementari mira a ristabilire l’equilibrio tra domanda e offerta sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando la produzione lattiera. Tale provvedimento si iscrive dunque nell’ambito delle finalità di sviluppo razionale della produzione lattiera e di mantenimento di un tenore di vita equo della popolazione agricola interessata, contribuendo a una stabilizzazione del reddito di quest’ultima (sentenze del 17 maggio 1988, Erpelding, 84/87, Racc., EU:C:1988:245, punto 26; del 25 marzo 2004, Cooperativa Lattepiù e a., C‑231/00, C‑303/00 e C‑451/00, Racc., EU:C:2004:178, punto 73, e Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., C‑480/00, C‑482/00, C‑484/00, da C‑489/00 a C‑491/00 e da C‑497/00 a C‑499/00, Racc., EU:C:2004:179, punto 57). Il prelievo supplementare sul latte costituisce una restrizione dovuta a regole di politica dei mercati o di politica strutturale (sentenze Cooperativa Lattepiù e a., cit., EU:C:2004:178, punto 74, e Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., cit., EU:C:2004:179, punto 58). Esso fa parte degli interventi intesi a regolamentare i mercati agricoli ed è destinato al finanziamento delle spese del settore lattiero. Ne consegue che, oltre al suo obiettivo manifesto di obbligare i produttori di latte a rispettare i quantitativi di riferimento ad essi attribuiti, il prelievo supplementare ha anche una finalità economica, in quanto mira a procurare alla Comunità i fondi necessari allo smaltimento della produzione realizzata dai produttori in eccedenza rispetto alle loro quote (sentenze Cooperativa Lattepiù e a., cit., EU:C:2004:178, punto 75; Azienda Agricola Ettore Ribaldi e a., cit., EU:C:2004:179, punto 59, e del 15 luglio 2004, Gerekens e Procola, C‑459/02, Racc., EU:C:2004:454, punto 37).

97      Ne consegue che, se è vero, come affermato in sostanza dalla Commissione, che i prelievi supplementari sono destinati a procurare fondi al bilancio dell’Unione, tuttavia resta il fatto che, come osservato dal Regno dei Paesi Bassi, detti prelievi si caratterizzano per la loro funzione di regolamentazione dei mercati agricoli.

98      Come sostanzialmente fatto valere dal Regno dei Paesi Bassi, invece, imposte o canoni rientranti in un sistema di imposizione nazionale, riscossi presso la popolazione nel suo insieme, si caratterizzano per la loro funzione primaria, se non esclusiva, di generare entrate per il bilancio nazionale. Inoltre, nel caso di specie, la Commissione non ha né accertato né sostenuto che le imposte olandesi di cui ha tenuto conto per l’applicazione del principio di equivalenza perseguissero un qualsivoglia obiettivo analogo a quello dei prelievi supplementari, ossia la regolamentazione dei mercati.

99      Risulta pertanto che, come rilevato in sostanza dal Regno dei Paesi Bassi, la funzione di regolamentazione dei mercati, propria dei prelievi supplementari, è estranea alle imposte nazionali. Inoltre, come rilevato dal Regno dei Paesi Bassi, i prelievi agricoli sono posti a carico di una categoria rigorosamente delimitata di contribuenti e non di tutta la popolazione e le entrate dei prelievi supplementari sono destinate al finanziamento delle spese del settore lattiero e, più precisamente, allo smercio della produzione realizzata dai produttori che eccede le loro quote.

100    Orbene, per analogia con la giurisprudenza secondo cui, per l’applicazione del principio di equivalenza, occorre verificare l’analogia tra i ricorsi fondati su una violazione del diritto dell’Unione e quelli fondati sull’inosservanza del diritto interno sotto il profilo del loro oggetto, della loro causa e dei loro elementi essenziali (v., in tal senso, sentenza del 19 luglio 2012, Littlewoods Retail e a., C‑591/10, Racc., EU:C:2012:478, punto 31 e giurisprudenza ivi citata), si deve ritenere, per quanto riguarda, nel caso di specie, la verifica dell’analogia tra i crediti dell’Unione e i crediti nazionali, che, in considerazione della funzione e della destinazione individuali dei prelievi supplementari, i crediti precedenti relativi a questi ultimi non possano essere considerati crediti equivalenti ai crediti fiscali nazionali, ossia del medesimo tipo.

101    D’altra parte e in ogni caso, anche supponendo che dalla giurisprudenza emerga che non può essere escluso, come in sostanza rileva la Commissione, che i prelievi supplementari, in quanto oneri finanziari che le amministrazioni degli Stati membri sono incaricate di riscuotere per conto dell’Unione, possano essere considerati comparabili alle imposte o ai canoni nazionali (v., in tal senso, sentenze del 14 luglio 1994, Milchwerke Köln/Wuppertal, C‑352/92, Racc., EU:C:1994:294, punto 23 e giurisprudenza ivi citata, e del 15 gennaio 2004, Penycoed, C‑230/01, Racc., EU:C:2004:20, punti 36 e 37 e giurisprudenza ivi citata), occorrerebbe aggiungere che, anche in tale ipotesi, sarebbe necessario verificare se dette imposte o canoni nazionali siano equivalenti o dello stesso tipo rispetto ai prelievi supplementari (v., in tal senso, sentenza del 27 maggio 1993, Peter, C‑290/91, Racc., EU:C:1993:220, punto 11).

102    Orbene, nel caso di specie, come risulta in sostanza dal punto 98 supra, nulla nel fascicolo consente di ritenere che la Commissione abbia tentato di verificare se, nell’ambito delle imposte e dei canoni istituiti in base al dritto olandese, esistessero imposte o canoni dello stesso tipo rispetto ai prelievi supplementari.

103    In tale contesto, occorre concludere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che i crediti precedenti relativi ai prelievi supplementari dovessero essere trattati allo stesso modo dei debiti fiscali.

104    Poi, per quanto riguarda i crediti precedenti relativi alle restituzioni all’esportazione, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, il sistema delle restituzioni all’esportazione ha la finalità di consentire l’esportazione di prodotti comunitari che, altrimenti, non sarebbe più redditizia per l’operatore (v. sentenza del 19 novembre 1998, Francia/Commissione, C‑235/97, Racc., EU:C:1998:556, punto 80 e giurisprudenza ivi citata).

105    Le restituzioni all’esportazione erano, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dei regolamenti n. 729/70 e n. 1258/1999, finanziate dal FEOGA, sezione Garanzia, e sono finanziate dal FEAGA, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1290/2005, il quale è applicabile dal 1° gennaio 2007.

106    Pertanto, per loro natura, le restituzioni all’esportazione, che costituiscono un vantaggio accordato agli agricoltori, si distinguono, come peraltro indicato dalla Commissione in occasione del procedimento amministrativo e in udienza, dalle imposte nazionali. Mentre le prime, infatti, sono finanziate dal bilancio dell’Unione, le seconde alimentano il bilancio nazionale.

107    La Commissione ha tuttavia ritenuto, durante la procedura di liquidazione, che i crediti relativi alle restituzioni all’esportazione indebitamente percepiti dagli agricoltori e che dovevano essere recuperati dallo Stato membro interessato fossero comparabili ai debiti fiscali, in quanto, in sostanza, le somme recuperate erano annoverate tra le entrate per il bilancio dell’Unione, di modo che esse alimenterebbero tale bilancio allo stesso titolo con cui le imposte nazionali alimentano il bilancio dello Stato membro interessato. A suo avviso, l’effetto utile del principio di equivalenza richiedeva pertanto di sottoporre i crediti precedenti al medesimo trattamento, per quanto riguarda la riscossione di interessi al momento del recupero, riservato ai debiti fiscali.

108    Orbene, tale analisi della Commissione è incompatibile con la giurisprudenza, citata al punto 92 supra, che subordina, in assenza di normativa dell’Unione, l’obbligo per gli Stati membri di riscuotere interessi su vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio dell’Unione alla circostanza che il loro diritto nazionale preveda la riscossione di interessi nell’ambito del recupero di vantaggi del medesimo tipo indebitamente percepiti a carico del loro bilancio nazionale.

109    Occorre certamente rilevare, al pari della Commissione, che le somme indebitamente versate e restituite costituiscono entrate, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1605/2002, destinate a finanziare spese determinate.

110    Tuttavia, anche se le somme relative alle restituzioni all’esportazione indebitamente concesse e recuperate costituiscono altresì delle entrate per il bilancio dell’Unione, resta il fatto che le somme corrispondenti a dette restituzioni all’esportazione non avrebbero mai dovuto essere versate agli agricoltori.

111    In altri termini, a differenza del recupero di imposte nazionali, la ripetizione delle restituzioni all’esportazione non dovute non concorre ad alimentare specificamente il bilancio dell’Unione, ma a restituire importi che non avrebbero mai dovuto essere versati.

112    Alla luce di quanto esposto, occorre concludere che la Commissione ha erroneamente considerato i crediti precedenti relativi alle restituzioni all’esportazione comparabili ai crediti fiscali.

113    Le conclusioni di cui ai punti 103 e 112 supra non possono essere messe in discussione dagli argomenti della Commissione vertenti sul fatto che, in sostanza, un’interpretazione restrittiva della nozione di vantaggio del medesimo tipo, ai sensi della quale non possono essere considerati comparabili il recupero delle imposte nazionali non pagate e il recupero dei crediti precedenti, disconoscerebbe sia il pregiudizio sofferto dal bilancio dell’Unione per la mancata riscossione di interessi sia l’effetto utile del principio di equivalenza.

114    A tal proposito, da un lato, certamente occorre rilevare che è già stato considerato che il recupero degli interessi maturati tra il momento dell’accertamento di una irregolarità e quello dell’effettivo recupero delle somme in questione ha carattere compensatorio, in quanto gli interessi sono calcolati in rapporto al pregiudizio temporaneamente sofferto dal bilancio dell’Unione a causa del mancato introito di un credito contabilizzato a suo favore (sentenza Italia/Commissione, punto 37 supra, EU:T:2010:154, punto 44).

115    Dall’altro lato, è parimenti vero che, conformemente all’articolo 325, paragrafo 2, TFUE, ricordato al punto 92 supra, spetta agli Stati membri adottare, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che essi adottano per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari.

116    Tuttavia, un’interpretazione estensiva della nozione di vantaggio del medesimo tipo, quale suggerita dalla Commissione, risulta in ragione del suo ambito particolarmente ampio, incompatibile con i presupposti dell’applicazione del principio di equivalenza, il quale, come emerge chiaramente dalla sentenza Pfeifer & Langen, punto 74 supra (EU:C:2012:190, punto 45), entra in gioco solamente in assenza di normativa settoriale che prevede il recupero di interessi. Inoltre, dalla giurisprudenza citata al punto 92 supra, risulta in modo inequivocabile che soltanto quando il diritto nazionale prevede la riscossione di interessi nell’ambito del recupero di vantaggi del medesimo tipo indebitamente percepiti a carico del bilancio nazionale, gli Stati membri sono tenuti a riscuotere in maniera analoga interessi in occasione del recupero di vantaggi indebitamente percepiti a carico del bilancio dell’Unione.

117    Orbene, l’interpretazione estensiva proposta dalla Commissione porterebbe, in definitiva, a ritenere che, anche nell’ambito dell’applicazione del principio di equivalenza, occorra sempre procedere alla riscossione di interessi quando le entrate del recupero di somme non dovute sono destinate al bilancio dell’Unione ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 1605/2002, a condizione che il diritto nazionale preveda la riscossione di interessi in un qualsivoglia procedimento di recupero di qualsiasi tipo di vantaggi nazionali non dovuti o di imposte nazionali non pagate, senza prendere in considerazione la loro comparabilità con i crediti dell’Unione in questione.

118    Tale considerazione si impone a maggior ragione per analogia con la giurisprudenza costante, secondo la quale il principio di equivalenza non può essere interpretato né nel senso che obbliga uno Stato membro ad estendere il suo regime nazionale più favorevole a tutte le azioni di ripetizione di imposte o canoni riscossi in violazione del diritto dell’Unione (sentenze del 15 settembre 1998, Edis, C‑231/96, Racc., EU:C:1998:401, punto 36, e del 28 novembre 2000, Roquette Frères, C‑88/99, Racc., EU:C:2000:652, punto 29), né nel senso che obbliga ad estendere il suo regime nazionale più favorevole a tutte le azioni proposte nell’ambito di un determinato settore del diritto (v. sentenza Littlewoods Retail e a., punto 100 supra, EU:C:2012:478, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

119    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre concludere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che i crediti precedenti potessero essere comparati ai debiti fiscali. Pertanto, è altresì a torto che la Commissione ne ha dedotto l’esistenza, ai sensi del principio di equivalenza, di un obbligo a carico delle autorità dei Paesi Bassi di contabilizzare gli interessi sui crediti precedenti.

120    In tal contesto, in secondo luogo, occorre valutare l’argomento presentato in subordine dalla Commissione in udienza e vertente in sostanza sul fatto che l’applicazione di una rettifica finanziaria nell’ambito di interessi non dichiarati e relativi ai crediti precedenti era giustificata in quanto il diritto privato olandese prevedeva una possibilità di recupero degli interessi relativi ai sussidi agricoli nazionali indebitamente assegnati, cosicché, in applicazione del principio di equivalenza, siffatti interessi potevano essere ottenuti a titolo di recupero dei crediti precedenti.

121    A tal riguardo si deve ricordare che, nell’ambito del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE, il Tribunale è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere. L’articolo 264 TFUE prevede che, se il ricorso è fondato, l’atto impugnato è dichiarato nullo e non avvenuto. Il Tribunale non può quindi, in nessun caso, sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato (v. sentenza del 28 febbraio 2013, Portogallo/Commissione, C‑246/11 P, EU:C:2013:118, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

122    Nel caso di specie, anzitutto, dagli elementi del fascicolo emerge che nella lettera dell’11 febbraio 2011, inviata in risposta al verbale della riunione bilaterale, le autorità dei Paesi Bassi hanno riferito, da un lato, dell’assenza, nel diritto pubblico olandese, di qualsiasi obbligo di esigere interessi al momento del recupero di sussidi agricoli nazionali indebitamente assegnati e, dall’altro, di una possibilità di ottenere tuttavia tali interessi ai sensi del diritto privato olandese. Dette autorità hanno però precisato nella suddetta lettera che tale possibilità non veniva, nella prassi, quasi mai attuata.

123    Poi, occorre rilevare che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione non ha dedotto alcun argomento da tale presunta possibilità risultante dal diritto privato olandese per giustificare la sua conclusione secondo cui il Regno dei Paesi Bassi era tenuto a contabilizzare gli interessi a titolo dei crediti precedenti.

124    Pertanto, a seguito della contestazione del fondamento della rettifica finanziaria da parte delle autorità dei Paesi Bassi, la Commissione, da un lato, nella comunicazione formale, ha indicato che i crediti dell’Unione non potevano essere trattati in modo meno favorevole di qualsiasi credito nazionale. Essa ne ha dedotto, in sostanza, che se è vero che all’epoca dei fatti il Regno dei Paesi Bassi esigeva interessi al momento del recupero di un qualsiasi credito nazionale, quali crediti fiscali o sussidi nazionali indebitamente assegnati, lo stesso dovrebbe valere per i crediti dell’Unione. Dall’altro lato, emerge inequivocabilmente dalle osservazioni inviate dalla Commissione in vista della procedura di conciliazione, dalla posizione finale e dalla relazione di sintesi che la Commissione ha ritenuto che i crediti precedenti dovessero essere comparati a debiti fiscali nazionali.

125    Infine, occorre aggiungere che la Commissione ha riconosciuto in udienza che tale presunta possibilità di ottenere interessi in applicazione del diritto privato olandese non era stata oggetto di discussione tra le parti durante il procedimento amministrativo.

126    Da tali elementi emerge che la rettifica finanziaria, applicata dalla Commissione a titolo di interessi non dichiarati relativi ai crediti precedenti, si fonda, in sostanza, sulla considerazione secondo la quale tali crediti erano comparabili ai debiti fiscali, cosicché, atteso che gli interessi erano riscossi al momento del recupero di questi ultimi, anche a titolo dei primi dovevano essere contabilizzati gli interessi. La Commissione non ha invece mai fondato tale conclusione sulla considerazione secondo cui, poiché vi era una possibilità di ottenere interessi sui crediti nazionali risultanti da sussidi agricoli nazionali indebitamente assegnati, il Regno dei Paesi Bassi avrebbe dovuto contabilizzare gli interessi controversi a titolo dei crediti precedenti.

127    Orbene, in tale contesto, la presa in considerazione, in tale fase, della possibilità, supponendo che sia verificata, di ottenere il pagamento di interessi in applicazione del diritto privato olandese e la valutazione della questione se una tale possibilità costituisca un fondamento sufficiente per il riconoscimento, in virtù del principio di equivalenza, di un obbligo a carico del Regno dei Paesi Bassi di contabilizzare gli interessi dei crediti precedenti significherebbe in definitiva operare una sostituzione dei motivi della decisione impugnata alla quale, tuttavia, il Tribunale, come emerge dalla giurisprudenza ricordata al punto 121 supra, non può procedere.

128    Ne consegue che l’argomento presentato in subordine dalla Commissione in udienza deve essere respinto, senza che sia neppure necessario statuire sulla sua ricevibilità, essendo stato formulato per la prima volta in udienza.

129    Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre accogliere il secondo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi nella sua integralità. Poiché tale motivo è presentato a sostegno del capo principale delle conclusioni, occorre accogliere quest’ultimo.

130    Tuttavia, il Tribunale ritiene opportuno esaminare, ad abudantiam, il terzo motivo dedotto dal Regno dei Paesi Bassi, in quanto tale motivo è a sostegno del secondo capo delle conclusioni, presentato in via subordinata (v. punto 51 supra).

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di diligenza, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70 e l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91

131    Con il terzo motivo, il Regno dei Paesi Bassi contesta alla Commissione di aver violato il principio di diligenza, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70 e con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91, in quanto essa non ha adottato, prima del 16 ottobre 2006, alcuna decisione relativa ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk e ponendo tali crediti a carico della Comunità. A tal proposito, in primo luogo, esso rileva che la Commissione avrebbe dovuto tempestivamente prendere in considerazione le informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi, segnatamente, nella lettera del 4 ottobre 2006. Atteso che da tali informazioni sarebbe emerso, ad eccezione di un solo caso individuale di frode dei nove rientranti nel fascicolo Centramelk, che i crediti in questione erano irrecuperabili, circostanza del resto già accertata alla data della comunicazione speciale del 10 luglio 2003, la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione prima del 16 ottobre 2006, per quanto riguarda otto di tali casi. Essa avrebbe dovuto, perlomeno, motivare il suo rifiuto di adottare una siffatta decisione. Orbene, la lettera del 23 ottobre 2006 sarebbe del tutto priva di motivazione. In secondo luogo, il Regno dei Paesi Bassi sostiene che, durante il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, la Commissione ha omesso di riconsiderare la sua posizione e si è limitata a far riferimento a posizioni precedenti divenute obsolete. Essa non avrebbe dato prova di diligenza, in particolare in riferimento alla procedura di conciliazione. In terzo luogo, il Regno dei Paesi Bassi sostiene, in risposta all’affermazione della Commissione secondo cui il presente motivo è irricevibile, che non può essergli contestato di non aver proposto ricorso avverso la decisione 2007/327, in quanto quest’ultima verteva unicamente sulla somma principale e non sugli interessi.

132    La Commissione replica, in sostanza, che il terzo motivo è irricevibile e, in ogni caso, infondato.

133    In limine, occorre rilevare, anzitutto, che per quanto riguarda i crediti indicati nel fascicolo Centramelk la Commissione ha applicato, nella decisione 2007/327, la regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. Dalla lettera del 21 febbraio 2006 emerge, a tal proposito, che secondo i servizi della Commissione il recupero di tali crediti era ancora in corso alla data di tale lettera. Nella sua lettera del 23 ottobre 2006, la Commissione ha inoltre informato le autorità dei Paesi Bassi del fatto che nessuna decisione era stata ancora adottata per quanto riguardava tale fascicolo e che i casi non trattati prima del 16 ottobre 2006 sarebbero stati trattati conformemente alle disposizioni dell’articolo 32 del regolamento n. 1290/2005.

134    In seguito, durante il procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata, le parti hanno segnatamente discusso circa l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 agli interessi relativi ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk. Tale questione è stata sollevata, in particolare, dinanzi all’organo di conciliazione.

135    Nella sua relazione, l’organo di conciliazione ha rilevato, in particolare, che il fascicolo Centramelk era stato trattato, nel 2006, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. In tale contesto, pur rilevando l’eventuale impossibilità di riesaminare la decisione 2007/327, che era divenuta definita, l’organo di conciliazione si è chiesto se fosse ipotizzabile limitare il calcolo degli interessi al solo caso individuale di frode rientrante in detto fascicolo effettivamente oggetto del procedimento di recupero nel 2006, ad esclusione degli altri casi compresi in tale fascicolo, riguardanti società in fallimento, sciolte o senza attivo ben prima dell’applicazione della regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. In conclusione, l’organo di conciliazione ha invitato segnatamente la Commissione a valutare tale ultima questione.

136    Infine, la Commissione ha esaminato tale questione nella sua posizione finale e nella sua relazione di sintesi. A tal proposito, essa ha rilevato anzitutto che, conformemente all’articolo 32, paragrafo 6, lettera b), del regolamento n. 1290/2005, uno Stato membro può decidere di non portare avanti il procedimento di recupero se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato. Orbene, atteso che il Regno dei Paesi Bassi non aveva indicato come irrecuperabile, nella tabella dell’allegato III del regolamento n. 885/2006 per l’anno finanziario 2006, nessuno dei nove crediti del dossier Centramelk, tali crediti, secondo la Commissione, dovevano essere sottoposti alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005. In seguito, la Commissione ha respinto l’argomento vertente sul fatto che otto dei nove crediti indicati in detto fascicolo fossero irrecuperabili ancor prima dell’adozione della decisione di liquidazione per l’anno finanziario 2006 e dovessero essere esclusi dal calcolo degli interessi. A tal proposito, essa ha rilevato che detta regola istituiva una ripartizione della responsabilità finanziaria tra l’Unione e lo Stato membro interessato per i crediti il cui recupero non era avvenuto in un termine di quattro o di otto anni dopo la data del primo verbale amministrativo o giudiziario. Orbene, secondo la Commissione, in considerazione delle informazioni fornite dalle autorità dei Paesi Bassi, l’irrecuperabilità del credito era stata accertata prima di tale limite temporale soltanto in due dei nove casi individuali di frodi interessati. Inoltre, essa ha aggiunto che nell’ambito di un’indagine condotta nel 2003, i suoi servizi avevano concluso che il recupero dei crediti indicati in tale fascicolo era ancora in corso. Infine, alla luce di tali considerazioni e atteso che gli interessi erano accessori ai crediti principali, essa ha applicato la regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 agli interessi relativi all’insieme dei crediti indicati nel fascicolo Centramelk.

137    È alla luce di tali precisazioni che occorre esaminare, in via principale, il presente motivo.

138    In primo luogo, il Regno dei Paesi Bassi afferma che la Commissione non ha dato prova di diligenza, avendo a torto omesso di adottare, prima del 16 ottobre 2006, una decisione quanto ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk o, almeno, di motivare il suo rifiuto di adottare una siffatta decisione prima di tale data.

139    Nello specifico, il Regno dei Paesi Bassi rileva che nel ricorso la Commissione ha omesso, a torto, «[di adottare] prima del 16 ottobre 2006 [una] decisione relativa ai crediti in sospeso che erano già stati oggetto [della comunicazione speciale del 10 luglio 2003] diretta a porre il saldo a carico della (…) Comunità». Parimenti, nella replica, esso contesta alla Commissione di non aver adottato, prima del 16 ottobre 2006, una decisione «concernente [il fascicolo] Centramelk in base alla quale i crediti irrecuperabili in [otto] dei [nove casi individuali di frodi] interessati restavano a carico della Comunità» e che tale istituzione «avrebbe potuto e dovuto, prima ancora (…) del 16 ottobre 2006 (…), per quanto concerne [detti otto casi individuali di frodi], decidere che le conseguenze finanziarie [dovevano] essere poste a carico della Comunità, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 729/70 in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 595/91». Inoltre, aggiunge che la lettera del 23 ottobre 2006 è del tutto priva di motivazione.

140    Dalle memorie del Regno dei Paesi Bassi emerge pertanto, come confermato peraltro da quest’ultimo in udienza in risposta a un quesito posto dal Tribunale, di cui si è preso atto nel verbale d’udienza, che sebbene gli argomenti addotti a sostegno del terzo motivo siano formalmente presentati come diretti all’annullamento parziale della decisione impugnata, tuttavia essi vertono anche sull’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk.

141    Orbene, è pacifico che, come rilevato al punto 133 supra, con la decisione 2007/327 la Commissione ha segnatamente sottoposto i crediti indicati nel fascicolo Centramelk alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005.

142    A tal proposito, occorre rilevare che secondo la giurisprudenza una decisione che non sia stata impugnata dal destinatario entro i termini stabiliti dall’articolo 263 TFUE diviene definitiva nei suoi confronti (v. sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C‑310/97 P, Racc., EU:C:1999:407, punto 57 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza è basata in particolare sulla considerazione che i termini di impugnazione sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché sulle esigenze di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale (sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., cit., EU:C:1999:407, punto 61).

143    Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il Regno dei Paesi Bassi era, come risulta dall’articolo 3 della decisione 2007/327, destinatario di detta decisione e che non ha proposto ricorso di annullamento della medesima.

144    Ne consegue che, in considerazione della giurisprudenza richiamata al punto 142 supra, la decisione 2007/327 è divenuta definitiva nei confronti del Regno dei Paesi Bassi.

145    Pertanto, il Regno dei Paesi Bassi, che avrebbe potuto, nell’ambito di un eventuale ricorso di annullamento della decisione 2007/327, rimettere in discussione l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk, si è privato di ogni possibilità di contestarla successivamente, una volta scaduto il termine di ricorso avverso tale decisione (v., per analogia, sentenza del 5 luglio 2012, Grecia/Commissione, T‑86/08, Racc., EU:T:2012:345, punto 50).

146    Consentire, infatti, al Regno dei Paesi Bassi, nell’ambito del presente ricorso, di addurre argomenti relativi all’assenza di decisione quanto ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk prima del 16 ottobre 2006 e, pertanto, relativi all’inclusione di detti crediti nella decisione 2007/327, quando nulla gli impediva di contestare quest’ultima mediante ricorso di annullamento, significherebbe consentirgli di eludere il termine di ricorso avverso la decisione 2007/327 (v., per analogia, sentenza Grecia/Commissione, punto 145 supra, EU:T:2012:345, punto 53).

147    Pertanto, gli argomenti secondo cui la Commissione avrebbe dovuto adottare una decisione relativa ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk prima del 16 ottobre 2006 devono essere dichiarati irricevibili.

148    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento del Regno dei Paesi Bassi vertente sul fatto che non poteva essergli contestato di non aver proposto ricorso avverso la decisione 2007/327 in quanto quest’ultima verteva unicamente sull’importo principale dei crediti indicati nel fascicolo Centramelk e non sugli interessi.

149    A tal proposito, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza constante, l’applicazione rigorosa della normativa dell’Unione riguardante i termini di procedura risponde al requisito della certezza del diritto e alla necessità di evitare discriminazioni o trattamenti arbitrari nell’amministrazione della giustizia (sentenza Grecia/Commissione, punto 145 supra, EU:T:2012:345, punto 54; v. anche, in tal senso, ordinanza del 16 novembre 2010, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, C‑73/10 P, Racc., EU:C:2010:684, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

150    Orbene, condividere l’argomento del Regno dei Paesi Bassi e autorizzare quest’ultimo a contestare, in tale fase, la legittimità delle considerazioni che figurano nella decisione 2007/327 per il solo motivo che, con la decisione impugnata, gli interessi relativi ai crediti in questione, nella decisione 2007/327, sono stati successivamente sottoposti all’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, significherebbe consentire a tale Stato membro di eludere il termine di ricorso e sarebbe, pertanto, contrario allo scopo di tale termine, come ricordato al punto 149 supra.

151    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere, in quanto irricevibili, gli argomenti del Regno dei Paesi Bassi diretti ad accertare che la Commissione non ha dato prova di diligenza avendo, a torto, omesso di adottare, prima del 16 ottobre 2006, una decisione relativa ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk.

152    In secondo luogo, il Regno dei Paesi Bassi contesta alla Commissione di aver parimenti mancato di diligenza nel procedimento amministrativo che ha condotto all’adozione della decisione impugnata. A suo avviso, sebbene sia le autorità sia l’organo di conciliazione avessero criticato la posizione della Commissione, quest’ultima ha «omesso di riconsiderare la sua posizione limitandosi a far riferimento a posizioni precedenti nel frattempo rese obsolete da nuove informazioni» e non ha «preso sul serio la procedura di conciliazione».

153    A tal proposito, occorre osservare che, come emerge dal riassunto di cui al punto 136 supra, dalla posizione finale e dalla relazione di sintesi della Commissione, questa ha riaffermato, in sostanza, la sua posizione secondo cui i crediti indicati nel fascicolo Centramelk dovevano essere sottoposti, nella decisione 2007/327, alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 e doveva essere respinto, in tale contesto, l’argomento vertente sul fatto che era stato accertato, dal 2006, che i crediti erano irrecuperabili in otto dei nove casi individuali di frodi rientranti in detto fascicolo. Inoltre, in tale contesto e atteso che gli interessi relativi ai crediti indicati in tale fascicolo erano accessori a detti crediti, la Commissione ha ritenuto che occorresse applicare la suddetta regola e imporre al Regno dei Paesi Bassi una rettifica finanziaria a titolo del 50% degli interessi relativi a detti crediti.

154    Ne consegue che la Commissione ha debitamente esaminato la questione di stabilire se determinati crediti indicati nel fascicolo Centramelk potessero essere esclusi dal calcolo degli interessi. In particolare, essa ha esaminato e respinto esplicitamente l’affermazione secondo cui, dal 2006, era accertato che in otto dei nove casi individuali di frodi rientranti in detto fascicolo i crediti erano irrecuperabili, nonché la proposta di escludere dalla rettifica finanziaria gli interessi relativi a tali otto casi individuali di frodi.

155    Ne consegue che la Commissione ha preso atto degli argomenti addotti dal Regno dei Paesi Bassi e delle questioni sollevate dall’organo di conciliazione e che li ha esaminati con cura, sebbene non li abbia ritenuti convincenti. Alla luce di tali considerazioni, non vi può essere violazione del principio di diligenza (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 2000, Belgio/Commissione, C‑242/97, Racc., EU:C:2000:255, punti 92 e 93).

156    Tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento dedotto dal Regno dei Paesi Bassi e vertente sul fatto che la Commissione ha omesso di riconsiderare la sua posizione limitandosi a fare riferimento a posizioni precedenti nel frattempo rese obsolete da nuove informazioni.

157    Da un lato, infatti, la circostanza che la Commissione abbia segnatamente riaffermato la sua posizione precedente, contestata dal Regno dei Paesi Bassi, secondo cui, nell’ambito dell’indagine condotta nel 2003, i suoi servizi avevano concluso che il recupero dei crediti indicati nel fascicolo Centramelk erano ancora in corso, non integra un caso di mancanza di diligenza da parte della Commissione in occasione dell’esame degli argomenti presentati dal Regno dei Paesi Bassi. Al contrario, tale circostanza costituisce una semplice espressione del disaccordo tra le parti quanto alla sufficienza degli elementi presi in considerazione in vista della liquidazione di detti crediti. Pertanto, per i medesimi motivi che figurano al punto 155 supra, tale circostanza non può costituire una mancanza di diligenza da parte della Commissione.

158    Inoltre, alla luce delle considerazioni di cui ai punti da 142 a 146 supra, occorre aggiungere che la constatazione da parte della Commissione, secondo cui il recupero dei crediti indicati nel fascicolo Centramelk era ancora in corso, ha segnatamente condotto a sottoporre tali crediti alla regola risultante dall’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 e ad includerli nella decisione 2007/327 (v. punto 133 supra) e che quest’ultima, nonché le constatazioni effettuate e le considerazioni espresse dalla Commissione a tal proposito, sono divenute definitive rispetto al Regno dei Paesi Bassi in assenza di ricorso di annullamento proposto da quest’ultimo nei confronti di detta decisione. Inoltre, occorre considerare che la Commissione poteva ragionevolmente, e senza dar prova di mancanza di diligenza, basarsi su tali elementi nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata.

159    Dall’altro lato, occorre rilevare che la Commissione ha giustificato l’applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005 agli interessi dei crediti indicati nel fascicolo Centramelk con la considerazione che detti interessi, in quanto accessori a tali crediti, dovevano seguire il trattamento riservato a questi ultimi. Orbene, si deve necessariamente rilevare che il Regno dei Paesi Bassi non contesta in alcun modo tale considerazione.

160    In tale contesto, occorre respingere, in quanto infondati, gli argomenti del Regno dei Paesi Bassi vertenti sul fatto che la Commissione non avrebbe dato prova di diligenza avendo omesso di prendere in considerazione gli argomenti presentati da tale Stato membro, durante il procedimento, in merito agli interessi relativi ai crediti indicati nel fascicolo Centramelk.

161    Alla luce di quanto sin qui esposto, occorre respingere il terzo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

162    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, della conclusione di cui al punto 129 supra, occorre annullare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione ha applicato al Regno dei Paesi Bassi una rettifica finanziaria pari a EUR 4 703 231,78 a titolo degli interessi non dichiarati relativi ai crediti precedenti.

 Sulle spese

163    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda del Regno dei Paesi Bassi.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione di esecuzione 2013/763/UE della Commissione, del 12 dicembre 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sezione garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui ha applicato al Regno dei Paesi Bassi una rettifica finanziaria pari a EUR 4 703 231,78 a titolo degli interessi non dichiarati di crediti relativi a prelievi supplementari pagati in ritardo e precedenti al 1° aprile 1993 e alle restituzioni all’esportazione indebitamente versate e precedenti al 1° aprile 1995.

2)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Regno dei Paesi Bassi.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2015.

Firme


* Lingua processuale: il neerlandese.