Language of document : ECLI:EU:T:2015:875

Causa T‑126/14

Regno dei Paesi Bassi

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Rettifica finanziaria applicata a titolo della mancata dichiarazione di interessi – Obbligo di motivazione – Obbligo di contabilizzare gli interessi – Articolo 32, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Principio di equivalenza – Obbligo di diligenza»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 novembre 2015

1.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Procedura di liquidazione dei conti – Importi recuperabili nei confronti dello Stato membro – Mancato recupero da parte dello Stato membro entro i termini previsti degli importi dovuti a seguito di irregolarità o di negligenze – Conseguenze finanziarie – Contabilizzazione degli interessi – Presupposto – Sussistenza di un obbligo di contabilizzare gli interessi

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, §§ 1 e 5)

2.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Procedura di liquidazione dei conti – Importi recuperabili nei confronti dello Stato membro – Obbligo per lo Stato membro di esigere, in forza dell’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005, interessi sugli importi dovuti – Insussistenza

(Regolamenti del Consiglio n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, art. 8, § 2, comma 2, e n. 1290/2005, art. 32, §§ 1 e 5)

3.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAGA – Procedura di liquidazione dei conti – Importi recuperabili nei confronti dello Stato membro – Invocazione del principio di equivalenza per fondare un obbligo di esigere interessi al momento del recupero degli importi – Ammissibilità – Presupposto – Comparabilità dei crediti dell’Unione con i crediti nazionali dello stesso tipo – Comparazione dei crediti dell’Unione relativi a prelievi supplementari sul latte e a restituzioni all’esportazione con crediti fiscali nazionali – Non comparabilità

(Art. 325, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, art. 32, §§ 1 e 5)

4.      Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Portata – Potere del Tribunale di sostituire la propria motivazione a quella dell’autore dell’atto impugnato – Esclusione

(Artt. 263 TFUE e 264 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Termini – Norma di ordine pubblico

(Art. 263, comma 6, TFUE)

1.      L’articolo 32, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, concerne gli obblighi degli Stati membri in materia di recupero di importi presso beneficiari che abbiano commesso irregolarità o negligenze. In particolare, da un lato, conformemente al paragrafo 1 di tale articolo, gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) del mese dell’incasso effettivo. Dall’altro lato, l’articolo 32, paragrafo 5, riguarda le ipotesi specifiche in cui lo Stato membro non abbia recuperato gli importi entro un determinato termine. In tali ipotesi, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono, conformemente a detta disposizione, per il 50% a carico dello Stato membro interessato e per il 50% a carico del bilancio dell’Unione. Tale ripartizione della responsabilità finanziaria connessa al mancato recupero delle somme irregolarmente corrisposte, a titolo delle quali figurano, segnatamente, la somma capitale nonché i relativi interessi, che avrebbero dovuto essere versati ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Ne consegue che la Commissione è, in linea di principio, abilitata a includere, nelle somme dovute a titolo dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, interessi relativi ai crediti per i quali il recupero non ha avuto luogo nel termine fissato da detta disposizione. Tuttavia, tale inclusione degli interessi dipende necessariamente dall’esistenza, nel caso di specie, di un obbligo per lo Stato membro interessato di esigere il pagamento di interessi sulle somme in questione.

(v. punti 72, 73, 75‑78)

2.      L’articolo 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, non comporta alcun obbligo, in capo agli Stati membri, di esigere interessi sui crediti che devono essere recuperati. Da un lato infatti, al pari peraltro dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune nella sua versione risultante dal regolamento n. 1287/95, l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 1290/2005, prevede soltanto una mera regola di destinazione nel bilancio delle somme recuperate in seguito a irregolarità o negligenza, senza prevedere un obbligo per gli Stati membri di esigere interessi su siffatte somme recuperate. Dall’altro lato, l’articolo 32, paragrafo 5, di detto regolamento non istituisce neppure un siffatto obbligo, poiché tale disposizione prevede soltanto una regola di ripartizione della responsabilità finanziaria con riferimento alle conseguenze del mancato recupero delle somme in questione, al di là dei termini previsti da tale disposizione.

A tale riguardo, se è vero che l’esclusione degli interessi dalla somma da recuperare e, quindi, la riduzione dell’importo posto a carico dello Stato membro interessato, in applicazione dell’articolo 32, paragrafo 5, del regolamento n. 1290/2005, risulterebbe incompatibile con l’obiettivo di tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell’Unione, non può tuttavia essere dedotta l’affermazione di un principio generale secondo cui gli Stati membri sarebbero tenuti a esigere gli interessi al momento del recupero di somme dovute in ragione di irregolarità.

(v. punti 80‑82, 85, 86)

3.      In materia di recupero di crediti agricoli, in assenza, tanto nei regolamenti settoriali quanto nel regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, di qualsiasi obbligo di esigere interessi su siffatti crediti, un tale obbligo può, se del caso, essere validamente fondato sul principio di equivalenza, quando il diritto interno dello Stato membro in questione prevede il prelievo di interessi nell’ambito del recupero di vantaggi del medesimo tipo indebitamente percepiti a carico del loro bilancio nazionale. Lo stesso accade per quanto riguarda gli oneri finanziari che le amministrazioni degli Stati membri sono incaricate di percepire per conto dell’Unione.

Non possono essere considerati equivalenti, ai fini dell’applicazione del principio di equivalenza, crediti relativi a prelievi supplementari nel settore del latte e a restituzioni all’esportazione, da un lato, e crediti fiscali nazionali, dall’altro. Infatti i prelievi supplementari sul latte sono destinati a procurare fondi al bilancio dell’Unione e si caratterizzano per la loro funzione di regolamentazione dei mercati agricoli, mentre invece le imposte nazionali si caratterizzano per la loro funzione primaria, se non esclusiva, di generare entrate per il bilancio nazionale. Inoltre i prelievi agricoli sono posti a carico di una categoria rigorosamente delimitata di contribuenti e non di tutta la popolazione e le entrate dei prelievi supplementari sono destinate al finanziamento delle spese del settore lattiero e, più precisamente, allo smercio della produzione realizzata dai produttori che eccede le loro quote.

Peraltro il sistema delle restituzioni all’esportazione ha la finalità di consentire l’esportazione di prodotti europei che, altrimenti, non sarebbe più redditizia per l’operatore. Per loro natura, le restituzioni all’esportazione, che costituiscono un vantaggio accordato agli agricoltori, si distinguono dalle imposte nazionali. Mentre le prime, infatti, sono finanziate dal bilancio dell’Unione, le seconde alimentano il bilancio nazionale. Anche se le somme relative alle restituzioni all’esportazione indebitamente concesse e recuperate costituiscono altresì delle entrate per il bilancio dell’Unione, resta il fatto che, a differenza del recupero di imposte nazionali, la ripetizione delle restituzioni all’esportazione non dovute non concorre ad alimentare specificamente il bilancio dell’Unione, ma a restituire importi che non avrebbero mai dovuto essere versati.

(v. punti 91, 92, 97‑100, 104, 106, 110, 111)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 121)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 142, 149)