Language of document : ECLI:EU:T:2015:796

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

22 ottobre 2015

Causa T‑130/14 P

Consiglio dell’Unione europea

contro

Erik Simpson

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Avanzamento di grado – Inquadramento nel grado – Decisione di non accordare all’interessato il grado AD 9 in seguito al superamento da parte di quest’ultimo di un concorso generale di grado AD 9 – Snaturamento degli elementi di prova»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, Racc. FP, EU:F:2013:201).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 12 dicembre 2013, Simpson/Consiglio (F‑142/11, Racc. FP, EU:F:2013:201), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea ha respinto la domanda del sig. Erik Simpson diretta ad ottenere un avanzamento al grado AD 9 per il motivo che egli aveva superato il concorso EPSO/AD/113/07 e ha condannato il Consiglio alla totalità delle spese (punti 1 e 3 del dispositivo di tale sentenza). La causa è rinviata dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato da parte del Tribunale della valutazione dei fatti e degli elementi di prova – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Competenza del Tribunale a valutare i fatti accertati dal Tribunale della funzione pubblica nell’ambito del suo esame dell’osservanza dell’obbligo di motivazione

(Art. 257 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11, § 1)

Il Tribunale della funzione pubblica è esclusivamente competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nei casi in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti risulti dagli atti del fascicolo sottoposti al suo giudizio, e, dall’altro, a valutare tali fatti. La valutazione dei fatti, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica, non costituisce dunque una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato del Tribunale.

Inoltre, il controllo di legittimità di una decisione esercitato nel contesto di un’impugnazione dal Tribunale deve necessariamente prendere in considerazione i fatti sui quali il Tribunale della funzione pubblica si è basato per giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione era sufficiente o insufficiente.

D’altro canto, relativamente ad uno snaturamento degli elementi di prova, siffatto snaturamento deve risultare in modo manifesto dagli atti di causa, senza necessità di procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove o addirittura di ricorrere a nuovi elementi di prova.

(v. punti 27, 29 e 31)

Riferimento:

Corte: sentenze 20 settembre 1997, Commissione/V, C‑188/96 P, Racc., EU:C:1997:554, punto 24 e giurisprudenza citata; 28 maggio 1998, New Holland Ford/Commissione, C‑8/95 P, Racc., EU:C:1998:257, punto 72; 6 aprile 2006, General Motors/Commissione, C‑551/03 P, Racc., EU:C:2006:229, punto 54, e 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Racc., EU:C:2008:392, punto 30

Tribunale dell’Unione europea: sentenze 24 ottobre 2011, P/Parlamento, T‑213/10 P, Racc. FP, EU:T:2011:617, punti 47 e 48 e giurisprudenza citata, nonché 8 ottobre 2013, Consiglio/AY, T‑167/12 P, Racc. FP, EU:T:2013:524, punto 25