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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 30 aprile 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht - Germania) – Royalty Pharma Collection Trust / Deutsches Patent- und Markenamt

(Causa C-650/17)1

(Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale e industriale – Regolamento (CE) n. 469/2009 – Certificato protettivo complementare per i medicinali – Presupposti per il conseguimento – Articolo 3, lettera a) – Nozione di “prodotto protetto da un brevetto di base in vigore” – Criteri di valutazione)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundespatentgericht

Parti

Ricorrente: Royalty Pharma Collection Trust

Convenuto: Deutsches Patent- und Markenamt

Dispositivo

L’articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che un prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando risponde a una definizione funzionale generale impiegata da una delle rivendicazioni del brevetto di base e rientra necessariamente nell’invenzione oggetto di tale brevetto, senza tuttavia essere individuato in quanto forma concreta di realizzazione del metodo protetto da tale brevetto, purché esso sia specificamente identificabile, alla luce di tutti gli elementi divulgati dal medesimo brevetto, da parte di un esperto del ramo, sulla base delle sue conoscenze generali nel settore considerato alla data di deposito o di priorità del brevetto di base e dello stato dell’arte a tale medesima data.

L’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 469/2009 dev’essere interpretato nel senso che un prodotto non è protetto da un brevetto di base in vigore, ai sensi di tale disposizione, quando, pur rientrando nella definizione funzionale fornita nelle rivendicazioni di tale brevetto, esso è stato sviluppato successivamente alla data di deposito della domanda del brevetto di base, in virtù di un’attività inventiva autonoma.

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1 GU C 52 del 12. 2. 2018.