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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano (Italia) il 17 maggio 2021 – PP / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

(Causa C-315/21)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Milano

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: PP

Resistente: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

1)     Se gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 604/20131 debbano essere interpretati nel senso che la loro violazione comporti di per sé l’illegittimità del provvedimento impugnato ai sensi dell’articolo 27 regolamento (UE) 604/2013, a prescindere dalle concrete conseguenze della suddetta violazione sul contenuto del provvedimento e sulla individuazione dello Stato membro competente.

2)    Se l’articolo 27 regolamento (UE) 604/2013 letto in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) ovvero con gli articoli 18, paragrafo 2, lettere b), c), d) e con l’articolo 20, paragrafo 5, regolamento Dublino III, debba essere interpretato nel senso di individuare oggetti di impugnazione diversi tra loro, differenti doglianze da far valere in sede di ricorso giurisdizionale e differenti profili di violazioni di obblighi informativi e di colloquio personale ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 604/2013.

In caso di risposta affermativa al punto 2): se gli articoli 4 e 5 del regolamento (UE) 604/2013 debbano essere interpretati nel senso che le garanzie informative ivi previste spettano solo nell’ipotesi prevista dall’articolo 18, paragrafo 1, lettera a) e non anche nella procedura di ripresa in carico, ovvero debbano essere interpretati nel senso che in quest’ultima procedura spettino quantomeno obblighi informativi in relazione alla cessazione della competenza di cui all’articolo 19 o alle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 3 paragrafo 2.

3)    Se l’articolo 3, paragrafo 2, debba essere interpretato nel senso che rientrano tra le “carenze sistemiche nella procedura di asilo” anche le eventuali conseguenze delle decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale già definitive adottate dal giudice dello Stato membro che effettua la ripresa in carico, qualora il giudice adito ai sensi dell’articolo 27 del regolamento (UE) 604/2013 ritenga concreto il rischio per il ricorrente di subire un trattamento inumano e degradante in caso di rimpatrio nel paese di origine da parte dello Stato membro, anche in considerazione della ritenuta sussistenza di un conflitto armato generalizzato ai sensi dell’articolo 15 lettera c) direttiva 13 dicembre 2011, n. 952 .

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU 2013, L 180, pag. 31.).

2     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L337, pag. 9.).