Language of document :

Ricorso proposto il 6 agosto 2013 – Tilly-Sabco / Commissione

(Causa T-397/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tilly-Sabco (Guerlesquin, Francia) (rappresentanti: R. Milchior e F. Le Roquais, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso per l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196 del 19 luglio 2013);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame (GU L 196 del 19 luglio 2013);

condannare la Commissione alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce cinque motivi.

1.    Primo motivo, vertente su uno sviamento della procedura, poiché le norme     di procedura del comitato di gestione sarebbero state violate in quanto la     Commissione non avrebbe consentito al comitato di esaminare tutti gli     elementi necessari per rendere il suo parere sul progetto di testo da adottare     conformemente alla procedura prevista dal regolamento n. 182/20111 .

2.    Secondo motivo, fondato su un vizio di procedura e sull’incompetenza, in     quanto il regolamento impugnato è stato adottato     con la firma del Direttore     generale dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, a nome del Presidente     della     Commissione, senza che sia stata dimostrata l’esistenza di un atto di delega e     di una dichiarazione di autocertificazione.

3.    Terzo motivo, vertente sull’assenza di motivazione del regolamento     impugnato, nella misura in cui:    

il sesto considerando non potrebbe costituire una motivazione sufficiente per un regolamento che innoverebbe rispetto alla prassi abituale della Commissione di fissare l’ammontare delle restituzioni in funzione della differenza tra i prezzi dei prodotti interessati nel mercato comunitario da un lato, e nel mercato mondiale, dall’altro, e

la motivazione sarebbe incoerente e contraddittoria, in quanto riprodurrebbe in maniera identica il precedente regolamento di esecuzione n. 360/2013 senza tener conto dei criteri evolutivi fissati dall’articolo 164 del regolamento n. 1234/20072 .

4.    Quarto motivo, vertente sulla violazione o, quantomeno su un errore manifesto     di valutazione, in quanto le informazioni fornite dalla Commissione al comitato     di gestione non avrebbero rispettato i criteri di cui all’articolo 164, paragrafo 3,     del regolamento n .1234/2007.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione del legittimo affidamento, nella     misura in cui la ricorrente avrebbe potuto legittimamente aspettarsi, in     seguito     alle assicurazioni ricevuto dalla Commissione, il proseguimento di un sistema     di restituzioni positive fino alla fine dell’attuale politica agricola     comune.

____________

1     Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55, pag. 13).

2     Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).