Ricorso proposto il 27 dicembre 2013 – Chair Entertainment Group/UAMI – Libelle (SHADOW COMPLEX)
(Causa T-717/13)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Chair Entertainment Group LLC (Utah, Stati Uniti d'America) (rappresentante: E. Armijo Chávarri, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Libelle AG (Stoccarda, Germania)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 1° ottobre 2013, procedimento R 776/2011-2;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SHADOW COMPLEX» per prodotti e servizi della classe 9 - domanda di marchio comunitario n. 8 235 434
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «DBShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 – registrazione di marchio comunitario n. 1 457 944, il marchio denominativo «BusinessShadow» per prodotti e servizi della classi 9 e 42 – registrazione di marchio comunitario n. 3 749 439, il marchio denominativo tedesco «BusinessShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42 e il marchio denominativo tedesco «FSShadow» per prodotti e servizi delle classi 9 e 42
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario