Language of document : ECLI:EU:T:2003:235

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

17 settembre 2003 (1)

«Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Accesso ai documenti - Negata divulgazione di un documento proveniente da uno Stato membro in assenza di previo accordo dello Stato medesimo»

Nella causa T-76/02,

Mara Messina, residente a Napoli, rappresentata dall'avv. M. Calabrese,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. U. Wölker, V. Di Bucci e P. Aalto, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione che rifiutava alla ricorrente l'accesso a determinati atti riguardanti un regime di aiuti di Stato oggetto della decisione della Commissione 2 agosto 2000 [Aiuto di Stato N. 715/99 - Italia (SG 2000 D/10574)],

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dai sigg. J. Pirrung, P. Mengozzi, A.W.H. Meij e M. Vilaras, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 3 aprile 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 255 CE così recita:

«1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma dei paragrafi 2 e 3.

2. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono stabiliti dal Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 entro due anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

(...)».

2.
    Il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), definisce i principi, le condizioni e le limitazioni, dettate da motivi d'interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sancito dall'art. 255 CE, in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile ai documenti; il detto regolamento stabilisce, inoltre, regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e mira a promuovere corrette prassi amministrative relative all'accesso ai documenti.

3.
    L'art. 2 del regolamento n. 1049/2001 così dispone:

«1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

(...)

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea».

4.
    A termini dell'art. 3 del regolamento n. 1049/2001:

«Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

(...)

b) “terzo”: qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi».

5.
    L'art. 4 del regolamento n. 1049/2001, che stabilisce le eccezioni a tale diritto di accesso, dispone quanto segue:

«(...)

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

(...)

-    le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

-    gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(...)

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

(...)».

Fatti all'origine della controversia e procedimento

6.
    La ricorrente è assistente nelle facoltà di giurisprudenza delle Università di Salerno e di Napoli.

7.
    Volendo preparare uno studio relativo agli effetti prodotti dagli aiuti di Stato sulle imprese delle regioni svantaggiate dell'Italia meridionale, con lettera 4 dicembre 2001 la ricorrente chiedeva di poter accedere, sulla base del regolamento n. 1049/2001, a taluni documenti riguardanti il regime di aiuti di Stato che la Commissione, in esito ad esame preliminare, aveva dichiarato compatibile con il mercato comune con decisione 2 agosto 2000 [aiuto di Stato N. 715/99 - Italia (SG 2000 D/10574)]. La ricorrente chiedeva quindi, in particolare, di poter accedere alla corrispondenza intercorsa tra le autorità italiane e la Commissione nell'ambito del procedimento di esame del suddetto regime, al verbale della riunione fra tali autorità e i servizi dell'istituzione tenutasi a Bruxelles il 16 maggio 2000 e, eventualmente, alla raccomandazione con la quale la Commissione proponeva, ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), opportune modifiche al regime degli aiuti in questione, nell'ipotesi in cui tale raccomandazione non fosse contenuta nell'uno o nell'altro dei menzionati documenti.

8.
    Con lettera 19 dicembre 2001 la Commissione respingeva la domanda della ricorrente. A giustificazione del diniego di accesso, l'istituzione si richiamava alla motivazione di due sentenze pronunciate dal Tribunale, precisamente a quella contenuta nei punti 86-90 della sentenza 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./Commissione (Racc. pag. II-4055), nonché a quella di cui ai punti 67 e 68 della sentenza 11 dicembre 2001, causa T-191/99, Petrie e a./Commissione (Racc. pag. II-3677). La Commissione invitava, quindi, la ricorrente a rivolgere la sua domanda alle autorità italiane precisando che, da parte sua, non aveva nulla da obiettare riguardo alla divulgazione della corrispondenza scambiata con le autorità medesime.

9.
    Con lettera 14 gennaio 2002 la ricorrente inviava alla Commissione domanda di conferma ai sensi dell'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1049/2001.

10.
    La Commissione, dopo aver informato la ricorrente, con lettera 1° febbraio 2002, di una proroga di quindici giorni del termine previsto per l'esame di tale domanda, non forniva, in definitiva, alcuna risposta esplicita alla domanda di conferma, condotta assimilabile a una risposta negativa ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 1049/2001.

11.
    Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 marzo 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con atto separato di pari data la ricorrente ha proposto, a termini dell'art. 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, istanza di statuizione mediante procedimento accelerato, respinta con decisione 11 aprile 2002.

12.
    Con lettera 16 maggio 2002 le autorità italiane hanno dichiarato, in risposta alla lettera della Commissione 30 aprile 2002 che le invitava a far conoscere il loro accordo o meno quanto alla trasmissione alla ricorrente dei documenti richiesti, di approvare il diniego all'accesso opposto all'interessata.

13.
    La fase scritta del procedimento si è chiusa il 1° agosto 2002.

14.
    In forza dell'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale e su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti in conformità dell'art. 51 del detto regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

15.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale.

16.
    Con lettera 3 marzo 2003 la ricorrente ha chiesto, segnatamente, la riapertura della fase scritta del procedimento al fine di poter esporre motivi nuovi fondati su elementi di fatto sopravvenuti successivamente alla chiusura della fase medesima, chiedendo inoltre di poter disporre di un tempo maggiore ai fini dell'esposizione delle difese orali.

17.
    In risposta a tale lettera è stato deciso, segnatamente, di respingere l'istanza di riapertura della fase scritta del procedimento e d'invitare la ricorrente, da un lato, a comunicare al Tribunale i documenti concernenti i fatti nuovi allegati e, dall'altro, a precisare brevemente, per iscritto, il tenore dei nuovi motivi invocati.

18.
    La ricorrente ha risposto a tale invito il 24 marzo 2003 producendo una nota, datata 21 marzo 2003, in cui ha dedotto quattro nuovi motivi di annullamento.

19.
    Nel frattempo, con lettera pervenuta alla cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2003, la Commissione ha fatto presente di aver trasmesso alla ricorrente, con lettera 20 marzo 2003, i documenti da essa redatti nell'ambito dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi. Tale comunicazione riguardava le lettere indirizzate alle autorità italiane in data 22 dicembre 1999, 7 marzo e 29 maggio 2000, lettere effettivamente indicate nella domanda iniziale di accesso proposta dalla ricorrente, l'ultima delle quali riportava, in particolare, il tenore della riunione svoltasi a Bruxelles il 16 maggio 2000 e menzionata supra, al punto 7. Secondo la Commissione, per effetto di tale trasmissione il ricorso diverrebbe privo di oggetto con riguardo ai detti documenti. La Commissione precisa di non aver potuto, invece, trasmettere alla ricorrente la corrispondenza inviatale dalle autorità italiane nell'ambito dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi, visto il diniego di qualsiasi divulgazione espresso dalle autorità medesime nella lettera 16 maggio 2002. In considerazione di tale evoluzione, la Commissione ha proposto che la ricorrente venisse interrogata in ordine al suo intendimento d'insistere o meno sul ricorso.

20.
    Con lettera 26 marzo 2003 la ricorrente ha chiesto che l'udienza prevista per il 3 aprile seguente si svolgesse come previsto. In data 27 marzo 2003 la ricorrente ha chiesto che le fosse comunicata la lettera delle autorità italiane datata 17 febbraio 2003 con la quale, in risposta a una domanda della Commissione riguardante un'istanza di accesso presentata da un'impresa italiana, le autorità medesime si erano opposte alla comunicazione di documenti identici a quelli richiesti dalla ricorrente, istanza che è stata accolta.

21.
    Le parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 3 aprile 2003.

Conclusioni delle parti

22.
    La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione 19 dicembre 2001 con cui è stata respinta la sua domanda iniziale di accesso;

-    annullare il rigetto implicito della domanda di conferma;

-    condannare la Commissione alle spese.

23.
    La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sull'oggetto della controversia

24.
    Si deve rilevare che, nel corso dello svolgimento del presente procedimento, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente i documenti indicati supra, al punto 19, il che implica una modificazione del contesto di fatto iniziale della controversia.

25.
    All'udienza del 3 aprile 2003 la ricorrente ha dichiarato che, per effetto di tale trasmissione, la sua domanda di accesso risultava parzialmente soddisfatta in relazione ai documenti provenienti dalla Commissione, desistendo conseguentemente dalla domanda di annullamento di diniego di accesso a tali documenti. La ricorrente ha parimenti desistito dai primi tre motivi nuovi dedotti nella propria memoria del 21 marzo 2003 relativi, rispettivamente, alla violazione del principio di buona amministrazione, dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1049/2001 e del principio di parità di trattamento. Il Tribunale ha preso atto di tale desistenza nel processo verbale dell'udienza.

26.
    Per contro, la ricorrente insiste sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione con cui le è stato negato l'accesso ai documenti redatti dalle autorità italiane nonché sui motivi di annullamento relativi alla violazione del combinato disposto degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001 e alla violazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento medesimo, dedotti, rispettivamente, nel ricorso e nella memoria del 21 marzo 2003.

27.
    Occorre anzitutto esaminare il motivo relativo alla violazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.

Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 4, n. 5, regolamento n. 1049/2001

Argomenti delle parti

28.
    Per quanto attiene all'elemento nuovo sul quale tale motivo è fondato, la ricorrente deduce di aver nuovamente interpellato il Segretario generale della Commissione in merito alla propria domanda, avendo appreso che questi aveva autorizzato la trasmissione a un'impresa italiana di documenti afferenti all'esame di un altro regime di aiuti di Stato. La risposta del Segretario generale della Commissione contenuta nella lettera 11 novembre 2002, unitamente alla lettera delle autorità italiane 16 maggio 2002, contenuta nell'allegato 2 della controreplica, costituirebbe una nuova motivazione del diniego di accesso impugnato, che giustificherebbe la deduzione di un nuovo motivo.

29.
    Nella detta lettera 11 novembre 2002, il Segretario generale della Commissione avrebbe nuovamente negato la trasmissione dei documenti richiesti, in considerazione della pendenza del presente procedimento e del fatto che le autorità italiane si erano opposte alla divulgazione dei documenti da esse trasmessi alla Commissione nel quadro dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi.

30.
    Per quanto attiene al merito del motivo, la ricorrente osserva, anzitutto, che la lettera del Ministero delle Attività produttive italiano del 16 maggio 2002 è sottoscritta da un direttore generale e fa quindi presente che, considerato il carattere eccezionale del potere attribuito agli Stati membri dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, essa «dubita che sia sufficiente la sottoscrizione di uno dei (più) dirigenti di uno dei (più) Ministeri di uno Stato membro ad impegnare lo Stato membro stesso».

31.
    La ricorrente sostiene parimenti che l'autore della menzionata lettera si limita ad approvare il diniego di accesso opposto dalla Commissione senza chiedere espressamente di non divulgare i documenti richiesti. Tale comportamento non escluderebbe l'eventualità di una decisione successiva della Commissione in senso inverso a quella oggetto del presente ricorso.

32.
    Ciò premesso, assimilando tale lettera all'esercizio da parte dello Stato membro del potere ad esso attribuito dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 di chiedere di non divulgare i documenti richiesti e, conseguentemente, considerando tale lettera quale impedimento alla divulgazione, la Commissione sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione e avrebbe violato il detto art. 4.

33.
    Con lettera 21 marzo 2003 e all'udienza la Commissione ha fatto presente di non aver potuto trasmettere i documenti richiesti provenienti dalle autorità italiane in considerazione del diniego espresso dalle medesime nella lettera 16 maggio 2002, diniego contenuto parimenti nella lettera 17 febbraio 2003 riguardante gli stessi documenti, precisando che l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 è stato pienamente rispettato nella specie. La facoltà concessa da tale articolo agli Stati membri troverebbe la sua spiegazione nella sussistenza di norme nazionali che disciplinano l'accesso ai documenti, norme che non deve essere possibile aggirare per mezzo delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001. La Commissione ha parimenti affermato che non spetta al Tribunale pronunciarsi sul diniego di divulgazione opposto da uno Stato membro né per ragioni formali né con riguardo al merito, sottolineando il fatto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio aveva confermato, con ordinanza 25 luglio 2001, il rigetto da parte dell'amministrazione italiana di una domanda di accesso ai detti documenti proposta da talune imprese nell'aprile dello stesso anno.

Giudizio del Tribunale

34.
    Occorre anzitutto ricordare che, ai termini dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

35.
    Nella fattispecie, è pacifico che nella controreplica la Commissione ha precisato di aver interpellato, in data 30 aprile 2002, le autorità italiane in merito alla domanda di accesso presentata dalla ricorrente, affinché esprimessero il loro accordo o meno alla trasmissione alla ricorrente medesima dei documenti richiesti, e di aver successivamente ottenuto la risposta da parte delle dette autorità che, con lettera 16 maggio 2002 (allegato 2 alla controreplica), esprimevano la loro approvazione del diniego di accesso opposto all'interessata.

36.
    Si deve ritenere che tali elementi di fatto, emersi durante il procedimento e che la ricorrente non era in grado di conoscere altrimenti, costituiscono fatti nuovi che autorizzano la deduzione del motivo relativo alla violazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, tenendo presente che la convenuta non ha contestato, all'udienza, la ricevibilità di tale motivo.

37.
    Si deve, inoltre, rilevare che, nel corso del procedimento, la Commissione ha trasmesso alla ricorrente le lettere inviate alle autorità italiane riguardanti il regime di aiuti di cui trattasi e ha tenuto fermo il suo diniego di comunicare i documenti provenienti dalle autorità medesime richiamando, a titolo di motivazione complementare, l'opposizione a qualsiasi divulgazione da queste espressa nelle due lettere datate 16 maggio 2002 e 17 febbraio 2003.

38.
    Si deve sottolineare che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, di cui all'art. 2 del regolamento n. 1049/2001, riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, ai sensi del n. 3 del detto articolo.

39.
    Ciò può quindi eventualmente implicare per le istituzioni la comunicazione di documenti provenienti da terzi, ivi inclusi, in particolare, gli Stati membri, conformemente alla definizione della nozione di terzi contenuta nell'art. 3, lett. b), del regolamento n. 1049/2001.

40.
    Dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 emerge, tuttavia, che, fra i terzi, gli Stati membri godono di un trattamento particolare. Tale disposizione attribuisce, infatti, allo Stato membro la facoltà di chiedere a un'istituzione di non divulgare documenti da esso provenienti senza il suo previo accordo.

41.
    Si deve sottolineare, in tale contesto, che la formulazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 costituisce la trasposizione della dichiarazione n. 35 allegata all'Atto finale di Amsterdam con cui la Conferenza ha stabilito che i principi e le condizioni di cui all'art. 255 CE consentiranno a uno Stato membro di chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento proveniente dallo Stato medesimo senza il suo previo accordo. Come giustamente osservato dalla Commissione all'udienza, tale facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 trova la sua spiegazione nel fatto che tale regolamento non ha né per oggetto né per effetto di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti (quindicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1049/2001).

42.
    Nella fattispecie è pacifico che, con lettera 30 aprile 2002, la Commissione ha interpellato le autorità italiane al fine di conoscere il loro accordo o meno a che venisse trasmessa alla ricorrente - il cui nome è espressamente menzionato nella lettera di cui trattasi - la corrispondenza intercorsa con l'istituzione. A tale riguardo si deve rilevare che tale consultazione delle autorità italiane era manifestamente necessaria, considerato che la domanda di accesso della ricorrente riguardava documenti trasmessi all'istituzione anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 1049/2001.

43.
    Con lettera 16 maggio 2002, trasmessa alla Commissione con comunicazione della rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea del 17 maggio 2002 (allegato 2 della controreplica), il sig. G. Visconti, direttore generale del Ministero delle Attività produttive italiano, ha preso atto del diniego di accesso già opposto alla ricorrente dalla Commissione nella sua lettera 19 dicembre 2001, approvando tale diniego.

44.
    Secondo la ricorrente, la Commissione, assimilando la lettera 16 maggio 2002 all'esercizio da parte dello Stato italiano del potere attribuitogli dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 di chiedere che non vengano divulgati i documenti richiesti e, conseguentemente, considerando tale lettera quale ostacolo alla divulgazione, sarebbe incorsa in un manifesto errore di valutazione e in una violazione del detto articolo.

45.
    Nella propria memoria del 21 marzo 2003 la ricorrente, in primo luogo, ha espresso i propri «dubbi» quanto alla competenza del firmatario della lettera 16 maggio 2002 ai fini dell'esercizio del potere riconosciuto alla Repubblica italiana dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.

46.
    A tale riguardo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, non spetta alla Commissione pronunciarsi sulla ripartizione delle competenze mediante norme istituzionali di ciascuno Stato membro (sentenza della Corte 12 giugno 1990, causa C-8/88, Germania/Commissione, Racc. pag. I-2321, punto 13).

47.
    Si deve parimenti rammentare che, nell'ambito di un ricorso proposto ai sensi dell'art. 230 CE, il giudice comunitario non è competente a statuire sulla legittimità di un atto emanato da un'autorità nazionale (sentenza della Corte 3 dicembre 1992, causa C-97/91, Oleificio Borelli/Commissione, Racc. pag. I-6313, punto 9, e sentenza del Tribunale 15 dicembre 1999, causa T-22/97, Kesko/Commissione, Racc. pag. II-3775, punto 83).

48.
    Ciò premesso, non spettava alla Commissione decidere, rispetto al diritto italiano, sulla competenza dell'autore della lettera 16 maggio 2002 a formulare, ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, l'opposizione alla divulgazione dei documenti richiesti dalla ricorrente, bensì le spettava solamente verificare se la comunicazione di cui trattasi fosse, prima facie, quella di uno Stato membro ai sensi della menzionata disposizione (sentenza Kesko/Commissione, cit., punto 84). Avendo ricevuto una lettera proveniente dal Ministero delle Attività produttive italiano, accompagnata da una lettera di trasmissione della rappresentanza permanente della Repubblica italiana presso l'Unione europea facente espresso riferimento alla lettera della Commissione 30 aprile 2002, la Commissione poteva quindi legittimamente ritenere, prima facie, di aver ricevuto da parte della Repubblica italiana un'opposizione alla comunicazione dei documenti richiesti dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.

49.
    In ogni caso, si deve rilevare che la ricorrente, dopo aver formulato la censura in termini dubitativi nella memoria del 21 marzo 2003, ha dichiarato, rispondendo a un preciso quesito del Tribunale all'udienza, di non essere in grado di indicare l'autorità che, a suo parere, sarebbe competente, in Italia, per dare attuazione al potere previsto dall'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, ragion per cui non è stata fornita la prova dell'incompetenza dell'autore della lettera 16 maggio 2002.

50.
    La ricorrente deduce, in secondo luogo, che la lettera 16 maggio 2002 non esprime un diniego esplicito di comunicazione dei documenti richiesti, cosa che l'attuazione dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 implicherebbe necessariamente.

51.
    A tale riguardo occorre, anzitutto, osservare che la suddetta lettera, come emerge manifestamente dal suo tenore, costituisce la risposta alla comunicazione della Commissione 30 aprile 2002, in cui si menziona il ricorso proposto dalla ricorrente a seguito del diniego di accesso ad essa opposto e in cui si chiede alle autorità italiane di pronunciarsi in merito alla divulgazione dei documenti richiesti dall'interessata.

52.
    Si deve poi rilevare che la formulazione di tale lettera 16 maggio 2002 si spiega semplicemente alla luce del contesto in cui essa si colloca, vale a dire il preesistente diniego di accesso opposto alla ricorrente dalla Commissione e che, in considerazione del contenuto sostanziale della lettera stessa, non sussiste alcuna ambiguità quanto al carattere negativo della risposta delle autorità italiane e, pertanto, quanto all'opposizione delle medesime, a termini dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001, a qualsiasi divulgazione dei documenti da esse redatti nell'ambito dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi. Oltre ad approvare espressamente il diniego di accesso opposto alla ricorrente dalla Commissione, le autorità italiane hanno ivi indicato di aver già respinto due domande di accesso riguardanti gli stessi documenti richiesti dalla ricorrente, proposte nell'aprile e nel dicembre 2001 da imprese italiane e dal difensore della ricorrente, agente in nome proprio.

53.
    Ciò considerato, non è necessario prendere in considerazione la lettera delle autorità italiane 17 febbraio 2003, facente seguito a un'interpellanza della Commissione, riguardante la domanda di accesso proposta da un'impresa italiana e in cui le dette autorità esprimevano la loro opposizione alla comunicazione degli stessi documenti richiesti dalla ricorrente.

54.
    Alla luce di tutti i suesposti motivi, si deve ritenere che, nella specie, la Commissione non è incorsa in un manifesto errore di valutazione e che non ha violato l'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001.

55.
    Si deve infine rilevare che il potere riconosciuto agli Stati membri di chiedere che non vengano divulgati a terzi i loro documenti in assenza di loro previo accordo si colloca nell'ambito delle eccezioni al diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, previste dall'art. 4 del regolamento n. 1049/2001.

56.
    In considerazione dell'opposizione delle autorità italiane, risultante dalla lettera 16 maggio 2002, alla comunicazione alla ricorrente dei documenti redatti nell'ambito dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi, il rigetto della domanda di accesso, nella parte riguardante tali documenti, appare legittimo sotto il profilo legale, tenuto conto che, nella specie, la ricorrente ha posto in discussione unicamente l'effettività dell'opposizione da parte delle dette autorità alla trasmissione dei menzionati documenti.

57.
    Pertanto, senza necessità di pronunciarsi sul motivo relativo alla violazione del combinato disposto degli artt. 2, nn. 1 e 3, e 4, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

58.
    A termini dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a termini del successivo n. 3, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

59.
    Nella specie, come il Tribunale ha rilevato supra, il ricorso dev'essere respinto nella parte in cui è diretto all'annullamento della decisione della Commissione con cui è stato negato l'accesso ai documenti provenienti dalla Repubblica italiana. Si deve peraltro ricordare che la ricorrente ha desistito dal proprio ricorso nella parte in cui era diretto all'annullamento del diniego di accesso ai documenti redatti dalla Commissione, documenti trasmessile in data 20 marzo 2003.

60.
    Il Tribunale osserva, tuttavia, che la Commissione, da un lato, ha interpellato tardivamente le autorità italiane e che, dall'altro, ha comunicato alla ricorrente i documenti da essa formati nell'ambito dell'esame del regime di aiuti di cui trattasi solo successivamente alla proposizione del ricorso e ad oltre quindici mesi di distanza dalla presentazione della domanda iniziale di accesso.

61.
    Avuto riguardo a tale comportamento della Commissione, il Tribunale ritiene che l'istituzione convenuta debba essere condannata, sulla base dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, a sopportare le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese. La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla ricorrente.

Tiili

Pirrung
Mengozzi

Meij

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

V. Tiili


1: Lingua processuale: l'italiano.

Racc.