Language of document : ECLI:EU:T:2012:46





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012 — EI du Pont de Nemours e altri / Commissione

(causa T‑76/08)

«Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Impresa comune — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Circostanze attenuanti — Cooperazione»

1.                     Concorrenza — Norme dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punti 58‑62)

2.                     Concorrenza — Intese — Prova — Indizi addotti dalla Commissione –Valutazione (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 105)

3.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Sindacato giurisdizionale — Valutazione della durata dell’infrazione per soglie progressive di sei mesi — Periodo più lungo rispetto a quello dell’effettiva partecipazione alla violazione — Ammissibilità — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 127-130)

4.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Potere discrezionale della Commissione (Comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 138‑145, 148)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento degli articoli 1 e 2 della decisione C (2007) 5910 def., della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38629 — Gomma cloroprene), come modificata dalla decisione C (2008) 2974 def. della Commissione, del 23 giugno 2008, nella parte in cui riguardano la EI du Pont de Nemours and Company e, dall’altro, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EI du Pont de Nemours and Company, la DuPont Performance Elastomers LLC e la DuPont Performance Elastomers SA sono condannate alle spese.