Language of document : ECLI:EU:T:2012:480

Causa T‑347/06

Nynäs Petroleum AB e

Nynas Belgium AB

contro

Commissione europea

«Concorrenza — Intese — Mercato olandese del bitume stradale — Decisione che constata un’infrazione dell’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Ammende — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Valore aggiunto significativo — Parità di trattamento»

Massime — Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012

1.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Obblighi probatori della società che intende superare tale presunzione — Diritto nazionale che impone taluni obblighi alle società controllanti nei confronti delle loro controllate — Irrilevanza

(Artt. 81 CE e 82 CE)

2.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa detenute al 100% — Violazione del principio di responsabilità individuale — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 82 CE)

3.      Concorrenza — Regole dell’Unione — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri di valutazione — Controllo esercitato dalla società controllante sulla sua controllata — Necessità di un nesso con il comportamento illecito della controllata — Insussistenza

(Artt. 81 CE e 82 CE)

4.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione — Potere discrezionale della Commissione — Onere della prova — Sindacato giurisdizionale — Portata

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 18 e 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti da 20 a 22)

5.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata — Presupposti — Valore aggiunto significativo degli elementi di prova forniti dall’impresa di cui trattasi — Criteri — Continuità della cooperazione — Presa in considerazione nella fase della determinazione del livello esatto della riduzione dell’ammenda

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punti 7 e da 21 a 23)

6.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata — Presa in considerazione dell’elemento cronologico della cooperazione fornita — Rispetto del principio di parità di trattamento — Criteri di valutazione

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04, titolo D, e 2002/C 45/03, punti 7 e 23)

7.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Riduzione dell’ammenda a fronte della cooperazione dell’impresa incriminata — Necessità di un comportamento che abbia agevolato l’accertamento dell’infrazione da parte della Commissione — Potere discrezionale della Commissione — Rispetto del principio di parità di trattamento — Comparabilità delle situazioni

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03)

8.      Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo — Formulazione imprecisa di un addebito — Irricevibilità

(Art. 256 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1)

9.      Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione dell’impresa incriminata al di là dell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione — Presupposti

(Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 96/C 207/04 e 2002/C 45/03)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 31-35, 37-38)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 39-40)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 48, 51-53, 55)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 62-63)

5.      Risulta dal tenore letterale dei punti 7, 21 e 22 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese che la Commissione deve valutare l’effettivo contributo fornito da ciascuna impresa, in termini di qualità e di tempi dell’intervento, alla costituzione della prova dell’infrazione e che il concetto di «valore aggiunto significativo» si riferisce alla misura in cui gli elementi di prova forniti rafforzano, per la loro natura e per il loro grado di precisione, la capacità della Commissione di dimostrare i fatti che costituiscono l’infrazione. La Commissione attribuisce quindi un valore particolare ad elementi che potrebbero consentirle, unitamente ad altri elementi già in suo possesso, di dimostrare l’esistenza di un’intesa o ad elementi che le consentirebbero di rafforzare prove già esistenti, o a quelli che avrebbero conseguenze dirette sulla gravità o sulla durata dell’intesa. Per contro, il criterio determinante non si limita alla questione se un’impresa «abbia agevolato il compito della Commissione».

Peraltro, nella fase di valutazione del valore aggiunto significativo degli elementi forniti, la Commissione non può tener conto della continuità della cooperazione fornita da un’impresa, poiché il punto 23 della comunicazione sulla cooperazione limita la presa in considerazione dell’entità e della continuità della cooperazione dell’impresa nella fase della determinazione del livello esatto di riduzione dell’ammenda all’interno di determinate forcelle, allorché la Commissione ha già considerato che gli elementi forniti presentano un valore aggiunto significativo.

Inoltre, il punto 22 della comunicazione sulla cooperazione, che propone una definizione della nozione di «valore aggiunto», ha il solo oggetto di chiarire il punto 21, che fa riferimento alla nozione di «valore aggiunto significativo». Il concetto stesso di «valore aggiunto» sottolinea che la Commissione, qualunque sia la fase del procedimento amministrativo, deve esaminare il valore degli elementi forniti confrontandoli con gli altri elementi di prova di cui dispone, o a seguito di indagini, o perché le sono stati comunicati dalle altre imprese. L’eventuale riconoscimento, nella fase provvisoria, di un valore aggiunto agli elementi trasmessi non inciderebbe comunque sulla valutazione finale della Commissione né sul livello di riduzione concesso all’impresa, che avviene solo in quel momento.

(v. punti 65-66, 74)

6.      Risulta espressamente dai punti 7 e 23 della comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese che la Commissione, nell’esaminare il valore delle informazioni fornite, deve tener conto della data in cui le sono state comunicate.

A tal proposito, per quanto riguarda l’obbligo della Commissione di rispettare il principio di parità di trattamento, sebbene si sia ritenuto che le cooperazioni delle imprese, per essere considerate simili, non dovessero necessariamente intervenire lo stesso giorno, ma nella stessa fase del procedimento, tale principio si applicava alla sezione D della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese, che non prevedeva un trattamento diverso per le imprese interessate in funzione dell’ordine in cui esse avevano cooperato con la Commissione, contrariamente alla comunicazione sulla cooperazione.

(v. punti 76, 101)

7.      Nell’esercizio del suo potere discrezionale nel valutare la cooperazione delle imprese che hanno partecipato a un’intesa, la Commissione non può violare il principio di parità di trattamento, che viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera diversa o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato e tale principio osti a che la Commissione tratti in modo diverso la cooperazione delle imprese interessate da una stessa decisione. La Commissione non viola tale principio nell’accordare o no una riduzione dell’importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall’impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo. Una differenza di trattamento delle imprese di cui trattasi deve derivare da gradi di cooperazione non analoghi, in particolare nella misura in cui essi siano consistiti nella trasmissione di informazioni diverse o nella comunicazione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe.

Quando un’impresa nell’ambito della cooperazione si limita a confermare in maniera meno circostanziata ed esplicita informazioni già fornite da un’altra impresa nell’ambito della cooperazione, il grado della cooperazione fornita da tale impresa, quand’anche possa presentare una certa utilità per la Commissione, non può essere considerato analogo a quello della prima impresa che ha trasmesso le dette informazioni. Una dichiarazione che si limiti a corroborare, in una certa misura, una dichiarazione di cui la Commissione disponeva già non agevola, in effetti, in misura significativa l’assolvimento dei propri compiti da parte di quest’ultima. Pertanto, non può essere sufficiente a giustificare una riduzione dell’importo dell’ammenda in considerazione della cooperazione.

(v. punti 100, 102)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 107-109)

9.      A norma delle disposizioni del punto 3, sesto trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA, la Commissione può ridurre l’importo di base dell’ammenda per collaborazione effettiva dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese. La Commissione può accordare ad un’impresa che abbia cooperato nel corso di un procedimento per violazione delle regole sulla concorrenza una riduzione dell’ammenda a titolo di dette disposizioni degli orientamenti solo nei casi in cui non sia applicabile la comunicazione sulla cooperazione del 1996.

Analogamente alla comunicazione sulla cooperazione del 1996 che essa ha sostituito, a determinate condizioni, a decorrere dal 14 febbraio 2002, la comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese si applica alle intese segrete tra imprese, volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati, compresa la manipolazione delle gare d’appalto, o alla restrizione delle importazioni o esportazioni, ed esclude pertanto le intese verticali o rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE.

Quindi, qualora un’infrazione rientri nell’ambito di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, le disposizioni dell’articolo 3, sesto trattino, degli orientamenti non sono applicabili.

(v. punti 114-116)