Language of document :

Ricorso presentato il 6 dicembre 2006 - IMS/Commissione

(Causa T-346/06)

Lingua processuale: italiano

Parti

Ricorrente: IMS Industria Masetto Schio srl (Schio, Italia) (rappresentanti: avv.ti F. Colonna e T. E. Romolotti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

-    annullare il parere della Commissione C(2006)3914 del 06.12.2006, ed il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno conseguentemente derivatole.

-    con vittoria di spese ed onorari di giudizio in conformità agli artt. 87 ss. del regolamento di procedura.

Motivi e principali argomenti

Il presente litigio si rivolge contro il parere della Commissione C(2006)3914 del 06.12.2006 concernente un provvedimento di divieto relativo ad alcune presse meccaniche della marca IMS, adottato dalle autorità francesi.

Viene ricordato a questo riguardo che, conseguentemente all'adozione da parte della Repubblica francese di misure relative a presse meccaniche fabbricate dalla ricorrente IMS la Commissione procedeva, in conformità all'art. 7 paragrafo 2, Direttiva 98/37/CE all'esame nel merito di tali provvedimenti, esprimendo all'esito dell'istruttoria il parere che le misure adottate dalle autorità francesi fossero giustificate.

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-    la mancata considerazione della Commissione relativamente alla sentenza del Conseil d'État francese del 6 novembre 2002. Si afferma a questo riguardo che, con sentenza n. 238453 del 6 novembre 2002 il Conseil d'État francese aveva rilevato l'irregolarità della procedura con la quale era stata adottata la decisione interministeriale francese del 27 giugno 2001 e ne aveva disposto l'annullamento. La Commissione ha pertanto espresso il proprio parere in merito ad un atto che, per il diritto dello Stato membro che lo aveva emanato, sarebbe invalido. Ne consegue l'illegittimità del parere stesso, posto che è volto a confermare un atto già ritenuto invalido dalle competenti autorità e che non esplicava più i propri effetti nell'ordinamento giuridico.

-    l'erronea valutazione nel merito. Secondo la ricorrente, la valutazione nel merito operata dalla Commissione appare viziata, posto che le caratteristiche delle macchine prodotte da IMS sono state erroneamente valutate sotto il profilo della conformità tecnica alle norme applicabili.

-    per quanto riguarda il risarcimento del danno, l'IMS pretende di aver subito e di subire tuttora, per le ragioni qui esposte, un danno ingiusto di natura extracontrattuale, causatole dalla Commissione, la quale non avrebbe correttamente considerato la sopravvenuta nullità della decisione francese, nonché erroneamente valutato i prodotti IMS.

____________