Language of document : ECLI:EU:F:2016:10

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)

5 febbraio 2016

Causa F‑96/14

Hilde Bulté e Tom Krempa

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Aventi diritto di un ex funzionario deceduto – Pensioni – Pensioni di reversibilità – Articolo 85 dello Statuto – Ripetizione dell’indebito – Irregolarità del pagamento – Evidenza dell’irregolarità del pagamento – Insussistenza»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale la sig.ra Bulté e il sig. Krempa chiedono, in sostanza, l’annullamento della decisione della Commissione europea, del 22 novembre 2013, di modificare, con decorrenza retroattiva al 1° agosto 2010, le pensioni da loro percepite in qualità di aventi diritto di un ex funzionario deceduto e di procedere al recupero delle somme che sarebbero state loro indebitamente versate a partire da tale data.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 22 novembre 2013, quale risulta dall’avviso dell’Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» recante la stessa data, di modificare, con effetto retroattivo al 1° agosto 2010, le pensioni concesse, rispettivamente, alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa, quali aventi diritto di un ex funzionario deceduto, e di procedere al recupero degli importi indebitamente versati loro per il periodo tra il 1° agosto 2010 e il novembre 2013, è annullata. La Commissione europea è condannata a restituire alla sig.ra Bulté e al sig. Krempa gli importi prelevati, in applicazione della decisione di cui al primo punto del presente dispositivo, sulle rispettive pensioni. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Criteri

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41; Statuto dei funzionari, articolo 85)

Risulta dall’articolo 85, primo comma, dello Statuto, che, affinché una somma indebitamente versata possa essere ripetuta, è necessario fornire la prova che il beneficiario aveva una conoscenza effettiva dell’irregolarità del pagamento o che l’irregolarità era così evidente che il beneficiario non poteva non accorgersene.

L’espressione «così evidente», che caratterizza l’irregolarità del pagamento ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto significa non che il beneficiario di pagamenti indebiti sia dispensato da ogni sforzo di riflessione o di controllo, ma che tale restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non sfugga ad un funzionario normalmente diligente. Infatti, così come un funzionario ha un interesse personale a verificare i pagamenti che gli vengono mensilmente versati, anche il beneficiario di una pensione di reversibilità deve adempiere ad un dovere di diligenza e si presume a conoscenza delle norme che disciplinano le prestazioni pecuniarie alle quali egli ha diritto.

D’altro canto, non è necessario che l’interessato, nell’esercizio del dovere di diligenza che gli incombe, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. Basta, a questo proposito, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei pagamenti di cui trattasi perché sia obbligato a rivolgersi all’amministrazione affinché quest’ultima conduca le verifiche necessarie.

Il diritto delle istituzioni dell’Unione, riconosciuto dall’articolo 85 dello Statuto, di procedere alla ripetizione delle somme indebitamente versate dev’essere contemperato con il loro obbligo di garantire il diritto degli amministrati ad una buona amministrazione. Tale diritto, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, presuppone un dovere di diligenza che impone all’istituzione competente di esaminare e di trattare con cura e vigilanza le pratiche relative ai diritti pecuniari degli amministrati, tra cui le pensioni di reversibilità.

(v. punti 46, 48, 50 e 51)

Riferimento:

Corte: sentenza 11 luglio 1979, Broe/Commissione, 252/78, EU:C:1979:186, punto 13

Tribunale di primo grado: sentenze 5 novembre 2002, Ronsse/Commissione, T‑205/01, EU:T:2002:269, punto 46, e 29 settembre 2005, Thommes/Commissione, T‑195/03, EU:T:2005:344, punto 124

Tribunale della funzione pubblica: sentenze 9 settembre 2008, Ritto/Commissione, F‑18/08, EU:F:2008:110, punti 29 e 31, e 21 novembre 2013, Roulet/Commissione, F‑72/12 e F‑10/13, EU:F:2013:184, punti 46, 48 e 50