Language of document : ECLI:EU:T:2011:450





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 9 settembre 2011 – Chalk / UAMI – Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(causa T‑83/09)

«Marchio comunitario – Marchio comunitario denominativo CRAIC – Cessioni – Registrazione del trasferimento del marchio – Revoca – Artt. 16, 17, 23 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 16, 17, 23 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95»

Marchio comunitario – Marchio comunitario come oggetto di proprietà – Assimilazione del marchio comunitario al marchio nazionale – Portata dell’art. 16 del regolamento n. 40/94 (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 16) (v. punti 25-27)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1888/2007-2), relativa ad una domanda di registrazione di trasferimento di marchio comunitario a seguito di cessione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. David Chalk è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Reformed Spirits Company Holdings Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).