Language of document : ECLI:EU:T:2013:149

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

22 marzo 2013 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una borsa – Impedimenti assoluti alla registrazione – Assenza di carattere distintivo – Assenza di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Omessa considerazione di un elemento che costituisce il marchio richiesto – Regola 9 del regolamento (CE) n. 2868/95»

Nella causa T‑410/10,

Bottega Veneta International Sàrl, con sede a Lussemburgo (Lussemburgo), rappresentata da P. Roncaglia, G. Lazzeretti, M. Boletto e E. Gavuzzi, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da G. Mannucci, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 16 giugno 2010 (procedimento R 1539/2009‑1), relativa ad una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale costituito dalla forma di una borsa,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot (relatore), presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. A. Popescu, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 settembre 2010,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 novembre 2010,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di un’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 1° febbraio 2008 la Bottega Veneta International Sàrl, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2        Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno tridimensionale qui di seguito riprodotto:

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3        I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione appartengono alla classe 18 ai sensi dell’accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Borse e borsette».

4        Il 31 marzo 2008 conformemente alla regola 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), l’esaminatore comunicava alla ricorrente le sue obiezioni alla registrazione del marchio richiesto. Egli segnalava che quest’ultimo era privo di carattere distintivo riguardo ai prodotti specificati nella domanda di registrazione, dal momento che, in primo luogo, detto marchio consisteva nella riproduzione di una borsa o di una borsetta la cui forma era del tutto comune, banale e priva di qualsiasi elemento di caratterizzazione in grado di imprimersi in modo efficace e duraturo nella memoria del consumatore e, in secondo luogo, la forma della quale era chiesta la registrazione non differiva in modo notevole da varie forme basilari dei prodotti interessati dalla domanda di registrazione, ma costituiva semplicemente una variante di queste.

5        La ricorrente presentava le sue osservazioni il 25 settembre 2008 e depositava una riproduzione grafica del marchio richiesto che riteneva più chiara rispetto a quella contenuta nella domanda di registrazione. Essa sosteneva che il marchio richiesto era dotato di carattere distintivo intrinseco dato che la borsa riprodotta in tale marchio, in primo luogo, era interamente rivestita di un motivo «intrecciato», realizzato dall’incrociarsi di inserti di pelle o di tessuto, in secondo luogo, non aveva dispositivi di chiusura e, in terzo luogo, ricordava la forma caratteristica ed originale, per borse di lusso in pelle, di una sporta della spesa. Secondo la ricorrente, tali caratteristiche distinguevano detta borsetta dalle altre borse presenti sul mercato. Essa aggiungeva che il motivo «intrecciato» che rivestiva la borsetta riprodotta nel marchio richiesto aveva contribuito a conferire a quest’ultimo un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009).

6        Con decisione del 20 novembre 2009, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio richiesto era privo di carattere distintivo intrinseco e non aveva acquisito simile carattere in seguito all’uso che ne era stato fatto.

7        Il 15 dicembre 2009 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli 58‑64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

8        Con decisione del 16 giugno 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI respingeva il ricorso. In primo luogo essa considerava che si dovesse interpretare il marchio richiesto come raffigurante la forma di una borsetta, ma non anche l’aspetto intrecciato della superficie della stessa, dato che l’intenzione della ricorrente di chiedere la registrazione di detto aspetto intrecciato non risultava in modo evidente dalla riproduzione grafica fornita nella domanda di registrazione presentata il 1° febbraio 2008. Essa aggiungeva che era quest’ultima riproduzione grafica a dover essere presa in considerazione ai fini dell’esame della registrabilità di detto marchio e non quella inviata il 25 settembre 2008 in risposta alla lettera dell’esaminatore del 31 marzo 2008. Infatti, secondo la commissione di ricorso, la ricorrente avrebbe dovuto precisare l’oggetto della domanda di registrazione al momento del suo deposito, descrivendo in modo preciso il marchio richiesto nel modulo di domanda di registrazione, e non nel corso dell’esame di detta domanda. In secondo luogo, la commissione di ricorso considerava che, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, il marchio richiesto non presentava il carattere distintivo necessario per la sua registrazione, in quanto i consumatori avrebbero percepito la borsetta riprodotta in detto marchio come l’immagine di un prodotto, ma non come un marchio. In terzo luogo, essa riteneva che il numero limitato di elementi di prova forniti dalla ricorrente che illustravano un modello di borsetta simile a quella riprodotta nel marchio richiesto non consentiva di dimostrare che detto marchio avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. La commissione di ricorso respingeva inoltre gli elementi di prova relativi al fatturato della ricorrente, perché potevano dimostrare il successo commerciale della borsetta riprodotta nel marchio richiesto, ma non il fatto che la forma di detta borsetta fosse percepita come marchio dai consumatori. Essa respingeva del pari gli argomenti e gli elementi di prova relativi all’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto come irrilevanti, dovendosi considerare che il marchio richiesto rappresentava la forma di una borsetta e non l’aspetto intrecciato della superficie della medesima.

 Conclusioni delle parti

9        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese, comprese le spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

10      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

11      A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo attiene alla violazione della regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Il terzo motivo riguarda la violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione della regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95

12      La ricorrente sostiene che l’esaminatore e la commissione di ricorso hanno errato e violato la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95 per non aver preso in considerazione, nell’ambito dell’esame della registrabilità del marchio richiesto, l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel medesimo e la riproduzione grafica di tale marchio fornita dalla ricorrente il 25 settembre 2008.

13      La regola 9 del regolamento n. 2868/95, intitolata «Esame delle condizioni relative alla data di deposito e delle condizioni formali», elenca diverse ipotesi in cui le domande di registrazione non sono considerate conformi a talune condizioni stabilite da tale regolamento o dal regolamento n. 207/2009 e determina le conseguenze che derivano dall’accertamento dell’irregolarità di dette domande.

14      La regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95 dispone quanto segue:

«Se, nonostante sia stata attribuita una data di deposito, dall’esame della domanda risulta che:

a) le condizioni previste dalle regole 1, 2 e 3 o le altre condizioni formali per il deposito previste dal regolamento [n. 207/2009] o dalle presenti regole non sono soddisfatte,

(…)

l’[UAMI] invita il richiedente a sanare le irregolarità constatate entro un preciso termine».

15      La regola 3 del regolamento n. 2868/95 elenca le condizioni relative alla riproduzione del marchio richiesto. Al paragrafo 1, essa prevede quanto segue:

«Se il richiedente non pretende una particolare riproduzione, grafica o a colori, il marchio viene riprodotto nella domanda secondo le usuali modalità di scrittura, ad esempio con stampa a macchina di lettere, cifre e segni. È ammesso l’uso di minuscole e maiuscole e sarà pubblicato e registrato dall’[UAMI] in questa forma».

16      Il paragrafo 2 della regola 3 del regolamento n. 2868/95 così dispone:

«In tutti i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 e salvo il caso in cui la domanda sia depositata tramite strumenti elettronici, il marchio è riprodotto su un foglio separato. Le dimensioni del foglio non possono eccedere il formato DIN A4 (altezza 29,7 cm, larghezza 21 cm) e la superficie utilizzata per la riproduzione (luce di composizione) non può avere una dimensione maggiore di 26,2 cm × 17 cm. Il margine sul lato sinistro del foglio deve essere di almeno 2,5 cm. L’esatta posizione del marchio va specificata apponendo la dicitura “parte superiore” su ogni riproduzione, qualora essa non risulti evidente. La riproduzione del marchio deve essere di qualità tale da consentirne la riduzione o l’ingrandimento fino a 8 cm in larghezza e 16 cm in altezza per la pubblicazione sul bollettino dei marchi comunitari».

17      Il paragrafo 3 della medesima regola prevede quanto segue:

«Quando viene richiesta la registrazione a norma del paragrafo 2, la domanda contiene un’indicazione in tal senso. La domanda può contenere una descrizione del marchio».

18      Detta regola, al paragrafo 4, prevede quanto segue:

«Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può contenere fino a sei diverse prospettive del medesimo».

19      Nel caso di specie, come risulta dai punti 15 e 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che il marchio richiesto era la riproduzione tridimensionale della forma di una borsetta, intesa come il suo aspetto esteriore, determinato dalle linee che ne segnano i contorni e dalla posizione dei manici di tale borsetta, ma non l’aspetto intrecciato della superficie di quest’ultima.

20      Al punto 17 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato che la ricorrente avrebbe dovuto descrivere il marchio richiesto al momento del deposito della domanda di registrazione e non nel corso dell’esame di detta domanda. Essa ha dichiarato che, a tal fine, la ricorrente avrebbe dovuto precisare, nella casella all’uopo prevista del modulo della domanda di registrazione, che il marchio richiesto era costituito dalla forma esteriore della borsetta nonché dall’aspetto della superficie della stessa, risultante dalla sua lavorazione intrecciata. La commissione di ricorso ha aggiunto che, se la domanda di registrazione fosse stata corredata da simile descrizione, l’esaminatore avrebbe rilevato che quest’ultima non corrispondeva alla riproduzione grafica del marchio richiesto e avrebbe invitato la ricorrente a presentare una nuova riproduzione grafica del marchio.

21      La ricorrente sostiene che, sebbene l’esaminatore non abbia rilevato che la superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto presentava un aspetto intrecciato, egli ha tuttavia affermato, al punto 8 della sua decisione, che detta borsetta non presentava una superficie liscia, ma un motivo ornamentale che riteneva difficilmente assimilabile ad un motivo intrecciato. Essa ne ha desunto che, poiché non perveniva ad individuare con sicurezza tale caratteristica del marchio richiesto, l’esaminatore avrebbe dovuto, come prescrittogli dalla regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95, invitarla a produrre una nuova riproduzione grafica di detto marchio, per sanare l’irregolarità risultante dalla mancanza di chiarezza della sua domanda di registrazione.

22      La ricorrente sostiene inoltre che l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto era chiaramente visibile nella riproduzione di detto marchio figurante al punto 8 del ricorso e che per tale ragione non aveva ritenuto necessario descrivere il marchio richiesto nella domanda di registrazione. Essa ne ha desunto che, non considerando che l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto costituiva una caratteristica di detto marchio e, pertanto, non tenendone conto ai fini dell’esame della registrabilità di detto marchio, l’esaminatore e la commissione di ricorso sono incorsi in errore.

23      Come risulta dal precedente punto 13, la regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95 ha lo scopo di consentire la regolarizzazione di domande di registrazione non conformi alle altre regole del medesimo regolamento, in particolare alle regole 1, 2 e 3 di detto regolamento, oppure alle disposizioni del regolamento n. 207/2009.

24      Da tale disposizione risulta che, qualora rilevi che una domanda di registrazione non è conforme alle regole 1, 2 e 3 di detto regolamento oppure alle disposizioni del regolamento n. 207/2009, l’UAMI deve impartire al suo autore un termine preciso per sanare le irregolarità riscontrate. Al contrario, in mancanza di simili irregolarità, nessun obbligo è imposto all’UAMI.

25      Nel caso di specie non risulta dal fascicolo e non viene sostenuto che l’esaminatore abbia individuato una qualche irregolarità nella domanda di registrazione presentata dalla ricorrente.

26      Tuttavia, quest’ultima sostiene che la sua domanda di registrazione non era conforme ai paragrafi 1‑4 della regola 3 del regolamento n. 2868/95, di modo che, a suo parere, violando tali disposizioni che elencano le condizioni per la riproduzione del marchio richiesto, l’UAMI non l’aveva invitata a regolarizzare la sua domanda.

27      Tali argomenti devono essere respinti.

28      Infatti, il paragrafo 1 della regola 3 del regolamento n. 2868/95 riguarda l’ipotesi in cui il richiedente il marchio non pretende una particolare riproduzione grafica o a colori. Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la registrazione di un marchio tridimensionale del quale ha fornito una riproduzione grafica.

29      I paragrafi 2 e 3 di tale regola riguardano i casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 della medesima, ma escludono quelli in cui la domanda di registrazione sia stata depositata tramite strumenti elettronici. Orbene, nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente ha presentato la domanda di registrazione del marchio richiesto per via elettronica.

30      Ne consegue che, nella parte in cui si fonda sulle disposizioni dei paragrafi 1‑3 della regola 3 del regolamento n. 2868/95, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto irrilevante.

31      Inoltre, si deve considerare che, nella parte in cui si fonda sul paragrafo 4 della regola 3 del regolamento n. 2868/95, l’argomento della ricorrente dev’essere respinto in quanto infondato.

32      Infatti, risulta da tale disposizione che l’autore di una domanda di registrazione deve, eventualmente, da un lato indicare nella domanda il carattere tridimensionale del marchio richiesto e, dall’altro, rappresentare quest’ultimo mediante una riproduzione fotografica o grafica di tale marchio.

33      Nel caso di specie è pacifico che la domanda di registrazione depositata dalla ricorrente, da un lato, indicava che il marchio richiesto era un marchio tridimensionale e, dall’altro, conteneva una riproduzione grafica del marchio richiesto.

34      La ricorrente pertanto non prova che la domanda di registrazione del marchio richiesto non soddisfaceva le condizioni richiamate al precedente punto 32.

35      Di conseguenza, essa non dimostra che detta domanda era viziata da un’irregolarità che doveva essere sanata ai sensi della regola 9, paragrafo 3, lettera a), del regolamento n. 2868/95.

36      Ne consegue che essa non può legittimamente sostenere che l’UAMI, ai sensi di tale disposizione, avrebbe dovuto invitarla a regolarizzare la sua domanda o considerare, ai fini della regolarizzazione di detta domanda, la riproduzione grafica del marchio richiesto che essa ha fornito il 25 settembre 2008.

37      In ogni caso, dalla giurisprudenza della Corte discende che, per il buon funzionamento del sistema di registrazione dei marchi, la riproduzione grafica di un marchio deve consentire a quest’ultimo di essere individuato con esattezza, al fine di determinare l’esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare. Ne consegue, in particolare, che la riproduzione grafica di un marchio dev’essere precisa (v., per analogia, sentenza della Corte del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Racc. pag. I‑6129, punti 25‑27 e 32 e giurisprudenza ivi citata).

38      Inoltre, nel sistema del regolamento n. 207/2009, la registrazione può aver luogo solo sulla base ed entro i limiti della domanda di registrazione presentata all’UAMI dal richiedente. Ne risulta che, in sede di esame del carattere distintivo di un marchio tridimensionale, l’UAMI deve riferirsi alla riproduzione del marchio richiesto allegata alla domanda di registrazione e, eventualmente, alla descrizione contenuta in tale domanda. Pertanto, l’UAMI non può prendere in considerazione quelle caratteristiche del marchio richiesto che non sono indicate nella domanda di registrazione e nei documenti allegati [v., per analogia, sentenza del Tribunale del 30 novembre 2005, Almdudler‑Limonade/UAMI (Forma di una bottiglia di limonata), T‑12/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 42].

39      Occorre pertanto considerare che la ricorrente doveva accertarsi che il contenuto della domanda di registrazione presentata il 1° febbraio 2008 consentisse all’esaminatore d’individuare con esattezza il marchio richiesto, determinando, quindi, l’esatto oggetto della tutela richiesta. Descrivere con precisione il marchio richiesto nel modulo di deposito della domanda di registrazione, il quale – è pacifico – conteneva una casella all’uopo prevista, avrebbe rappresentato uno strumento adeguato a tal fine, poiché avrebbe consentito all’esaminatore di confrontare le caratteristiche del marchio richiesto indicate nella descrizione di tale marchio con quelle visibili nella riproduzione grafica del medesimo.

40      Orbene, la ricorrente, come essa stessa ha riconosciuto al punto 10 del ricorso, non ha fornito nella sua domanda di registrazione alcuna descrizione del marchio richiesto. Essa si è quindi privata di uno strumento per accertarsi che detto marchio fosse stato identificato e che l’esatto oggetto della sua domanda di registrazione fosse stato determinato conformemente al suo volere al momento del deposito della domanda di registrazione.

41      Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto idoneo ad inficiare la legittimità della decisione impugnata allorché ha confermato la decisione dell’esaminatore, dichiarando che non occorreva considerare, ai fini dell’esame della registrabilità di detto marchio, da un lato, l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto e, dall’altro, la riproduzione grafica di detto marchio presentata dalla ricorrente il 25 settembre 2008.

42      Da quanto sin qui esposto discende che il primo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

43      La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 allorché ha considerato che il marchio richiesto non era dotato del carattere distintivo intrinseco richiesto per la sua registrazione quale marchio comunitario.

44      Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo.

45      Dire che un marchio ha carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, equivale ad affermare che tale marchio permette di identificare i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione come provenienti da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese [v. sentenza della Corte del 20 ottobre 2011, Freixenet/UAMI, C‑344/10 P e C‑345/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 42 e giurisprudenza ivi citata; v., parimenti, sentenza del Tribunale del 21 aprile 2010, Schunk/UAMI (Raffigurazione di una parte di un mandrino), T‑7/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 15 e giurisprudenza ivi citata].

46      Il carattere distintivo di un marchio dev’essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, rappresentato dal consumatore medio di quei prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza Freixenet/UAMI, punto 45 supra, punto 43 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). Il livello di attenzione del consumatore medio può tuttavia variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 26).

47      Secondo giurisprudenza costante, i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi costituiti dall’aspetto del prodotto stesso non differiscono da quelli applicabili alle altre categorie di marchi (v. sentenza Freixenet/UAMI, punto 45 supra, punto 45 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

48      Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico di riferimento non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo di un marchio tridimensionale siffatto che quello di un marchio denominativo o figurativo (v. sentenza Freixenet/UAMI, punto 45 supra, punto 46 e giurisprudenza ivi citata; v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

49      Inoltre, conformemente alla giurisprudenza, più la forma della quale è chiesta la registrazione come marchio assomiglia alla forma che con ogni probabilità assumerà il prodotto di cui trattasi, più è verosimile che tale forma sia priva di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Ciò posto, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo nel senso di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (sentenza della Corte del 7 ottobre 2004, Mag Instrument/UAMI, C‑136/02 P, Racc. pag. I‑9165, punto 31; v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).

50      Pertanto, quando un marchio tridimensionale è costituito dalla forma del prodotto del quale si chiede la registrazione, il semplice fatto che il marchio richiesto costituisca una variante di una delle forme abituali dei prodotti di cui trattasi non è sufficiente a dimostrare che detto marchio non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Occorre sempre verificare se esso consenta al consumatore medio di tali prodotti di distinguere i prodotti interessati da quelli di altre imprese, senza procedere ad un’analisi e senza dar prova di un’attenzione particolare (sentenza Mag Instrument/UAMI, punto 49 supra, punto 32).

51      Risulta inoltre da costante giurisprudenza che il consumatore medio di norma percepisce un marchio come un unicum e non si preoccupa di esaminarne i vari dettagli. Per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre perciò prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita. Ciò non esclude, tuttavia, la possibilità, nel corso della valutazione complessiva, di esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del marchio considerato (v., in tal senso, sentenza della Corte del 30 giugno 2005, Eurocermex/UAMI, C‑286/04 P, Racc. pag. I‑5797, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

52      È sulla scorta delle considerazioni che precedono che devono essere esaminati gli argomenti della ricorrente.

53      In limine, si deve rilevare che dal punto 20 della decisione impugnata, la quale, in questo punto, non è controversa e dev’essere condivisa, risulta che il pubblico di riferimento è costituito dai consumatori medi dei prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, cioè, nel caso di specie, le borse e le borsette.

54      La ricorrente sostiene tuttavia che l’esame del carattere distintivo del marchio richiesto debba essere compiuto tenendo conto del fatto che, per quanto riguarda le borse e le borsette, i consumatori danno prova di un livello di attenzione elevato, poiché i consumatori di sesso femminile prestano grande attenzione agli accessori di moda, in particolare alle borsette, valutandone scrupolosamente lo stile, la qualità e la rifinitura al momento dell’acquisto. Essa aggiunge che la borsetta riprodotta nel marchio richiesto è un prodotto di alta gamma, destinato a consumatori con elevato potere d’acquisto e commercializzata soltanto tramite canali di distribuzione selezionati.

55      Tali argomenti devono essere respinti.

56      Infatti, anche se le borse e le borsette possono essere considerate rientranti nel settore della moda in senso ampio e si può supporre che il consumatore medio presti una certa attenzione al loro aspetto, e sia quindi in grado di valutare lo stile, la qualità, la rifinitura e il prezzo di tali prodotti al momento del loro acquisto, non si evince dalla descrizione di detti prodotti contenuta nella domanda di registrazione che si tratti in ogni caso di prodotti di lusso o di prodotti talmente sofisticati o costosi da rendere il pubblico di riferimento particolarmente attento nei loro confronti [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 29 settembre 2009, The Smiley Company/UAMI (Rappresentazione della metà di un sorriso di smiley), T‑139/08, Racc. pag. II‑3535, punto 19].

57      Inoltre, come si desume dalla giurisprudenza del Tribunale, circostanze estrinseche al diritto conferito dal marchio comunitario quali il piano di commercializzazione e il prezzo dei prodotti per i quali il marchio è richiesto, non sono oggetto della registrazione e, di conseguenza, non possono essere prese in considerazione nella valutazione del carattere distintivo di un marchio [v. sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, Neumann/UAMI (Forma di una testa di microfono), T‑358/04, Racc. pag. II‑3329, punto 34 e giurisprudenza ivi citata].

58      Si deve pertanto esaminare il carattere distintivo del marchio richiesto tenendo conto della presunta percezione di tale marchio da parte di un consumatore medio che non dia prova di un livello di attenzione particolarmente elevato.

59      A tal fine, si deve esaminare se, conformemente alla giurisprudenza richiamata al precedente punto 49, la forma di borsetta di cui è chiesta la registrazione si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, in particolare, secondo la ricorrente, perché ricorda quella di una sporta della spesa e la borsetta non è dotata di un dispositivo di chiusura, e, di conseguenza, se consenta al consumatore d’individuare una borsa o una borsetta corrispondente a quella riprodotta nel marchio richiesto come proveniente da un’impresa determinata, e pertanto di distinguerla da borse e borsette provenienti da altre imprese.

60      La ricorrente sostiene che la forma di borsetta di cui si chiede la registrazione presenta tre caratteristiche idonee a conferirle carattere distintivo. Tali caratteristiche sarebbero, in primo luogo, l’assenza di un dispositivo di chiusura, in secondo luogo, la forma di tale borsetta che ricorderebbe quella di una sporta della spesa e, in terzo luogo, l’aspetto intrecciato della superficie di detta borsetta.

61      In primo luogo, per quanto riguarda l’assenza di un dispositivo di chiusura, essa afferma che si tratta di una caratteristica molto particolare ed insolita per una borsetta, dal momento che la grande maggioranza delle borse e delle borsette presenti sul mercato è dotata di fibbie, magneti, cerniere, fasce o quant’altro serva per chiuderle. Aggiunge che i consumatori sono esposti quotidianamente ad un numero assai elevato di borsette tutte dotate di un dispositivo di chiusura. A sostegno di tale affermazione, produce i risultati di una ricerca per immagini effettuata su Internet corrispondenti alla voce «borse». Sostiene infine che le borse e le borsette sono l’accessorio femminile per antonomasia, cosicché l’assenza di un dispositivo di chiusura sulla borsetta riprodotta nel marchio richiesto sarebbe immediatamente e chiaramente visibile da parte dei consumatori.

62      In secondo luogo, per quanto riguarda la forma della borsetta riprodotta nel marchio richiesto, che ricorderebbe quella di una sporta della spesa, la ricorrente sostiene che essa rende tale borsetta unica nel suo genere di fronte ai consumatori, come sarebbe confermato dall’assenza, nei risultati della ricerca effettuata su Internet, di borse caratterizzate da una forma simile.

63      Si deve osservare che, anche se il consumatore medio delle borse e delle borsette fosse pienamente in grado di percepire la forma di tali prodotti come un’indicazione della loro origine, tale rilievo non significherebbe che ogni forma di borsa o di borsetta possieda il carattere distintivo necessario per la sua registrazione come marchio comunitario. Infatti, per concludere nel senso del carattere distintivo del marchio richiesto in una tale ipotesi, occorrerebbe ancora verificare se la forma in questione presenti caratteristiche sufficienti a richiamare l’attenzione del pubblico (v. sentenza Forma di una testa di microfono, punto 57 supra, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

64      Orbene, nel caso di specie, la forma della borsetta riprodotta nel marchio richiesto, nei limiti in cui ricorderebbe quella di una sporta della spesa, e l’assenza di un dispositivo di chiusura non costituiscono caratteristiche in grado di personalizzare le borse e le borsette contraddistinte dal marchio richiesto e di indicare, di per sé, un’origine commerciale precisa. I risultati della ricerca per immagini effettuata su Internet dalla ricorrente consentono invero di notare che esistono numerose forme di borse e borsette e che queste ultime possono essere dotate oppure prive di dispositivi di chiusura. Si deve inoltre rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, i risultati della ricerca per immagini effettuata su Internet dalla ricorrente forniscono numerosi esempi di borse o di borsette prive di dispositivi di chiusura e con una forma analoga a quella della borsetta riprodotta nel marchio richiesto.

65      Ne consegue che la forma della borsetta di cui è chiesta la registrazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, appare come una semplice variante delle forme comuni di borse o di borsette, sicché non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore, quali si evincono dai risultati della ricerca effettuata su Internet dalla ricorrente. Pertanto, si deve considerare che la forma di detta borsetta non si differenzia rispetto a quella di altre borse e borsette presenti sul mercato al punto tale da consentire ai consumatori di distinguere, senza procedere ad un’analisi e senza dar prova di un’attenzione particolare, tale borsetta dalle borse e dalle borsette confezionate da altre imprese.

66      In terzo luogo, per quanto riguarda l’aspetto intrecciato della superficie di tale borsetta, si deve ricordare che, come statuito al precedente punto 41, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto per non avendo preso in considerazione tale presunta caratteristica del marchio richiesto nell’esaminare la registrabilità di detto marchio.

67      Ne consegue che essa non doveva tenerne conto ai fini dell’esame del carattere distintivo intrinseco del marchio richiesto.

68      Risulta da quanto precede che, poiché la forma della quale è chiesta la registrazione non si discosta in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore di cui trattasi, alla luce della giurisprudenza richiamata al precedente punto 49, essa non assolve la funzione essenziale di un marchio, ovvero quella d’indicatore d’origine del prodotto.

69      Di conseguenza, la commissione di ricorso ha correttamente considerato che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo intrinseco per i prodotti interessati.

70      Il secondo motivo dev’essere pertanto respinto.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009

71      La ricorrente sostiene che il marchio richiesto ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso prolungato ed intenso che ne è stato fatto. Essa afferma che le prove che ha fornito dinanzi all’UAMI dimostrano la notorietà acquisita da detto marchio.

72      In forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, gli impedimenti assoluti alla registrazione indicati dall’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)‑d), dello stesso regolamento non ostano alla registrazione di un marchio se questo ha acquisito, per i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Infatti, nell’ipotesi di cui all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il fatto che il segno che costituisce il marchio di cui trattasi sia effettivamente percepito dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale di un prodotto o di un servizio è il risultato di uno sforzo economico del richiedente del marchio. Tale circostanza giustifica che vengano meno le considerazioni d’interesse generale sottostanti al paragrafo 1, lettere b)‑d), dello stesso articolo, le quali impongono che i marchi oggetto di tali disposizioni possano essere liberamente utilizzati al fine di evitare di creare un vantaggio concorrenziale illegittimo a favore di un solo operatore economico (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 38 e giurisprudenza ivi citata).

73      Emerge dalla giurisprudenza che presupposto per l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio è che almeno una quota significativa del pubblico di riferimento identifichi, grazie al marchio, i prodotti o i servizi interessati come provenienti da un’impresa determinata. Tuttavia, le circostanze in cui il presupposto connesso all’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso può ritenersi soddisfatto non possono essere accertate solo in base a dati generali e astratti, come percentuali determinate (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

74      Si deve aggiungere che, per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso di un marchio dev’essere dimostrato nella parte dell’Unione europea in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)‑d), di detto regolamento. Inoltre, l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso deve essere avvenuta anteriormente al deposito della domanda di registrazione (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

75      Inoltre, ai fini della valutazione dell’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso in un determinato caso di specie, occorre tenere conto di fattori quali, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, la frequenza, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la proporzione degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, così come le dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali. Qualora, sulla base di simili elementi, gli ambienti interessati o, almeno, una parte significativa degli stessi, identifichino, grazie al marchio, il prodotto come proveniente da un’impresa specifica, si deve concludere che la condizione imposta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 per la registrazione del marchio è soddisfatta (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

76      Secondo la giurisprudenza, il carattere distintivo di un marchio, ivi compreso quello acquisito in seguito all’uso, dev’essere valutato anche in relazione ai prodotti o servizi per i quali viene chiesta la registrazione del marchio e prendendo in considerazione la presunta percezione di un consumatore medio della categoria dei prodotti o dei servizi in questione normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

77      È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se, nel caso di specie, la commissione di ricorso abbia errato nel ritenere che il marchio richiesto non avesse acquisito carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

78      Risulta dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso ha considerato che la maggior parte degli elementi di prova forniti dalla ricorrente erano irrilevanti, dal momento che riguardavano unicamente l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto. Essa ha aggiunto che soltanto gli allegati 69‑77 del ricorso contenevano immagini di borsette che assomigliavano a quella riprodotta nel marchio richiesto. Tuttavia, essa ha rilevato che nessuna di queste immagini raffigurava una borsetta identica a quella riprodotta nel marchio richiesto, mentre tutte presentavano differenze rispetto a quella. In seguito ha respinto gli argomenti della ricorrente fondati su dati relativi al volume delle vendite di borsette commercializzate dalla ricorrente, in quanto simili dati dimostravano il successo commerciale di dette borsette, ma non il fatto che i consumatori percepivano la forma delle medesime come un marchio. Essa ha infine considerato che le dichiarazioni di esperti del settore della moda e del design, nonché le altre testimonianze fornite dalla ricorrente potevano eventualmente dimostrare soltanto il carattere distintivo dell’aspetto intrecciato della superficie delle borsette commercializzate dalla ricorrente.

79      In primo luogo la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso un errore manifesto non prendendo in considerazione i moltissimi elementi di prova dell’uso di un motivo intrecciato sulla superficie di diversi prodotti da essa commercializzati.

80      Si deve ricordare che, come statuito al precedente punto 41, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di diritto non considerando l’aspetto intrecciato della superficie della borsetta riprodotta nel marchio richiesto, nell’ambito della valutazione della registrabilità di detto marchio.

81      Ne consegue che essa non doveva tenere conto di tale presunta caratteristica del marchio richiesto per valutare se quest’ultimo avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso.

82      In secondo luogo, la ricorrente contesta le valutazioni effettuate dalla commissione di ricorso sul valore probatorio degli elementi di prova da essa prodotti per dimostrare l’esistenza di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso.

83      All’allegato 79 del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la ricorrente ha prodotto due tabelle contenenti alcuni dati relativi al volume delle vendite che essa, dinanzi a detta commissione, ha asserito riferirsi a quattro modelli di borsette che essa commercializza. Tali dati riguardano nove Stati membri per il primo di questi modelli, undici Stati membri per il secondo, sei Stati membri per il terzo e sette Stati membri per l’ultimo modello. Queste tabelle si riferiscono agli anni 2003‑2010 per due modelli di borsette e agli anni 2007‑2009 per gli altri due modelli.

84      La ricorrente ammette che tali dati non dimostrano in modo diretto ed inconfutabile che i consumatori percepiranno come marchio la forma di borsetta della quale è chiesta la registrazione, ma sostiene che essi attestano quanto meno l’ampia diffusione di tale modello di borsetta in numerosi paesi e che, unitamente agli altri elementi di prova, essi consentono di dimostrare che tale forma ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso.

85      Si deve rilevare che le tabelle menzionate al precedente punto 83 non contengono alcuna riproduzione grafica né alcuna descrizione dei quattro modelli di borsette interessati, sicché non è certo che i dati relativi al volume delle vendite contenuti in dette tabelle riguardino la borsetta riprodotta nel marchio richiesto. Si deve pertanto considerare che tali dati non consentono di conoscere il volume delle vendite di detta borsetta.

86      Del resto, anche volendo ipotizzare che ciò fosse possibile, si deve ricordare che, come correttamente rilevato dalla stessa ricorrente e dalla commissione di ricorso al punto 49 della decisione impugnata, simili dati potrebbero dimostrare il successo commerciale dei prodotti commercializzati dalla ricorrente, ma non sarebbero, di per sé, in grado di dimostrare che la forma della borsetta della quale si chiede la registrazione è percepita dal pubblico di riferimento come marchio.

87      Inoltre si deve rilevare che tali dati non permettono di trarre alcuna conclusione quanto alla quota di mercato detenuta dai prodotti commercializzati dalla ricorrente nei mercati interessati.

88      La ricorrente ha del pari prodotto numerosi documenti, quali estratti di articoli apparsi su giornali e riviste, volti a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso della forma di borsetta della quale è chiesta la registrazione.

89      Al punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato che gli unici elementi di prova prodotti dalla ricorrente che raffiguravano una borsetta simile a quella nel marchio richiesto erano concentrati tra l’ultima pagina dell’allegato 69 e l’allegato 77 del ricorso della ricorrente, circostanza dalla quale risulta che la commissione di ricorso ha considerato che soltanto tali elementi erano rilevanti ai fini di dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso.

90      La ricorrente non contesta il fatto che soltanto gli allegati 69‑77 del suo ricorso dinanzi alla commissione di ricorso fossero rilevanti per dimostrare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso. Tuttavia essa sostiene che l’allegato 69 conteneva altre numerose raffigurazioni della borsa riprodotta nel marchio richiesto e di aver prodotto queste ultime nell’allegato A.6 del ricorso.

91      L’allegato A.6 del ricorso, nonché gli allegati 70‑77 del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sono costituiti da estratti di giornale e di riviste pubblicati tra il 2006 ed il 2008, nei quali sono raffigurate borsette commercializzate dalla ricorrente che assomigliano a quella riprodotta nel marchio richiesto. La borsetta raffigurata nell’allegato 74 è presentata come «la borsa più famosa» della ricorrente, quella di cui all’allegato 75 come un «pezzo cult da conservare nell’armadio», quella di cui all’allegato 76 come un’«icona» e quella raffigurata nell’allegato 77 come una «borsa mitica».

92      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale le riproduzioni di borsette contenute negli allegati 69‑77 di cui ai precedenti punti 90 e 91 raffigurano borse che presentano solo una vaga somiglianza con la borsetta riprodotta nel marchio richiesto. Secondo la ricorrente, non poteva desumersi dal semplice fatto che la borsetta raffigurata nelle riproduzioni di cui trattasi era una borsa «destrutturata», vale a dire non rigida, che si trattava di una borsetta diversa da quella riprodotta nel marchio richiesto.

93      Si deve ricordare che, al punto 39 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha dichiarato di non sapere se la borsetta di cui all’ultima pagina dell’allegato 69 summenzionato fosse la stessa di quella riprodotta nel marchio richiesto, dato che una parte di tale borsetta non era visibile. Ai punti 40, 41 e 45 della decisione impugnata, essa ha considerato che le borsette raffigurate negli allegati 70‑77 di cui ai precedenti punti 90 e 91 erano diverse da quella riprodotta nel marchio richiesto, ma ha ammesso, ai punti 42‑45 di detta decisione, che le differenze potevano essere dovute al fatto che la borsetta del marchio richiesto era riprodotta riempita o imbottita, mentre quelle raffigurate negli allegati summenzionati erano rappresentate vuote e, pertanto, a causa del materiale in cui erano confezionate, tendevano ad afflosciarsi su se stesse. Essa ha desunto dalle considerazioni che precedono che, poiché non era stata fornita alcuna riproduzione grafica esatta della forma della borsetta della quale era chiesta la registrazione, non si poteva considerare che tale forma avesse acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto.

94      Si deve considerare che, anche a voler ipotizzare che essi raffigurassero borsette identiche a quella riprodotta nel marchio richiesto, l’allegato A.6 del ricorso e gli allegati 70‑77 del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso non sono sufficienti a dimostrare che una parte significativa del pubblico di riferimento identificherebbe come preveniente da un’impresa determinata le borsette aventi la forma di cui è chiesta la registrazione proprio in virtù di detta forma.

95      Infatti, tali allegati, al pari dell’allegato 79 di cui al precedente punto 83, non contengono alcuna informazione in merito agli investimenti effettuati dalla ricorrente per promuovere il marchio richiesto. Essi possono al massimo dimostrare che il marchio richiesto ha dato luogo ad investimenti del genere, ma non è possibile determinarne l’entità.

96      Infine, né l’allegato A.6 del ricorso né gli allegati 70‑77 e 79 del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso contengono indicazioni, quali dichiarazioni di camere di commercio e d’industria o di altre associazioni professionali o sondaggi, che permettano di determinare la proporzione degli ambienti interessati che identifica borse e borsette come provenienti dalla ricorrente grazie alla forma della quale è chiesta la registrazione e, di conseguenza, che distingue tali prodotti da quelli provenienti da altre imprese.

97      Orbene, secondo costante giurisprudenza, spetta alla ricorrente che si avvale del carattere distintivo del marchio richiesto fornire indicazioni concrete e comprovate atte a dimostrare che il marchio richiesto è dotato di un carattere distintivo acquisito in seguito all’uso (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

98      Infine, per quanto riguarda il territorio da prendere in considerazione, risulta dalla giurisprudenza che, poiché il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio richiesto dev’essere dimostrato nella parte sostanziale dell’Unione in cui esso ne era privo alla luce dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e l’impedimento alla registrazione sussiste, per il medesimo, in tutta l’Unione, in linea di principio occorre considerare l’intero territorio dell’Unione (v. sentenza Raffigurazione di una parte di un mandrino, punto 45 supra, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

99      A tale titolo, si deve ricordare che, sebbene l’allegato 79 del ricorso della ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso indichi il volume delle vendite di taluni prodotti commercializzati dalla ricorrente in un numero di Stati membri compreso tra sei e undici, non è dimostrato che tali dati riguardino la borsetta riprodotta nel marchio richiesto. Inoltre, le raffigurazioni di borsette di cui all’allegato A.6 del ricorso e agli allegati 70‑77 del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso sono estratti di pubblicazioni redatte nelle lingue svedese, spagnola, inglese, greca, italiana, tedesca e francese, sicché possono avere valore probatorio soltanto rispetto agli Stati membri in cui tali lingue sono parlate.

100    Risulta da quanto precede che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che la forma della borsetta riprodotta nel marchio richiesto non aveva acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009.

101    Date tali circostanze, il terzo motivo dev’essere respinto e, di conseguenza, si deve respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

102    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

103    La ricorrente, essendo rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda formulata in tal senso dall’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Bottega Veneta International Sàrl è condannata alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 marzo 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.