Language of document : ECLI:EU:C:2019:1119

Causa C460/18 P

HK

contro

Commissione europea

 Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019

«Impugnazione – Funzione pubblica – Statuto dei funzionari dell’Unione europea – Articolo 1 quinquies – Articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Nozione di “coniuge superstite” di un funzionario dell’Unione – Matrimonio e unione non matrimoniale – Convivenza more uxorio – Principio di non discriminazione – Situazione comparabile – Insussistenza – Requisito della durata del matrimonio – Lotta contro le frodi – Giustificazione»

1.        Procedimento giurisdizionale – Motivazione delle sentenze – Portata

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, comma 1)

(v. punti 38, 50‑53)

2.        Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Matrimonio – Equiparazione dell’unione non matrimoniale registrata al matrimonio a determinate condizioni – Equiparazione della convivenza more uxorio al matrimonio – Esclusione

[Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies, § 1, comma 2, allegato VII, art. 1, § 2, c), e allegato VIII, art. 17, comma 1]

(v. punti 68‑78)

3.        Funzionari – Parità di trattamento – Pensione di reversibilità – Convivenza more uxorio e matrimonio – Situazioni non comparabili

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies e allegato VIII, art. 17, comma 1; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2)

(v. punti 84, 85)

4.        Funzionari – Pensione di reversibilità – Presupposti per la concessione – Matrimonio – Durata minima del matrimonio – Presupposto non discriminatorio previsto per contrastare gli abusi e le frodi

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21, § 1; Statuto dei funzionari, art. 1 quinquies e allegato VIII, art. 17, comma 1; direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2)

(v. punti 89, 90)

5.        Ricorsi dei funzionari – Domanda di risarcimento danni connessa ad una domanda di annullamento – Rigetto della domanda di annullamento che comporta il rigetto della domanda di risarcimento danni

(Statuto dei funzionari, art. 91)

(v. punto 93)

Sintesi

La Corte conferma che il coniuge superstite di una funzionaria dell’Unione europea deve essere stato unito a quest’ultima da più di un anno in matrimonio o, a determinate condizioni, in un’unione non matrimoniale registrata per beneficiare di una pensione di reversibilità

Con la sentenza HK/Commissione (C‑460/18 P), pronunciata il 19 dicembre 2019, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale, del 3 maggio 2018, HK/Commissione (1) e, statuendo in via definitiva sulla controversia, ha respinto sia il ricorso di annullamento proposto dal ricorrente avverso la decisione della Commissione europea con cui quest’ultima gli ha negato il beneficio della pensione di reversibilità quale coniuge superstite di una funzionaria, sia il ricorso proposto da quest’ultimo per il risarcimento dei danni materiali e morali che egli asserisce di aver subito.

La causa aveva ad oggetto la domanda del ricorrente di poter beneficiare della pensione di reversibilità quale coniuge superstite di una funzionaria della Commissione europea deceduta l’11 aprile 2015, con la quale egli era sposato dal 9 maggio 2014. La coppia conviveva more uxorio già dal 1994. Il ricorrente aveva regolarmente ricevuto denaro dalla sua partner in quanto, a causa di problemi di salute, non poteva lavorare né seguire formazioni.

La Corte ha in primo luogo annullato la sentenza con cui il Tribunale ha respinto il ricorso del ricorrente, poiché il Tribunale aveva violato il suo obbligo di motivazione. Al riguardo, la Corte ha precisato che dalla motivazione della sentenza impugnata non risultava in modo chiaro e comprensibile il ragionamento del Tribunale riguardo alla determinazione delle persone che potevano beneficiare di una pensione di riversibilità ai sensi dell’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), questione rilevante per la comparabilità delle situazioni messe a confronto, ai fini dell’esame della conformità di tale disposizione statutaria al principio generale di non discriminazione.

Considerando che lo stato degli atti consentiva di statuire sulla controversia, la Corte ha in seguito valutato che la Commissione aveva potuto legittimamente respingere la domanda del ricorrente, poiché quest’ultimo non soddisfaceva la condizione relativa alla durata minima di un anno di matrimonio con la funzionaria poi deceduta, stabilita all’articolo 17, primo comma, dell’allegato VIII dello Statuto.

La Corte ha rilevato che né l’esclusione dei partner conviventi more uxorio dall’ambito soggettivo di applicazione di detta disposizione, né l’imposizione, in essa, di detta durata minima del matrimonio affinché il partner superstite possa beneficiare della pensione di reversibilità erano manifestamente inadeguate rispetto all’obiettivo della pensione di reversibilità, e che tali condizioni neppure violavano il principio generale di non discriminazione.

Secondo la Corte, il diritto alla pensione di reversibilità non è legato a un eventuale stato di dipendenza economica del coniuge dal coniuge poi deceduto. Tuttavia, il beneficiario di tale pensione deve essere stato unito al funzionario deceduto in un rapporto di diritto civile che ha dato luogo a una serie di diritti e obblighi tra di loro, come il matrimonio o, a determinate condizioni, l’unione non matrimoniale registrata.

La Corte ha precisato che tra tali condizioni figura in particolare l’esibizione da parte del partner superstite di un documento ufficiale riconosciuto come tale da uno Stato membro o da un’autorità competente di uno Stato membro, attestante la condizione di membri di un’unione di fatto, e l’impossibilità della coppia di accedere al matrimonio civile in tale Stato..

In tal senso, la Corte ha considerato che un’unione di fatto come quella basata sulla convivenza more uxorio, non essendo, in linea di principio, oggetto di uno status previsto dalla legge, non soddisfaceva le condizioni previste, e che pertanto, riguardo alla pensione di reversibilità, i partner conviventi more uxorio non si trovavano in una situazione equiparabile né a quella dei coniugi, né a quella dei partner che abbiano contratto un’unione registrata nel rispetto delle condizioni richieste per beneficiare di detta pensione.

Inoltre, la Corte ha dichiarato che per combattere gli abusi o addirittura le frodi, il legislatore dell’Unione disponeva di un margine di discrezionalità nello stabilire il diritto a una pensione di reversibilità, e che la condizione della durata minima del matrimonio di almeno un anno affinché il coniuge superstite riceva la pensione di reversibilità è intesa a garantire l’effettiva sussistenza e stabilità dei rapporti tra le persone interessate.

La Corte ha concluso che il ricorso diretto ad ottenere il risarcimento degli asseriti danni materiali o morali subiti doveva essere altresì respinto in quanto infondato, poiché la domanda del ricorrente al riguardo era strettamente collegata alla domanda di annullamento, a sua volta respinta in quanto infondata.


1      T‑574/16, non pubblicata, EU:T:2018:252.