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Ordinanza del Tribunale 7 settembre 2010 - Norilsk Nickel Harjavalta e Umicore / Commissione

(Causa T-532/08) 1

("Ricorso di annullamento - Ambiente e protezione della salute umana - Classificazione, imballaggio ed etichettatura di taluni composti di carbonato di nickel come sostanze pericolose - Direttiva 2008/58/CE - Direttiva 67/548/CEE - Regolamento (CE) n. 790/2009 - Regolamento (CE) n. 1272/2008 - Adeguamento delle conclusioni - Applicazione nel tempo dell'art. 263, quarto comma, TFUE - Difetto di incidenza individuale - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Norilsk Nickel Harjavalta Oy (Espoo, Finlandia); e Umicore SA/NV (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. K. Nordlander)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e D. Kukovec, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti : Nickel Institute (Toronto, Canada) (rappresentanti: avv. K. Nordlander, D. Anderson QC, S. Kinsella e H. Pearson, solicitors)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentante: B. Weis Fogh, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale, da una parte, della direttiva della Commissione 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1) e, dall'altra, del regolamento (CE) della Commissione 10 agosto 2009, n. 790, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 235, pag. 1) nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di taluni composti di carbonato di nickel.

Dispositivo

Il ricorso è dichiarato irricevibile.

La Norilsk Nickel Harjavalta Oy e la Umicore SA/NV sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Il Regno di Danimarca e la Nickel Institute sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 44 del 21.2.2009.