Language of document : ECLI:EU:F:2013:36

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

14 marzo 2013

Causa F‑63/08

Eugen Christoph

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Personale non permanente – Articoli 2, 3 bis e 3 ter del RAA – Agenti temporanei – Agenti contrattuali – Agenti contrattuali ausiliari – Durata del contratto – Articoli 8 e 88 del RAA – Decisione della Commissione del 28 aprile 2004 relativa alla durata massima del ricorso al personale non permanente nei servizi della Commissione – Direttiva 1999/70/CE – Applicabilità alle istituzioni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi degli articoli 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Christoph e altri nove ricorrenti chiedono l’annullamento delle decisioni della Commissione europea che fissano le condizioni della loro assunzione, in quanto il loro contratto, o la proroga di quest’ultimo, è limitato ad un periodo determinato.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. I ricorrenti sopporteranno le proprie spese e sono condannati a sopportare le spese sostenute dalla Commissione. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Presupposti – Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto – Portata

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 76)

2.      Atti delle istituzioni – Direttive – Direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Imposizione diretta di obblighi alle istituzioni dell’Unione nei loro rapporti con il personale – Esclusione – Invocabilità – Portata

(Art. 288 TFUE; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 8 e 88; direttiva del Consiglio 1999/70, allegato, clausola 5, punto 1)

3.      Politica sociale – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Direttiva 1999/70 – Stabilità dell’impiego – Portata – Diritto al rinnovo di un contratto – Insussistenza

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 30; direttiva del Consiglio 1999/70)

4.      Funzionari – Regime applicabile agli altri agenti – Agente contrattuale ausiliario – Possibilità di rinnovo in relazione alle esigenze dell’istituzione interessata

(Regime applicabile agli altri agenti, art. 88)

1.      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

La seconda ipotesi prevista da questa disposizione ricomprende qualsiasi ricorso manifestamente destinato al rigetto per motivi connessi al merito della controversia. Il rigetto di un siffatto ricorso con ordinanza motivata in applicazione dell’articolo 76 del regolamento di procedura non soltanto contribuisce a ridurre la durata del processo, in particolare qualora essa sia stata inusualmente lunga, ma risparmia anche alle parti le spese che la tenuta di un’udienza necessariamente comporta. Tale soluzione si giustifica a fortiori in un caso in cui la situazione di fatto di un ricorrente nonché i motivi e gli argomenti di diritto sollevati non si distinguano da quelli di un’altra causa nella quale il ricorso sia già stato respinto dal giudice dell’Unione.

(v. punti 30 e 31)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 27 settembre 2011, Lübking e a./Commissione, F‑105/06 (punto 41)

2.      Le direttive sono rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni della direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e quelle del detto accordo quadro non possono quindi essere interpretate nel senso che, in quanto tali, impongono obblighi alle istituzioni della Comunità nei loro rapporti con il rispettivo personale. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 1999/70 non possono, in quanto tali, fondare un’eccezione di illegittimità contro gli articoli 8 e 88 del Regime applicabile agli altri agenti.

Tuttavia, tale circostanza non può escludere che le disposizioni della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro possano essere fatte valere contro un’istituzione nei rapporti con i suoi funzionari e agenti quando esse costituiscono espressione di un principio generale di diritto.

Tale ipotesi non è riscontrabile nel caso delle prescrizioni minime destinate ad evitare l’utilizzazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato enunciate nella clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro. Vero è che queste prescrizioni costituiscono norme del diritto sociale dell’Unione che presentano un’importanza particolare, ma non per questo sono espressione di principi generali del diritto.

Tuttavia, le disposizioni della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro possono essere fatte valere contro un’istituzione ai fini di un’interpretazione delle norme del Regime applicabile agli altri agenti che sia per quanto possibile conforme alle finalità e alle prescrizioni minime dell’accordo quadro.

(v. punti 44, 46, 49 e 75)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: 21 settembre 2011, Adjemian e a./Commissione, T‑325/09 P (in prosieguo: la «sentenza Adjemian II») (punti 52 e 56)

Tribunale della funzione pubblica: 4 giugno 2009, Adjemian e a./Commissione, F‑134/07 (in prosieguo: la «sentenza Adjemian I») (punti 87, 96, 97 e 117); 11 luglio 2012, AI/Corte di giustizia, F‑85/10 (punto 133)

3.      Anche se la stabilità dell’impiego è intesa come un elemento portante della tutela dei lavoratori, essa non costituisce un principio generale di diritto sulla cui base possa essere valutata la legittimità di un atto di un’istituzione. In particolare, non risulta in alcun modo dalla direttiva 1999/70, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, e dal detto accordo quadro che la stabilità dell’impiego sia assurta al rango di principio generale di diritto. D’altro canto, i considerando 6 e 7 della direttiva, così come il primo comma del preambolo e il considerando 5 dell’accordo quadro, pongono l’accento sulla necessità di conseguire un equilibrio tra flessibilità e sicurezza. Per giunta, l’accordo quadro non sancisce un obbligo generale di prevedere, dopo un certo numero di rinnovi di contratti a tempo determinato o dopo il compimento di un certo periodo di lavoro, la trasformazione di detti contratti di lavoro in contratti a tempo indeterminato.

Per contro, la stabilità dell’impiego costituisce una finalità perseguita dalle parti firmatarie dell’accordo quadro, la cui clausola 1, lettera b), dispone che quest’ultimo ha lo scopo di creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

Inoltre, anche se l’articolo 30 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea prevede che ogni lavoratore ha diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, tale articolo non censura la successione di contratti a tempo determinato. Per giunta, la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, per il semplice fatto della scadenza del suo termine, non costituisce un licenziamento in senso proprio, che dev’essere specificamente motivato alla luce dell’idoneità, del comportamento o delle necessità di funzionamento dell’istituzione.

(v. punti 51, 52 e 55)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 30 aprile 2009, Aayhan e a./Parlamento, F‑65/07 (punto 115); Adjemian e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza Adjemian I»), cit. (punti 98 e 99)

4.      Ciascun impiego di agente contrattuale ausiliario deve rispondere a esigenze passeggere o saltuarie. La caratteristica principale dei contratti di assunzione in qualità di agente contrattuale ausiliario è la loro precarietà nel tempo, corrispondente alla finalità propria di tali contratti, che è quella di far svolgere compiti precari, per natura o a causa della mancanza di un titolare, a personale occasionale. Nell’ambito di un’amministrazione dall’organico numeroso è inevitabile che esigenze del genere si ripetano a seguito, in particolare, dell’indisponibilità di funzionari, di punte di lavoro dovute alle circostanze o della necessità, per ciascuna direzione generale, di ricorrere occasionalmente a persone in possesso di qualifiche o conoscenze specifiche. Queste circostanze costituiscono ragioni obiettive che giustificano tanto la durata a tempo determinato dei contratti di agente ausiliario quanto il rinnovo di questi ultimi in relazione al verificarsi di tali esigenze.

(v. punto 69)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: Adjemian e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza Adjemian II»), cit. (punto 86)

Tribunale della funzione pubblica: Adjemian e a./Commissione (in prosieguo: la «sentenza Adjemian I»), cit. (punto 132)