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Impugnazione proposta il 15 novembre 2023 da Mikail Safarbekovich Gutseriev avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-526/21, Gutseriev/Consiglio

(Causa C-681/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mikail Safarbekovich Gutseriev (rappresentati: B. Kennelly, Senior Counsel, J. Pobjoy, Barrister-at-Law e D. Anderson, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire essa stessa definitivamente sulla presente controversia, i) annullando gli atti impugnati1 nelle parti in cui riguardano il ricorrente; e/o ii) dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia2 (come modificato) e l’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia3 (come modificato) non sono applicabili nelle parti in cui riguardano il ricorrente;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca alla luce dei punti di diritto risolti dalla sentenza della Corte; e

condannare il Consiglio a farsi carico delle spese sostenute dal ricorrente dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il Consiglio non era tenuto a verificare se il ricorrente traesse vantaggio dal o sostenesse il regime del presidente Lukashenko finanziariamente o materialmente.

Secondo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il Consiglio non era tenuto a verificare se il ricorrente continuasse a trarre vantaggio dal o a sostenere il regime del presidente Lukashenko al momento della sua nomina.

Terzo motivo, secondo il quale il Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando che il Consiglio non ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che il ricorrente traesse vantaggio dal o sostenesse il regime del presidente Lukashenko

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1 Decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 70) e regolamento di esecuzione (UE) 2021/997 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 219 I, pag. 3).

Decisione (PESC) 2022/307 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 97) e regolamento di esecuzione (UE) 2022/300 del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che attua l'articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2022, L 46, pag. 3).

1 GU 2012, L 285, pag. 1.

1 GU 2006, L 134, pag. 1.