Language of document : ECLI:EU:T:2024:223

Causa T654/22

(pubblicazione per estratto)

M&T 1997, a.s.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 aprile 2024

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante maniglie di porte e di finestre – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Carattere individuale – Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e articolo 6 del regolamento (CE) n. 6/2002»

1.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 19, 34, 51)

2.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 25, 26)

3.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 47, 48)

4.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Determinazione dell’impressione generale rispetto al modo di utilizzo del prodotto – Influenza delle caratteristiche visibili del prodotto sul comfort del suo utilizzo

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 49, 50)

5.      Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione di maniglie di porte e di finestre

[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]

(v. punti 55‑60)

Sintesi

Nell’ambito dell’annullamento di una decisione della commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) (1), il Tribunale, in questa sentenza, mette in luce il principio secondo cui l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve essere determinata con riferimento al modo di utilizzo del prodotto di cui trattasi e all’influenza delle caratteristiche visibili del prodotto sul comfort del suo utilizzo.

Il 17 novembre 2012 la dante causa della M&T 1997, a.s., ricorrente, ha chiesto all’EUIPO la registrazione del disegno o modello comunitario raffigurante maniglie di porte e di finestre (2). Il 23 ottobre 2020 la VDS Czmyr Kowalik sp.k. ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità fondata sull’assenza di carattere individuale di tale disegno o modello (3).

La divisione di annullamento ha accolto tale domanda con la motivazione che il disegno o modello contestato non presentava carattere individuale.

Successivamente, la commissione di ricorso ha respinto per lo stesso motivo il ricorso proposto avverso tale decisione, poiché il disegno e modello non produceva un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato da quella del disegno o modello anteriore.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto, il Tribunale ricorda che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da un disegno o modello deve essere determinata alla luce del modo in cui il prodotto di cui trattasi è normalmente utilizzato, tenendo conto del fatto che l’attenzione dell’utilizzatore informato si concentra piuttosto sugli elementi più visibili e importanti del prodotto durante il suo utilizzo. Infatti, l’importanza delle caratteristiche visibili del prodotto è valutata sulla base della loro influenza non solo sul suo aspetto, ma anche sul comfort del suo utilizzo. Inoltre, secondo la giurisprudenza, un grado elevato di libertà dell’autore rafforza la conclusione che i disegni o modelli senza differenze significative producono la stessa impressione complessiva nell’utilizzatore informato e, pertanto, il disegno o modello contestato non presenta carattere individuale. Al contrario, uno scarso margine di libertà dell’autore favorisce la conclusione secondo la quale le differenze sufficientemente marcate tra i disegni o modelli producono un’impressione complessiva dissimile nell’utilizzatore informato e il disegno o modello contestato presenta quindi un carattere individuale.

Per quanto riguarda i disegni o modelli in conflitto, il Tribunale osserva che l’utilizzatore informato, quando si avvicina alla maniglia della porta per utilizzarla normalmente, la vede dall’alto. Di conseguenza, gli elementi più visibili di quest’ultima sono quelli corrispondenti alle parti orientate verso l’esterno, vale a dire le parti anteriore, laterale e superiore della maniglia. Ora, le differenze posteriori, vale a dire la curvatura dei bordi e la forma del collo, saranno visibili anche per l’utilizzatore informato e non saranno trascurate da quest’ultimo, tanto più che la curvatura arrotondata dei bordi del disegno o modello contestato è accompagnata da un aspetto più sottile e liscio che l’utilizzatore informato registrerà facilmente. Inoltre, le forme arrotondate e più sottili dei bordi del disegno o modello contestato costituiscono differenze rispetto al disegno o modello anteriore che saranno percepite dall’utilizzatore informato nel senso che influenzano la manipolazione della maniglia e sono, quindi, elementi importanti rispetto all’impressione complessiva suscitata dal disegno o modello contestato. Infatti, tali aspetti incidono sul comfort dell’uso della maniglia, poiché corrispondono alle parti di quest’ultima che entrano direttamente in contatto con la mano dell’utilizzatore informato.

Tenuto conto di tali fattori e dell’attenzione elevata dell’utilizzatore informato nel caso di specie, il Tribunale ritiene che le differenze quanto agli angoli dell’impugnatura e del collo non costituiscono né elementi marginali né variazioni irrilevanti di un unico disegno o modello. Infatti, una forma più arrotondata crea, in generale, un ammorbidimento delle linee del collo e dell’impugnatura, il che incide in modo significativo sia sull’aspetto complessivo sia sul comfort di utilizzo della maniglia di porta, cosicché si tratta di un fattore che attira l’attenzione dell’utilizzatore informato. Di conseguenza, sebbene la libertà dell’autore sia elevata, il Tribunale conclude nel senso che tali differenze sono sufficientemente rilevanti da produrre un’impressione complessiva differente tra i disegni o modelli in conflitto.


1      Decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2022 (procedimento R 29/2022-3)


2      Il disegno o modello è stato registrato per prodotti rientranti nella classe 08-06 ai sensi dell’accordo di Locarno, dell’8 ottobre 1968, che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, come modificato.


3      Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera, b) del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).