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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Paesi Bassi) il 2 novembre 2020 – F, A, G, H, I / Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Causa C-579/20)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Parti

Ricorrenti: F, A, G, H, I

Resistenti: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 15, parte iniziale e lettera c), della direttiva qualifiche 1 miri a offrire protezione solo nella situazione eccezionale in cui il grado di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale è tanto elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile che ritorni nel paese di cui trattasi, o, eventualmente, nella regione in questione corra un rischio effettivo di subire la minaccia menzionata in detto articolo. E se detta situazione eccezionale rientri nel «most extreme case of general violence» (caso più estremo di violenza indiscriminata), di cui alla sentenza N.A. contro Regno Unito 2 .

In caso di risposta in senso negativo alla prima parte della prima questione:

Se l’articolo 15, parte iniziale e lettera c), della direttiva qualifiche debba essere interpretato in modo tale che anche un grado di violenza indiscriminata inferiore alla situazione eccezionale prima menzionata, in combinazione con la situazione personale e individuale di un richiedente, possa determinare la sussistenza di fondati motivi per ritenere che un richiedente, il quale ritorni nel paese o nella regione in questione, corra un rischio effettivo di subire la minaccia menzionata in detto articolo.

In caso di risposta in senso affermativo alla seconda questione:

Se a tale riguardo occorra applicare una graduazione distinguendo fra possibili gradi di violenza indiscriminata e fra i relativi livelli di circostanze individuali. E quali circostanze personali e individuali possano svolgere un ruolo nella valutazione effettuata dall’autorità competente e dal giudice nazionale.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione:

Se il disposto dell’articolo 15 della direttiva qualifiche sia soddisfatto allorché a un richiedente, il quale si trovi in una situazione in cui il grado di violenza indiscriminata sia inferiore alla situazione eccezionale summenzionata e che possa fornire la prova di essere specificamente colpito (tra l’altro) per motivi connessi alla sua situazione personale, viene riconosciuta unicamente la protezione sussidiaria in forza dell’articolo 15, parte iniziale e lettere a) o b), della direttiva qualifiche.

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1     Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9).

2     Corte EDU, 17 luglio 2008, CE:ECHR:2008:07l7JUDO02590407.