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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Vetoquinol AG (già Chassot AG) contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 3 maggio 2002.

    (Causa T-141/02)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 3 maggio 2002, la Vetoquinol AG (già Chassot AG), rappresentata dall'avv. Axel Kockläuner dello studio legale Meissner, Bolte & Partner, Monaco di Baviera (Germania), ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

Ulteriore parte in causa dinanzi alla commissione di ricorso era la VETO-Centre.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare la decisione 15 febbraio 2002 della Prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (procedimento R 218/2001; in prosieguo: la decisione impugnata);

--condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente:La ricorrente

Marchio comunitario di cui

si richiede la registrazione:Marchio denominativo "BIO-CANISAN" - Domanda n. 353 896 per beni delle classi 5 e 31 (prodotti veterinari e prodotti per animali)

Titolare del diritto di marchio

o del segno rivendicato in sede

di opposizione:                VETO-Center

Marchio o segno rivendicato

in sede di opposizione: Marchi francesi n. 1582968 "biocanina" (vocabolo e dispositivo) per beni delle classi 5 e 31, e n. 1350892 "BIOCANINA", per beni della classe 5

Decisione della divisione d'opposizione:     Rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso:    Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso:Violazione degli artt. 43, n. 2, terzo periodo, e 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

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