Comunicazione sulla GU
Sentenza del Tribunale di primo grado 13 settembre 2005 - Sportwetten / UAMI
["Marchio comunitario - Domanda di nullità - Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo INTERTOPS - Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume - Art. 7, n. 1, lett. f), e n. 2, e art. 51 del regolamento (CE) n. 40/94"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Sportwetten GmbH Gera (Gera, Germania) [Rappresentante: A. Zumschlinge, avvocato]
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) [Rappresentante: D. Schennen e G. Schneider, in qualità di agenti]
Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Intertops Sportwetten GmbH (Salzbourg, Austria) [Rappresentante: inizialmente avv. H. Pfeifer, successivamente avv. R. Heimler]
Oggetto della causa
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 febbraio 2002 (procedimento R 338/2000-4), relativo ad una domanda di nullità del marchio comunitario figurativo INTERTOPS
Dispositivo della sentenza
1) Non occorre statuire né sulla domanda della ricorrente diretta a far dichiarare nullo il marchio comunitario figurativo contenente l'elemento denominativo INTERTOPS, né sulla domanda dell'interveniente diretta all'aggiunta di un documento al fascicolo.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La ricorrente è condannata a tutte le spese
____________1 - GU C 169 del 13.7.2002.