Language of document : ECLI:EU:T:2007:222

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 luglio 2007

Causa T‑144/02

Richard J. Eagle e altri

contro

Commissione delle Comunità europee

«Personale impiegato nella joint venture JET – Applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei – Risarcimento del danno materiale subito»

Oggetto: Ricorso diretto ad ottenere, in seguito alla sentenza del Tribunale 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381), la liquidazione del risarcimento dovuto per il danno finanziario subito da ciascun ricorrente per il fatto di non essere stato assunto in qualità di agente temporaneo delle Comunità europee per l’esercizio della sua attività in seno alla joint venture JET.

Decisione: La Commissione è condannata a pagare a ciascun ricorrente un risarcimento corrispondente alla somma indicata per ciascuno di essi nella colonna 6 dell’allegato 3 alla presente sentenza. Tale somma è produttiva di interessi al tasso del 5,25% a partire dal 31 dicembre 1999 fino al pagamento effettivo. La Commissione sopporterà le proprie spese e le spese sostenute dai ricorrenti per l’intero procedimento dinanzi al Tribunale. Il Consiglio, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44)

2.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

3.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

4.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito

1.      Conclusioni corredate degli importi numerici, depositate nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni, in seguito alla pronuncia della sentenza interlocutoria con cui il Tribunale ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da taluni membri del personale di una joint venture della CEEA a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, modificate per tener conto delle modalità di calcolo del danno definite dalla sentenza interlocutoria, non possono essere giudicate irricevibili, dato che si presentano come sviluppo ammissibile di quelle contenute nel ricorso, soprattutto in quanto, da un lato, il Tribunale abbia determinato gli elementi necessari per il calcolo del danno per la prima volta nella sua sentenza interlocutoria e in quanto, dall’altro, la composizione esatta del danno e le modalità precise di calcolo degli indennizzi dovuti non fossero ancora state oggetto di discussione.

Infatti, poiché la sentenza interlocutoria ha fissato il periodo per il quale il risarcimento è dovuto, gli elementi che lo compongono e il metodo da seguire per determinarne l’importo esatto spettante a ciascuno, la determinazione dell’importo delle richieste individuali di ciascun ricorrente deve necessariamente poter essere rettificata in seguito a tale sentenza.

(v. punti 21 e 22)

Riferimento: Corte 27 gennaio 2000, cause riunite C‑104/89 e C‑37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I‑203, punti 38‑40)

2.      Nell’ambito di un ricorso per risarcimento, dopo la pronuncia della sentenza interlocutoria mediante la quale il Tribunale ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da alcuni membri del personale della joint venture Joint European Torus (JET) a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, l’inquadramento nel grado e nello scatto di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo deve essere determinato in considerazione della sua effettiva assunzione, laddove tale periodo è di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del primo contratto stipulato o rinnovato, mentre tale data non deve essere anteriore di oltre cinque anni.

Infatti il Tribunale, pur avendo limitato i diritti al risarcimento di ciascun ricorrente ad un periodo massimo di cinque anni, ha tuttavia giudicato che, fin dal principio, cioè dalla loro prima assunzione, gli interessati avrebbero dovuto essere assunti con contratti di agente temporaneo, e che l’illecito si è protratto per tutta la durata della joint venture. Ne consegue che la situazione di ciascun ricorrente all’inizio del periodo di indennizzo non dev’essere assimilata a quella che risulterebbe da una prima assunzione, bensì trattata considerando che, a partire dal suo primo impiego in qualità di agente contrattuale, l’interessato avrebbe dovuto essere assunto in qualità di agente temporaneo, il che porta a prendere in considerazione, all’occorrenza, la «carriera» compiuta prima dell’inizio del detto periodo. Tale metodo di «ricostruzione della carriera» include necessariamente le promozioni di cui ciascun interessato avrebbe potuto beneficiare.

Per quanto riguarda le promozioni nel corso del periodo di indennizzo, è alla luce della situazione dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET che il Tribunale ha considerato che i ricorrenti erano stati mantenuti in una situazione giuridica discriminatoria integrante gli estremi di un illecito, e che essi, per questa ragione, avevano subito un danno. Di conseguenza, la situazione analoga degli agenti temporanei della CEEA, che deve servire come termine di paragone per stabilire la progressione in carriera della quale i ricorrenti avrebbero potuto beneficiare, è quella, eventualmente più favorevole, dei membri titolari del gruppo di lavoro della JET.

(v. punti 49-51, 64 e 67)

3.      In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito dai membri del personale della JET a causa dell’applicazione di un status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, il Tribunale ha dichiarato che il danno subito dai ricorrenti risultava dalla differenza tra le retribuzioni e le agevolazioni correlate che essi avrebbero percepito se avessero lavorato per il progetto JET in qualità di agenti temporanei e le retribuzioni e agevolazioni correlate che essi avevano effettivamente percepito in qualità di agenti contrattuali.

Ne deriva, da un lato, che per determinare il reddito netto comunitario che ciascun ricorrente avrebbe percepito durante il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale se fosse stato assunto in qualità di agente temporaneo occorre prendere in considerazione l’insieme delle agevolazioni che l’interessato avrebbe potuto pretendere, tenuto conto degli elementi relativi alla sua situazione personale e professionale per i quali egli sia in grado di fornire prove documentali. Non è ammissibile, per contro, includervi indennità che sarebbe stato possibile percepire in base alle missioni compiute, poiché presso la JET tutte le spese venivano rimborsate, mentre le indennità giornaliere erano ridotte o soppresse. D’altra parte, per determinare il reddito netto nazionale percepito da ciascun ricorrente in qualità di agente assunto con contratto nel corso del citato periodo di indennizzo occorre prendere in considerazione tutte le retribuzioni che gli interessati hanno percepito di fatto a tale titolo e, in particolare, le indennità giornaliere eventualmente percepite da taluni ricorrenti in ragione della loro lontananza dalla sede della JET.

(v. punti 76-78)

4.      In una sentenza interlocutoria con cui ha condannato la Comunità a risarcire il danno subito da membri del personale della JET a causa dell’applicazione di uno status giuridico diverso da quello degli agenti temporanei, il Tribunale ha dichiarato che i ricorrenti avrebbero dovuto essere assunti fin dal principio con contratti di agente temporaneo e che l’illecito commesso eccedeva per la sua durata il periodo di indennizzo fissato dal Tribunale. Tale constatazione porta necessariamente a tenere conto del fatto che i ricorrenti hanno potuto acquisire diritti pensionistici sulla base di tutto il periodo nel corso del quale ciascuno di essi ha effettivamente lavorato alla JET, mentre il risarcimento basato su tali eventuali diritti è comunque limitato al periodo di indennizzo.

Ne consegue che per determinare la quota del risarcimento corrispondente ai diritti pensionistici occorre considerare, per ciascun ricorrente, la data della sua prima effettiva assunzione da parte della JET, eventualmente anteriore al periodo di indennizzo, mentre il risarcimento è dovuto per la perdita dei diritti pensionistici relativi al massimo ai cinque anni corrispondenti a detto periodo. I detti cinque anni di periodo massimo non costituiscono pertanto gli unici anni che danno accesso a tali diritti. È infatti il periodo di impiego totale di ciascun ricorrente presso la JET a conferirgli i diritti pensionistici, laddove i diritti corrispondenti devono essere poi ridotti proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo, calcolando tale quota in rapporto al periodo totale di impiego.

Occorre inoltre considerare che il risarcimento dovuto in base ai diritti pensionistici non può essere inferiore al valore attuariale dei fondi costituiti a nome di ciascun ricorrente grazie ai contributi del lavoratore e del datore di lavoro sulla base, al massimo, dei cinque anni corrispondenti al periodo di indennizzo.

Per contro, nel caso in cui il ricorrente, in particolare per aver lavorato alla JET per meno di dieci anni, non abbia potuto comunque ottenere, in base alle disposizioni dello Statuto, il diritto ad una pensione di anzianità ma soltanto ad un’indennità di cessazione dal servizio, il risarcimento basato sulla perdita di tale assegno, ridotto proporzionalmente alla durata del periodo di indennizzo rapportata al periodo totale di impiego, costituisce l’alternativa che dev’essergli necessariamente riconosciuta.

(v. punti 89-92)