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Ricorso proposto l'8 settembre 2010 - Villeroy & Boch Austria/Commissione

(Causa T-373/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch Austria GmbH (Mondsee, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Reidlinger e S. Dethof)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione impugnata nella parte riguardante la ricorrente;

in subordine, ridurre adeguatamente l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nella decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente contesta la decisione della Commissione 23 giugno 2010, C (2010) 4185 def., caso COMP/39092 - impianti sanitari. Nella decisione impugnata sono state imposte ammende alla ricorrente e ad altre imprese per violazione dell'art. 101 del TFUE nonché dell'art. 53 dell'accordo SEE. A parere della Commissione, la ricorrente avrebbe partecipato ad un accordo continuato o a pratiche concertate nel settore degli impianti sanitari in Belgio, in Germania, in Francia, in Italia, nei Paesi Bassi e in Austria.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE in seguito all'accertamento di un'unica infrazione complessa e continuata. Con tale inammissibile valutazione globale, la convenuta avrebbe violato il suo obbligo di valutare giuridicamente le condotte individuali dei singoli destinatari della decisione e avrebbe effettuato un'imputazione giuridicamente inammissibile di comportamenti non imputabili di terzi.

Con il secondo motivo, la ricorrente eccepisce, in subordine, una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 296, n. 2, del TFUE, per mancanza di una motivazione individuale della decisione.

Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere inoltre che la decisione impugnata dovrebbe essere annullata, poiché essa non avrebbe preso parte alle infrazioni contestate sui mercati rilevanti del prodotto e geografici considerati nella decisione e non sarebbe stata dimostrata un'infrazione della ricorrente alla normativa antitrust.

Con il quarto motivo, la ricorrente afferma che le sarebbe stata imposta illegittimamente un'ammenda in solido con la sua società madre. Una siffatta imposizione in solido della sanzione violerebbe il principio nulla poena sine lege di cui all'art. 49, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il principio di proporzionalità della pena ai sensi dell'art. 49, n. 3, in combinato disposto con l'art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché l'art. 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 1.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta il calcolo erroneo dell'ammenda. Al riguardo, essa afferma che la convenuta avrebbe compreso nel suo calcolo i fatturati della ricorrente che non possono riguardare a priori le accuse formulate.

Con il sesto motivo, la ricorrente eccepisce la durata eccessiva del procedimento e la sua omessa considerazione in sede di calcolo dell'ammenda come violazione dell'art.41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con il settimo motivo, la ricorrente lamenta gli errori di valutazione nel calcolo dell'ammenda in sede di accertamento dell'asserito contributo della ricorrente all'infrazione. La ricorrente constata a tal proposito che, anche ad ammettere una violazione dell'art. 101 del TFUE conformemente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'ammenda sarebbe di per sé irragionevolmente elevata e sproporzionata. A parere della ricorrente, la convenuta avrebbe violato il principio di proporzionalità della pena codificato dall'art. 49, n. 3, in combinato disposto con l'art. 48, n. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).