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Ordinanza del Tribunale del 21 febbraio 2013 - Marcuccio / Commissione

(Causa T-85/11 P)

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Malattia grave - Rimborso di spese mediche - Decisione della Commissione recante diniego del rimborso al 100% delle spese mediche sostenute dal ricorrente - Obbligo di motivazione - Articolo 72 dello Statuto - Criteri fissati dal consiglio medico - Produzione del parere del consulente medico nel corso del giudizio - Competenza del direttore dell'Ufficio di liquidazione - Impugnazione manifestamente infondata")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: avv. G. Cipressa)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Prima Sezione) del 23 novembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-65/09, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

L'impugnazione è respinta.

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente grado del giudizio.

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1 - GU C 103 del 2.4.2011.