Language of document : ECLI:EU:T:2011:74

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

3 marzo 2011 (1)

«Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Irricevibilità manifesta»

Nella causa T-79/11,

Ing. Nando Groppo Srl, con sede in Garlasco,

A.S. Club Astra, con sede in Mezzana Bigli,

A.S.D. Scuola di volo Vittoria alata, con sede in Comezzano-Cizzago,

A.S.D. Fly for Fun, con sede in Cogliate,

A.S. Punto Volo Torlino, con sede in Torlino Vimercati,

MAG Industrie Aeronautiche Srl, con sede in Roma,

Inveric Aviazione Srl, con sede in Grottaferrata,

MAG di Michelangelo Antonelli & C. Sas, con sede in Campagnano di Roma,

M.E.RIN Srl, con sede in Roma,

PRO.MECC Srl, con sede in Corigliano D’Otranto,

I.C.P. Srl, con sede in Castelnuovo Don Bosco,

Alpi Aviation Srl, con sede in Fontanafredda,

Costruzioni Aeronautiche Tecnam Srl, con sede in Napoli,

Fly Synthesis Srl, con sede in Mortegliano,

rappresentate dall’avv. V. Caputi Iambrenghi,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo,

Consiglio dell’Unione europea,

convenuti,

avente per oggetto l’annullamento del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che sostituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79, pag. 1), nella misura in cui il suo Allegato II esclude del suo ambito de applicazione certi aerei ultraleggeri,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dai sig. L. Truchot, presidente (relatore), sig.ra M. E. Martins Ribeiro e sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Procedimento e conclusioni delle ricorrenti

1        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

2        Esse concludono che il Tribunale voglia annullare regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che sostituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79, pag. 1), nella misura in cui il suo Allegato II esclude del suo ambito de applicazione certi aerei ultraleggeri.

 In diritto

3        Ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

4        Nel caso di specie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in forza di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

5        Ai sensi dell’art. 263, sesto comma, TFUE, il ricorso di annullamento deve essere proposto nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell’atto impugnato, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza. Ai sensi dell’art. 102, n. 1, del regolamento di procedura, quando un termine per l’impugnazione di un atto di un’istituzione decorre dalla pubblicazione dell’atto, tale termine deve essere calcolato a partire dalla fine del quattordicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’atto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Conformemente alle disposizioni dell’art. 102, n. 2, dello stesso regolamento, tale termine deve, inoltre, essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.

6        Secondo costante giurisprudenza, il termine d’impugnazione è un termine perentorio, che è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, ed è compito del giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato (sentenza della Corte 23 gennaio 1997, causa C‑246/95, Coen, Racc. pag. I‑403, punto 21, e sentenza del Tribunale 18 settembre 1997, cause riunite T‑121/96 et T‑151/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1355, punti 38 e 39).

7        Nella fattispecie, dagli atti del fascicolo risulta che l’atto impugnato è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 19 marzo 2008.

8        Orbene, il termine di presentazione del ricorso da parte del ricorrente derivante dalle disposizioni di cui sopra al punto 5, è scaduto il 12 giugno 2008.

9        Poiché l’atto introduttivo è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 febbraio 2011, il presente ricorso è manifestamente irricevibile per motivi di tardività.

10      Peraltro, le ricorrenti non hanno dimostrato e nemmeno invocato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore che avrebbe consentito di derogare al termine di cui trattasi in base all’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53 dello stesso Statuto.

11      Dalle considerazioni che precedono consegue che si deve respingere il presente ricorso in quanto manifestamente irricevibile, senza che sia necessario notificarlo alle parti convenute.

 Sulle spese

12      Poiché la presente ordinanza è adottata prima della notifica dell’atto introduttivo del ricorso alle parti convenute e prima che queste ultime abbiano potuto sostenere delle spese, è sufficiente decidere che le ricorrenti sopporteranno le proprie spese, ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 3 marzo 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        L. Truchot


1 Lingua processuale: l’italiano.