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Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 - EnBW Energie Baden-Württemberg / Commissione

(Causa T-344/08) 

["Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001- Fascicolo amministrativo di un procedimento in materia di cartelli - Rifiuto di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale - Obbligo dell'istituzione interessata di procedere ad un esame specifico e concreto del contenuto dei documenti oggetto della domanda di accesso"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe, Germania) rappresentanti: A. Bach e A. Hahn, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Petkovska, S. Johannesson e A. Falk, in qualità di agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Svezia (rappresentanti: K. Petkovska, S. Johannesson e A. Falk, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Siemens AG (Berlino e Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: I. Brinker, C. Steinle e M. Holm-Hadulla, avvocati); e ABB Ltd (Zurich, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente J. Lawrence, solicitor, e E. Whiteford, barrister, successivamente Lawrence e D. Howe, solicitor)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E3/MV/psi D (2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che rifiuta l'accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas

Dispositivo

La decisione SG.E.3/MV/psi D (2008) 4931 della Commissione, del 16 giugno 2008, che rifiuta l'accesso al fascicolo del procedimento COMP/F/38.899 - - Apparecchiature di comando con isolamento in gas, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla EnBW Energie Baden-Württemberg AG.

Il Regno di Svezia, la ABB Ltd e la Siemens AG sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 272 del 25.10.2012.