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Ricorso proposto il 18 agosto 2008 - Batchelor / Commissione

(Causa T-342/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Edward Wiliam Batchelor (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: F. Young, Solicitor, A. Barav, Barrister e D. Reymond, lawyer)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione negativa implicita, ai sensi dell'art. 8, n. 3, del regolamento sull'accesso, che si ritiene essere stata adottata dalla Commissione europea l'11 giugno 2008, e le decisioni negative esplicite della Commissione 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, attinenti ad una richiesta di accesso ai documenti presentata ai sensi del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43);

condannare la Commissione a sostenere le proprie spese e le spese del ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento ai sensi dell'articolo 230, n. 4, [CE] è diretto contro la decisione implicita negativa della Commissione dell'11 giugno 2008 e le decisioni negative esplicite 3 luglio 2008, SG/E/3/HP/cr C(2008) 5545, e 7 agosto 2008, SG/E/3/EV/psi C(2008) 6636, adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 1 (in prosieguo: "il regolamento sull'accesso"), con le quali la Commissione ha respinto la richiesta del ricorrente di accedere ai documenti inviati e ricevuti dalle autorità belghe in relazione alla notifica di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, della direttiva del Consiglio, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive 2, nella versione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE 3.

Il ricorrente sostiene che la mancanza di un'adeguata e sufficiente motivazione da parte della Commissione nel negare la consultazione dei documenti richiesta costituisce una violazione dell'art. 253 CE e dell'art. 8, n. 1, del regolamento sull'accesso, e che la decisione impugnata, di conseguenza, è viziata da una violazione di un requisito procedurale sostanziale ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.

Il ricorrente afferma inoltre che la Commissione ha violato l'art. 255 CE e gli artt. 1 bis, 2, nn. 1 e 3, e 4, nn. 1-6, del regolamento sull'accesso, applicando in modo errato le eccezioni ammesse per negare l'accesso ai documenti richiesti, e che, di conseguenza, la decisione impugnata è viziata da una violazione del Trattato e di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione ai sensi dell'art. 230, n. 2, CE.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).

2 - GU 1989 L 298, pag. 23.

3 - GU 1997 L 202, pag. 60.