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Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 – Celtipharm/UAMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)

(Causa T-411/12)1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET – Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Celtipharm (Vannes, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e C. Fendeleur, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentane#: V. Melgar, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Celtipharm e l’Alliance Healthcare France SA.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2) è annullata.

L’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 5 e corrispondenti alla descrizione «prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche per uso medico», da un lato, e i servizi appartenenti alla classe 35 e corrispondenti alla descrizione  gestione degli affari commerciali, amministrazione, commerciale e lavori d’ufficio», dall’altro.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 366 del 24.11.2012