Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 – Celtipharm/UAMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)
(Causa T-411/12)1
(«Marchio comunitario – Opposizione – Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET – Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Celtipharm (Vannes, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e C. Fendeleur, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentane#: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Celtipharm e l’Alliance Healthcare France SA.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2) è annullata.
L’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 5 e corrispondenti alla descrizione «prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche per uso medico», da un lato, e i servizi appartenenti alla classe 35 e corrispondenti alla descrizione gestione degli affari commerciali, amministrazione, commerciale e lavori d’ufficio», dall’altro.
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
____________1 GU C 366 del 24.11.2012