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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 21 ottobre 2020 – PF, MF / Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

(Causa C-564/20)

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court

Parti

Ricorrenti: PF, MF

Resistenti: Minister for Agriculture Food and the Marine, Sea Fisheries Protection Authority

Questioni pregiudiziali

Se l’autorità unica di controllo di uno Stato membro, nell’attività di notifica e certificazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 34 del regolamento sul controllo 1 , debba limitarsi a notificare i dati relativi alle catture in una determinata zona di pesca registrati dai pescatori in conformità agli articoli 14 e 15 del regolamento, nel caso in cui detta autorità ritenga, per validi motivi, che i dati registrati siano gravemente inattendibili, o abbia la facoltà di utilizzare metodi ragionevoli e scientificamente validi per trattare e certificare i dati registrati in modo da ottenere cifre più accurate sul prelievo per la notifica alla Commissione europea.

Se l’Autorità possa legittimamente utilizzare altri flussi di dati, quali licenze di pesca, autorizzazioni di pesca, dati del sistema di controllo dei pescherecci, dichiarazioni di sbarco, note di vendita e documenti di trasporto. qualora lo ritenga necessario sulla base di motivi ragionevoli.

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1 Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU 2009, L 343, pag. 1).