Language of document : ECLI:EU:T:2010:441

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

19 ottobre 2010 (*)

«Procedimento sommario – Membro del Parlamento europeo – Recupero di indennità versate a titolo di rimborso delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nel procedimento T‑431/10 R,

Riccardo Nencini, residente in Barberino di Mugello, rappresentato dall’avv. F. Bertini,

richiedente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. N. Lorenz, A. Caiola e D. Moore, in qualità di agenti,

resistente,

avente ad oggetto una domanda di sospensione dell’esecuzione di diversi atti del Parlamento relativi al recupero di indennità parlamentari che sarebbero state percepite indebitamente,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la presente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Il richiedente, sig. Riccardo Nencini, ha ricoperto la carica di membro del Parlamento europeo durante la legislatura 1994‑1999. Nel dicembre 2006 il Parlamento ha avviato un procedimento di verifica in materia di spese di assistenza parlamentare e di spese di viaggio.

2        Il 16 giugno 2010, il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione n. 311847, relativa ad un procedimento di recupero del pagamento indebito delle spese di assistenza parlamentare e di viaggio, che è stata inviata al richiedente e che quest’ultimo ha ricevuto il 28 luglio 2010 (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Secondo tale decisione, da un lato, durante il mandato parlamentare del richiedente gli è stato indebitamente versato, ai sensi della regolamentazione in materia di spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo, un importo complessivo di EUR 455 903,44, e, dall’altro, sono state impartite istruzioni al servizio competente affinché esso adottasse tutte le misure necessarie per il recupero di tale importo presso il richiedente.

3        Inoltre, al richiedente è stata inviata la nota di debito n. 312331 del direttore generale della direzione generale delle finanze del Parlamento, datata 4 agosto 2010, relativa al recupero dell’importo sopra menzionato (in prosieguo: la «nota di debito»). Tale nota è stata ricevuta dal richiedente il 16 agosto 2010.

4        Ritenendo che l’azione del Parlamento, intervenuta molti anni dopo la fine del suo mandato parlamentare, fosse colpita da prescrizione e illegittima per motivi formali e di merito, il richiedente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 settembre 2010, ha proposto un ricorso diretto sostanzialmente all’annullamento della decisione impugnata e della nota di debito nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

5        Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il richiedente ha proposto la domanda di provvedimenti provvisori in esame, con cui chiede al presidente del Tribunale, sostanzialmente, di sospendere l’esecuzione della decisione impugnata e della nota di debito nonché di ogni altro atto connesso e/o presupposto.

6        Nelle sue osservazioni scritte, depositate nella cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2010, il Parlamento chiede sostanzialmente che il presidente del Tribunale voglia:

–        respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto infondata;

–        condannare il richiedente alle spese.

 In diritto

7        Emerge dal combinato disposto degli artt. 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell’art. 256, n. 1, TFUE, dall’altro, che il giudice del procedimento sommario può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.

8        L’art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande di provvedimenti provvisori debbono precisare l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie da argomenti di fatto e di diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti in quanto occorre, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che i provvedimenti provvisori devono essere negati qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I‑4971, punto 30].

9        Inoltre, nell’ambito di siffatta valutazione globale, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a., Racc. pag. I‑2165, punto 23, e 3 aprile 2007, causa C‑459/06 P(R), Vischim/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

10      Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario preliminarmente sentire le osservazioni orali delle parti.

11      Nella presente fattispecie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza.

12      Secondo una costante giurisprudenza, il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve valutarsi in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che il richiedente subisca un danno grave e irreparabile. L’imminenza del danno non deve essere dimostrata con una certezza assoluta; è sufficiente, specialmente quando la realizzazione del danno dipende dal verificarsi di un complesso di fattori, che essa sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente. Tuttavia, la parte che se ne avvale rimane tenuta a provare i fatti che possano dimostrare l’ipotesi di un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del presidente del Tribunale 8 giugno 2009, causa T‑149/09 R, Dover/Parlamento, non pubblicata nella Raccolta, punto 25, e giurisprudenza ivi citata).

13      Per poter determinare se il danno temuto nella fattispecie sia grave e irreparabile e giustifichi quindi la pronuncia della sospensione richiesta, il giudice del procedimento sommario deve pertanto disporre di prove serie, che gli consentano di determinare le conseguenze precise che il richiedente subirebbe, con ogni probabilità, qualora tale sospensione non fosse accordata. In altri termini, il richiedente deve produrre, sulla base di documenti, un’immagine fedele e globale della propria situazione finanziaria.

14      Orbene, nella domanda di provvedimenti provvisori in esame, non corredata da alcun allegato, il richiedente si limita a indicare, in merito all’urgenza, quanto segue:

«[I]l [richiedente] è persona che vive con i propri redditi da attività politico-istituzionali. Non possiede altri particolari cespiti. La somma richiesta dal (…) Parlamento (…) con la decisione impugnata è dunque di particolare onere per [lui], oltre ad essere rilevante anche in termini assoluti. Si ricorda ancora, infatti, che ammonta a EUR 455 903,44. In particolare, [il richiedente] non ha la possibilità di restituire la somma in contestazione, se non a seguito di complesse e molto onerose procedure bancarie. Sarebbe dunque gravissimo il danno economico che deriverebbe al [richiedente] dall’esecuzione della decisione di rimborso».

15      Si tratta di una mera affermazione non suffragata da alcun elemento di prova e che non può evidentemente essere considerata un’immagine fedele e globale della situazione finanziaria del richiedente.

16      Peraltro, lo stesso richiedente sembra riconoscere che la restituzione dell’importo controverso non gli causerebbe un danno grave e irreparabile. Infatti, lungi dall’affermare la propria impossibilità di procurarsi i fondi necessari, egli attesta una mera contrarietà, in quanto il rimborso della somma in contestazione richiederebbe «complesse e molto onerose procedure bancarie». Orbene, considerato il carattere strettamente eccezionale della concessione di qualsiasi sospensione dell’esecuzione (v. ordinanza del presidente del Tribunale 17 dicembre 2009, causa T‑396/09 R, Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31, e giurisprudenza ivi citata), si può ragionevolmente esigere che il richiedente intraprenda qualsiasi operazione, anche scomoda e fastidiosa, per procurarsi la somma in contestazione, prima di adire il giudice del procedimento sommario.

17      Si deve aggiungere che il dispositivo della decisione impugnata si limita a constatare che l’importo di EUR 455 903,44 è stato indebitamente versato al richiedente e ad indicare che sono state impartite al servizio competente le istruzioni per procedere alla riscossione di tale importo presso il richiedente. Ne consegue che, poiché la decisione impugnata non ordina direttamente le misure di riscossione o di esecuzione forzata nei confronti del richiedente, non si può considerare che essa provochi, con un sufficiente grado di probabilità, il rischio imminente di un danno finanziario grave.

18      Lo stesso vale per la nota di debito, la quale, visto il suo contenuto, non procede alla riscossione in senso stretto dell’importo richiesto dal Parlamento, ma si limita a indicare, sostanzialmente, che il richiedente rischierebbe l’imposizione di interessi di mora qualora il rimborso richiesto non fosse effettuato entro il 20 ottobre 2010. La nota di debito non può quindi avere, di per sé, l’effetto «gravissimo» temuto dal richiedente.

19      Del resto, a differenza del Consiglio dell’Unione europea, della Commissione europea e della Banca centrale europea, il Parlamento non dispone della competenza di adottare, ai sensi dell’art. 299 TFUE, decisioni esecutive che comportino un obbligo pecuniario a carico dei soggetti destinatari. Pertanto, il Parlamento non ha altra scelta se non quella di avviare un procedimento giudiziario separato per ottenere una decisione esecutiva presso i competenti giudici nazionali, che potrebbe in seguito servirgli per riscuotere l’importo richiesto. Orbene, dal fascicolo non risulta che il Parlamento abbia già avviato, sul piano nazionale, un procedimento diretto alla riscossione dell’importo richiesto con la decisione impugnata. Considerata sotto tale profilo, la domanda di provvedimenti provvisori appare quindi prematura.

20      Risulta da quanto precede che, in mancanza di prova, da parte del richiedente, della sussistenza dell’urgenza, la domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta senza che sia necessario pronunciarsi sul fumus boni iuris.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 ottobre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.