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Ricorso proposto il 21 luglio 2011 - Eurofer / Commissione

(Causa T-381/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Europäischer Wirtschaftsverband der Eisen- und Stahlindustrie (Eurofer) ASBL (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti S. Altenschmidt e C. Dittrich)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (C [2011] 2772, GU L 130, pag. 1),

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione 27 aprile 2011 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2. Esso chiede che tale decisione venga annullata integralmente.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

    Primo motivo, con cui si deduce che il parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso viola l'art. 10 bis della direttiva 2003/87/CE 

Il ricorrente eccepisce l'illegittimità delle indicazioni relative ai parametri di riferimento per i prodotti contenute nell'allegato I della decisione impugnata.

Il ricorrente sostiene che la definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso è contraria all'art. 10 bis della direttiva 2003/87, in quanto la Commissione non avrebbe tenuto conto di tutto il tenore di carbonio del gas di scarico generato dalla produzione di ferro e acciaio, incluso il suo utilizzo per la produzione di elettricità, bensì lo avrebbe ridotto di circa il 25%. Dal tenore letterale dell'art. 10 bis, n. 1, terzo comma, seconda frase, della direttiva 2003/87, dall'impianto sistematico e dalla finalità della direttiva nonché dalla sua genesi legislativa risulta che la Commissione non sarebbe legittimata ad effettuare simili riduzioni.

    Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 296, secondo comma, TFUE

Il ricorrente sostiene inoltre che la Commissione non avrebbe motivato in maniera sufficiente la sua decisione. La motivazione della definizione dei parametri di riferimento sarebbe carente. Anche i dubbi espressi dalla Commissione in merito a eventuali distorsioni della concorrenza non sarebbero stati debitamente motivati. Ciò contravverrebbe all'art. 296, secondo comma, TFUE.

    Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità

La decisione impugnata, nella parte relativa alla definizione del parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso, violerebbe anche il principio di proporzionalità.

    Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento

Il ricorrente deduce inoltre una violazione del principio della parità di trattamento.

    Quinto motivo, vertente sulla necessità che la decisione venga annullata integralmente

Secondo il ricorrente la decisione dovrebbe essere dichiarata in tutto priva di effetti, in quanto un annullamento della decisione limitato esclusivamente al parametro di riferimento per la ghisa allo stato fuso in base alla disposizione dell'art. 10, n. 2, lett. b), in combinato disposto con l'art. 3, lett. c), della decisione impugnata determinerebbe l'applicazione automatica di un metodo residuale per l'assegnazione di quote a titolo gratuito. Per il ricorrente ciò avrebbe effetti ancora peggiori di quelli risultanti dall'applicazione dei parametri di riferimento errati della Commissione per la ghisa allo stato fuso.

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1 - GU L 130, pag. 1

2 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istiuisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32)