Language of document : ECLI:EU:T:2019:526

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

12 luglio 2019 (*)

«Aiuti di Stato – Regime di aiuti a cui la Francia ha dato esecuzione tra il 1994 e il 2008 – Sovvenzioni agli investimenti concesse dallo STIF‑IDF – Decisione che dichiara il regime di aiuti compatibile con il mercato interno – Vantaggio – Compensazione dei costi relativi all’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Obbligo di motivazione»

Nella causa T‑738/17,

Syndicat Transport Île de France (STIFIDF), con sede a Parigi (Francia), rappresentato da B. Le Bret e C. Rydzynski, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Armati, C. Georgieva‑Kecsmar e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta al parziale annullamento della decisione (UE) 2017/1470 della Commissione, del 2 febbraio 2017, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella regione Île‑de‑France (GU 2017, L 209, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, V. Valančius e U. Öberg (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il ricorrente, il Syndicat Transport Île de France (STIF‑IDF, sindacato dei trasporti dell’Île‑de‑France), è un’istituzione pubblica di natura amministrativa, creato dall’ordonnance n. 59-151, du 7 janvier 1959, relative à l’organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne (decreto-legge n. 59-151, del 7 gennaio 1959, relativo all’organizzazione del trasporto di passeggeri nella regione parigina) (JORF del 10 gennaio 1959, pag. 696), come modificato.

2        In quanto autorità organizzatrice dei servizi di trasporto pubblico regolare di persone nel territorio della Regione Île‑de‑France (Francia), il ricorrente coordina e finanzia i servizi di trasporto pubblico effettuati dalla Régie autonome des transports parisiens (RATP, azienza autonoma dei trasporti parigini), dalla Société nationale des chemins de fer français (SNCF, società nazionale delle ferrovie francesi) e dalle imprese private riunite nella rete dell’organisation professionnelle des transports d’Île‑de‑France (Optile, organizzazione professionale dei trasporti dell’Île‑de‑France).

3        Con delibera n. 2006/1161, del 13 dicembre 2006, il ricorrente ha predisposto due tipi di contratti successivi, volti a definire una nuova organizzazione contrattuale per tutte le linee di trasporto pubblico regolare nel territorio della Regione Île‑de‑France. I contratti di tipo 1 erano conclusi per un periodo massimo di quattro anni, compreso tra il 2007 e il 2010 o il 2011, e i contratti di tipo 2 (in prosieguo: i «CT 2») per il periodo rimanente, fino al 31 dicembre 2016.

4        I CT 2 erano oggetto di una trattativa bilaterale tra il ricorrente e le imprese private che esercitavano attività di trasporto pubblico regolare nel territorio della Regione Île‑de‑France (in prosieguo: i «beneficiari finali»). Diversi CT 2 potevano essere conclusi tra il ricorrente e una stessa impresa. Ciascun CT 2 prevedeva, al suo articolo 53-3, il versamento di un contributo finanziario da parte del ricorrente all’impresa firmataria, in compensazione dell’adempimento degli obblighi di servizio pubblico ai quali quest’ultima era soggetta in forza dell’articolo 5-2 del CT 2.

5        La parte C2 dei contributi finanziari versati dal ricorrente ai beneficiari finali in forza dei CT 2 era diretta a coprire tutti gli oneri di investimento sopportati da questi ultimi in esecuzione di un piano di investimento previamente approvato dal ricorrente.

6        Il 17 ottobre 2008 è stata presentata alla Commissione europea una denuncia relativa ai regimi di aiuti di Stato presunti illegali costituiti da misure di sostegno attuate a favore di talune imprese di trasporto mediante autobus, tra il 1994 e il 2008, dalla Regione Île‑de‑France nel suo territorio, e successivamente, a partire dal 2008, dal ricorrente, in tale medesimo territorio, in particolare sotto forma di contributi C2 concessi nell’ambito dei CT 2.

7        Con lettera dell’11 marzo 2014, la Commissione ha notificato alla Repubblica francese la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Mediante pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2014, C 141, pag. 38), la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle misure di aiuto in questione.

8        Il 30 aprile 2014 la Repubblica francese ha presentato le sue osservazioni alla Commissione. Tutte le osservazioni depositate dalle parti interessate, tra le quali il ricorrente, sono state comunicate alla Repubblica francese, che non ha espresso alcun commento.

9        Il 21 giugno 2016 la Commissione ha ricevuto una nota comune da quattro delle sette parti interessate, volta a precisare la loro posizione dopo la pronuncia della sentenza del 6 ottobre 2015, Commissione/Andersen (C‑303/13 P, EU:C:2015:647). Il 9 novembre 2016 la Regione Île‑de‑France ha completato le sue osservazioni.

10      Il 2 febbraio 2017 la Commissione ha chiuso il procedimento d’indagine formale previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, e ha adottato la decisione (UE) 2017/1470, relativa ai regimi di aiuto SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) ai quali la Francia ha dato esecuzione a favore delle imprese di trasporto mediante autobus nella Regione Île‑de‑France (GU 2017, L 209, pag. 24; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

11      Nella decisione impugnata la Commissione ha ritenuto, in particolare, che il regime di aiuti costituito dai contributi C2, concessi dal ricorrente al fine di coprire gli oneri di investimento sostenuti dai beneficiari finali in esecuzione dei CT 2 (in prosieguo: il «regime di aiuti controverso»), fosse compatibile con il mercato interno. Essa ha per contro concluso che, poiché gli aiuti concessi in base al regime di aiuti controverso non erano stati notificati e dovevano essere qualificati come «nuovi aiuti», detto regime era stato attuato illegalmente, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

12      Gli articoli 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata così recitano:

«Articolo 3

Il regime di aiuti cui la [Repubblica francese] ha dato illegalmente esecuzione sotto forma di contributi C2 concessi dallo STIF nell’ambito de[i] CT2 è compatibile con il mercato interno.

Articolo 4

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione».

 Procedimento e conclusioni delle parti

13      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 novembre 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretto all’annullamento parziale della decisione impugnata.

14      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata unicamente nella parte in cui la Commissione ha qualificato i contributi C2 concessi nell’ambito dei CT 2 come «regime di aiuti cui [è stata data] illegalmente esecuzione»;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, dichiarare il ricorso irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità

16      La Commissione, senza sollevare un’eccezione di irricevibilità con atto separato sulla base dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, conclude per l’irricevibilità del ricorso a causa dell’assenza di legittimazione ad agire e di interesse ad agire del ricorrente.

17      Il ricorrente contesta gli argomenti della Commissione. Esso sostiene che, pur non essendo il destinatario della decisione impugnata, esso è legittimato a proporre il presente ricorso.

18      A tale proposito occorre ricordare che il giudice dell’Unione europea è legittimato a valutare, a seconda delle circostanze di ciascuna fattispecie, se una buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto nel merito del ricorso, senza una previa statuizione sulla sua ricevibilità (sentenze del 26 febbraio 2002, Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52, e del 14 settembre 2015, Brouillard/Corte di giustizia, T‑420/13, non pubblicata, EU:T:2015:633, punto 18).

19      Nelle circostanze del caso di specie, il Tribunale considera che, per ragioni di economia processuale, occorra esaminare subito la fondatezza del ricorso, senza statuire preliminarmente sulla sua ricevibilità.

 Nel merito

20      A sostegno del ricorso il ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe ritenuto, erroneamente, nella decisione impugnata, che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse il quarto dei criteri enunciati ai punti da 88 a 93 della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (in prosieguo: i «criteri Altmark»), e che ricadesse, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale disposizione. Il secondo motivo riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione e si basa sull’affermazione secondo la quale la Commissione non avrebbe sufficientemente specificato le ragioni per le quali aveva ritenuto, nella decisione impugnata, che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse il quarto criterio Altmark.

21      A tale riguardo, occorre ricordare che il difetto o l’insufficienza della motivazione mira a dimostrare la violazione delle forme sostanziali e richiede, pertanto, un esame distinto, in quanto tale, della valutazione dell’inesattezza della motivazione della decisione impugnata, il cui controllo rientra nell’esame della fondatezza di tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 67, e del 15 dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑66/02, EU:C:2005:768, punto 26).

22      Ne consegue che il secondo motivo, nella parte in cui è diretto a far constatare una violazione dell’obbligo di motivazione, deve essere esaminato prima del primo motivo, il quale riguarda la legittimità nel merito della decisione impugnata.

 Sulla violazione dell’obbligo di motivazione

23      Con il suo secondo motivo il ricorrente sostiene, in sostanza, che la Commissione non ha sufficientemente specificato, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali riteneva che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse il quarto criterio Altmark.

24      In particolare, il ricorrente sostiene che l’analisi del quarto criterio Altmark da parte della Commissione non è coerente con la constatazione dell’assenza di compensazione eccessiva effettuata da quest’ultima nell’ambito del suo esame del terzo criterio Altmark. A suo avviso, tale assenza di compensazione eccessiva implicherebbe necessariamente che i contributi C2 rappresentano il costo minore per la collettività e che il quarto criterio Altmark è soddisfatto.

25      Il ricorrente ritiene, peraltro, che la Commissione non abbia spiegato sotto quale profilo il campione di imprese scelto ai fini dell’analisi comparativa dei costi non fosse rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Al punto 220 della decisione impugnata, quest’ultima avrebbe affermato, nonostante gli elementi portati a sua conoscenza, che «nulla sta a indicare che il campione considerato dallo STIF sia rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente».

26      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente. Essa ricorda che i quattro criteri Altmark sono distinti gli uni dagli altri. Essa ritiene, inoltre, che la decisione impugnata e, in particolare, l’analisi relativa al quarto criterio Altmark, siano sufficientemente motivate.

27      Occorre rammentare che, in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, gli atti giuridici sono motivati. Inoltre, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il diritto a una buona amministrazione include l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni.

28      Peraltro, la qualificazione come «aiuto di Stato» richiede che sussistano tutte le condizioni contemplate dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Pertanto, ai fini della qualificazione come aiuto di Stato, tale disposizione presuppone in particolare la sussistenza di un vantaggio concesso a un’impresa (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punti 35 e 36 e giurisprudenza citata).

29      A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE un intervento statale considerato come una compensazione che rappresenta la contropartita di prestazioni effettuate dalle imprese beneficiarie per assolvere obblighi di servizio pubblico, di modo che tali imprese non traggono, in realtà, un vantaggio finanziario e il suddetto intervento non ha quindi l’effetto di collocarle in una posizione concorrenziale più favorevole rispetto alle imprese concorrenti (v. sentenza del 22 ottobre 2015, EasyPay e Finance Engineering, C‑185/14, EU:C:2015:716, punto 45 e giurisprudenza citata).

30      Tuttavia, affinché, in un caso concreto, una siffatta compensazione possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, i criteri Altmark devono essere riuniti.

31      In tal senso, in primo luogo, l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro. In secondo luogo, i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente. In terzo luogo, la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento degli obblighi di servizio pubblico. In quarto luogo, il livello della compensazione necessaria deve essere determinato sulla base di un’analisi dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi.

32      Ne consegue che un intervento statale che non risponde a uno o più dei criteri elencati al precedente punto 31 può essere ritenuto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 94).

33      Nel caso di specie, occorre constatare che, contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, la Commissione ha sufficientemente specificato, nella decisione impugnata, le ragioni per le quali riteneva che il regime di aiuti controverso non soddisfacesse il quarto criterio Altmark. In particolare, al punto 220 della decisione impugnata, quest’ultima ha osservato che, sebbene l’analisi comparativa dei costi effettuata dal ricorrente prima della conclusione dei CT 2 si fondasse su dati numerici precisi e riflettesse una conoscenza approfondita del mercato del trasporto di passeggeri, detta analisi era volta a precisare le variabili utili per la contrattazione dei costi di gestione, e non a garantire che gli oneri coperti dal contributo C2 corrispondessero a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

34      Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, tale ragionamento della Commissione evidenzia in modo chiaro i motivi sottesi alla sua conclusione secondo la quale il regime di aiuti controverso non soddisfaceva il quarto criterio Altmark.

35      Peraltro, l’argomento del ricorrente relativo al fatto che la Commissione non avrebbe spiegato sotto quale profilo il campione di imprese scelto ai fini dell’analisi comparativa dei costi non fosse rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), deve essere respinto, dal momento che la Commissione ha constatato, in sostanza, al punto 220 della decisione impugnata, che nessun elemento del fascicolo le consentiva di concludere che tale campione soddisfacesse tale criterio e che il ricorrente non aveva fornito alcuna precisazione sugli elementi che lo stesso avrebbe presentato nel corso del procedimento amministrativo.

36      Invero, nelle sue osservazioni in risposta alla decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale avente ad oggetto il regime di aiuti controverso, il ricorrente si è limitato ad affermare che l’analisi comparativa dei costi era stata effettuata rispetto a «imprese di provincia il cui contratto è stato concesso dopo una procedura di gara», e poi a qualificare tali imprese come «imprese medie, gestite in modo efficiente e adeguatamente dotate di mezzi», senza fornire alcuna precisazione sugli elementi che potevano condurre a tale conclusione.

37      In tale contesto, non si può contestare alla Commissione di essersi limitata a svolgere un’analisi sommaria della questione se il campione di imprese scelto dal ricorrente ai fini dell’analisi comparata dei costi non fosse rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

38      Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi all’asserita incoerenza del ragionamento della Commissione nella decisione impugnata, si deve ricordare che il terzo e il quarto criterio Altmark presentano certamente un nesso stretto in quanto esigono ciascuno che siano stabiliti i costi, i ricavi e gli utili relativi all’esecuzione di un obbligo di servizio pubblico (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2008, BUPA e a./Commissione, T‑289/03, EU:C:2008:29, punto 246).

39      Ciononostante, l’esistenza di tale stretto legame non esclude che i quattro criteri Altmark siano distinti gli uni dagli altri e debbano essere soddisfatti cumulativamente affinché la compensazione sia sottratta alla qualificazione come aiuto di Stato (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2016, Abertis Telecom Terrestre e Telecom Castilla-La Mancha/Commissione, T‑37/15 e T‑38/15, non pubblicata, EU:T:2016:743, punto 76).

40      Nel caso di specie, occorre constatare, in ogni caso, che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha analizzato il regime di aiuti controverso alla luce del terzo criterio Altmark. Al punto 218 della decisione impugnata, quest’ultima si è limitata a osservare che, una volta stabilita la conformità dei contributi C2 al primo criterio Altmark, le restava da valutare la loro conformità al secondo, terzo e quarto criterio Altmark e che, poiché i criteri erano cumulativi, essa si sarebbe limitata a dimostrare che il quarto criterio non era soddisfatto per concludere che i suddetti contributi comportavano un vantaggio economico, prima di giungere, di fatto, a tale conclusione al punto 221 della decisione impugnata.

41      Alla luce di tali elementi, è giocoforza constatare che gli argomenti del ricorrente relativi alla valutazione asseritamente contraddittoria che avrebbe effettuato la Commissione per quanto riguarda, da un lato, il terzo criterio Altmark e, dall’altro, il quarto criterio Altmark, si fondano su una lettura errata della decisione impugnata, e non possono quindi prosperare.

42      Pertanto, occorre concludere che la Commissione non ha violato l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE.

43      Il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sulla valutazione del regime di aiuti controverso alla luce del quarto criterio Altmark

44      Con il suo primo motivo, il ricorrente sostiene che nella decisione impugnata la Commissione ha commesso vari errori di diritto e di valutazione, nell’ambito del suo esame del regime di aiuti controverso alla luce del quarto criterio Altmark.

45      La Commissione contesta gli argomenti del ricorrente.

46      Occorre ricordare che, conformemente al quarto criterio Altmark, quando la scelta dell’impresa da incaricare dell’adempimento di obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non venga effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un’analisi comparativa dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l’adempimento di detti obblighi (sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C‑280/00, EU:C:2003:415, punto 93).

47      Nel caso di specie, la Commissione ha ritenuto che il quarto criterio Altmark non fosse soddisfatto. In particolare, essa ha considerato, nella decisione impugnata, che l’importo dei contributi C2 versati a titolo del regime di aiuti controverso non fosse stato calcolato sulla base di un’analisi comparativa dei costi che un’impresa gestita in modo efficiente ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) avrebbe sostenuto per fornire servizi identici.

48      Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che, contrariamente a quanto concluso dalla Commissione nella decisione impugnata, il campione di imprese da esso utilizzato ai fini della sua analisi comparativa dei costi era rappresentativo di imprese gestite in modo efficiente ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). A suo avviso, tale campione comprendeva, oltre agli operatori di trasporto con cui aveva concluso i contratti di tipo 1, imprese di trasporto pubblico incaricate di compiti analoghi di servizio pubblico al di fuori del territorio della Regione Île‑de‑France, attribuiti nell’ambito di una procedura di gara aperta, trasparente e non discriminatoria.

49      In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto considerare che la sua analisi comparativa dei costi permetteva di garantire che gli oneri relativi all’investimento sostenuti dai beneficiari finali corrispondessero a quelli di un’impresa media gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

50      In terzo luogo, il ricorrente reputa che la Commissione non abbia tenuto conto degli strumenti e dei metodi da esso utilizzati prima della fissazione dell’importo dei contributi C2, al fine di verificare che tale importo non eccedesse quello degli oneri sostenuti da un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

51      In quarto luogo, il ricorrente afferma che la Commissione non ha attribuito importanza sufficiente ai controlli ex post che esso ha effettuato presso i beneficiari finali. A tale riguardo, esso precisa che i CT 2 prevedevano un sistema di controllo costante degli oneri sostenuti dai beneficiari finali, che permetteva di verificare l’esistenza, la gamma e la conformità dei veicoli il cui acquisto era finanziato dai contributi C2 versati a titolo dei CT 2.

52      In quinto luogo, il ricorrente addebita alla Commissione di non avere tenuto conto di uno studio di mercato prodotto nel corso del procedimento amministrativo (allegato A 7 del ricorso), dal quale risulterebbe che il costo medio al chilometro sostenuto dai beneficiari finali era paragonabile a quello di imprese che svolgevano le loro attività fuori dal territorio della Regione Île‑de‑France.

53      La Commissione afferma di avere tenuto debitamente conto dell’analisi comparativa dei costi effettuata dal ricorrente prima della conclusione dei CT 2. Essa ritiene tuttavia che nessun elemento del fascicolo le consentiva di concludere che il campione considerato dal ricorrente fosse rappresentativo di imprese medie, gestite in modo efficiente e adeguatamente dotate di mezzi ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415). Inoltre, essa considera che i valori medi in termini di prestazione utilizzati nell’ambito di tale analisi non consentivano di distinguere gli oneri connessi alla gestione del materiale da quelli concernenti l’investimento relativo al materiale medesimo.

54      A tale riguardo, occorre in primo luogo rilevare che gli strumenti metodologici utilizzati dal ricorrente prima della fissazione dell’importo dei contributi C2 per portare a buon fine la trattativa dei CT 2, nonché i diversi controlli ex post da esso effettuati per verificare gli investimenti realizzati dai beneficiari finali, non sono pertinenti o, quanto meno, sufficienti al fine di determinare, conformemente al quarto criterio Altmark, se l’importo della compensazione sia stato fissato sulla base dei costi che un’impresa media gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe sostenuto.

55      Infatti, gli strumenti metodologici utilizzati dal ricorrente erano unicamente intesi a garantire una buona trattativa dei CT 2 e a controllare i costi effettivamente sostenuti dai beneficiari finali. In particolare, il ricorrente precisa, nelle sue memorie, che gli strumenti metodologici utilizzati prima della fissazione dell’importo della parte C2 dei contributi versati permettevano di realizzare un’analisi dei costi per ciascuna delle reti sovvenzionate, nel corso delle trattative intraprese nell’ambito dei CT 2. Esso non dimostra tuttavia che questi stessi strumenti gli avrebbero consentito di sincerarsi che l’importo della compensazione versata a detti beneficiari fosse conforme ai requisiti previsti dal quarto criterio Altmark. Per quanto riguarda il sistema di controllo ex post predisposto dal ricorrente per garantire la produttività e la qualità del servizio fornito dai beneficiari finali, si deve necessariamente constatare che esso non è pertinente al fine di verificare che l’importo della parte C2 dei contributi versati precedentemente a tale controllo fosse fissato sulla base dei costi che un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste avrebbe sostenuto.

56      In secondo luogo, occorre constatare che il ricorrente non presenta altri elementi di prova sufficientemente precisi al fine di dimostrare di aver effettuato le verifiche necessarie per sincerarsi che le imprese di riferimento utilizzate nell’ambito della sua analisi comparativa dei costi potessero essere considerate gestite in modo efficiente e adeguatamente dotate di mezzi ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

57      Come giustamente rilevato dalla Commissione, il ricorrente ritiene, in sostanza, che, poiché le imprese insediate fuori dal territorio della Regione Île‑de‑France da esso selezionate ai fini della sua analisi comparativa dei costi erano soggette a una procedura di gara conforme ai requisiti della loi n. 93-122, du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (legge n. 93-122, del 29 gennaio 1993, sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza della vita economica e delle procedure pubbliche) (JORF del 30 gennaio 1993, pag. 1588; in prosieguo: la «legge Sapin»), esse devono essere considerate, anzitutto, imprese gestite in modo efficiente ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

58      Orbene, dalla giurisprudenza risulta che, salvo nel caso in cui la scelta dell’impresa beneficiaria sia effettuata nell’ambito di una procedura di appalto pubblico, il quarto criterio Altmark esige che tali parametri presi in considerazione per determinare l’importo della compensazione siano fondati sull’esempio di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2015, Viasat Broadcasting UK/Commissione, T‑125/12, EU:C:2015:687, punto 82).

59      A tale proposito si deve ricordare che la ricerca di siffatta impresa mira a ottimizzare l’importo della compensazione considerata necessaria per adempiere la missione di servizio pubblico attribuita e a evitare che i costi elevati di un’impresa inefficiente siano adottati quale riferimento nel calcolo dell’importo di tale compensazione.

60      Nel caso di specie, anche se il ricorrente precisa di avere fondato la sua analisi comparativa dei costi sui valori o rapporti medi di imprese che, al di là di una semplice partecipazione alla procedura di gara prevista dalla legge Sapin, hanno ottenuto contratti a conclusione di tale procedura, esso non fornisce informazioni precise circa le modalità di tale procedura e si limita a indicare che quest’ultima sarebbe simile, per i suoi effetti e per il suo oggetto, alla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.

61      Nello specifico, il ricorrente afferma che la procedura di gara prevista dalla legge Sapin ha avuto «effetti positivi dimostrati sulla riduzione dei prezzi e sul controllo dei costi delle [deleghe di servizio pubblico] nei settori interessati». Tuttavia, esso non dimostra con precisione sotto quale profilo tale procedura e, in particolare, i criteri di selezione utilizzati in tale contesto, permettessero un livello di competizione paragonabile a quello che caratterizza le procedure di gara ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici. Inoltre, esso non fornisce alcuna precisazione in merito all’asserita diminuzione dei prezzi e non spiega in che modo una tale riduzione gli avrebbe consentito di sincerarsi che i contratti concessi al termine della procedura prevista dalla legge Sapin fossero eseguiti dalle imprese che si erano aggiudicate tali contratti al minor costo per la collettività.

62      A ciò si aggiunge il fatto che i dati presi in considerazione dal ricorrente, vale a dire, in particolare, quelli relativi al costo medio al chilometro (allegato A 7 del ricorso), non consentono di distinguere gli oneri relativi all’investimento, che sono gli unici pertinenti nell’ambito di un confronto con l’importo assegnato a titolo del contributo C2, dagli altri oneri incombenti alle imprese scelte al fine di realizzare l’analisi comparativa dei costi. Il ricorrente precisa, peraltro, a tale proposito, che i contratti delle imprese che svolgevano le loro attività fuori dal territorio della Regione Île‑de‑France dallo stesso analizzati non comprendevano «senza dubbio» tutti gli oneri relativi all’investimento e, più in particolare, all’acquisto di materiale circolante.

63      In tali circostanze, la Commissione ha correttamente considerato, al punto 220 della decisione impugnata, che l’analisi comparativa dei costi del ricorrente riguardava fondamentalmente variabili di gestione, come la velocità commerciale degli autobus o il numero delle ore di guida per veicolo, certamente utili per la contrattazione dei costi di gestione e la definizione del contributo C1 (parimenti concesso nell’ambito dei CT 2 e diretto proprio a compensare gli oneri di gestione sostenuti), ma che non consentivano di assicurarsi che gli oneri di investimento coperti dal contributo C2 corrispondessero a quelli di un’impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi ai sensi della sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415).

64      Si deve di conseguenza concludere che gli elementi di prova presentati dal ricorrente non consentono di dimostrare che la valutazione del regime di aiuti controverso effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata alla luce del quarto criterio Altmark sia viziata da un errore di diritto o di valutazione.

65      Poiché i criteri posti dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415), sono cumulativi, era sufficiente per la Commissione dimostrare che uno solo di tali criteri non fosse soddisfatto per concludere che il regime di aiuti controverso conferiva ai beneficiari finali un vantaggio economico e costituiva, di conseguenza, un regime di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

66      Pertanto, occorre respingere il primo motivo, al pari del presente ricorso nel suo complesso.

 Sulle spese

67      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

68      Nel caso di specie il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione, conformemente alla domanda di quest’ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Syndicat Transport Île de France (STIFIDF) sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

Pelikánová

Valančius

Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 luglio 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: il francese.