Ricorso proposto il 18 gennaio 2010 - CheckMobile / UAMI (carcheck)
(Causa T-14/10)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: CheckMobile GmbH - The Process Solution Company (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. K. Lodigkeit)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno 18 novembre 2009 (procedimento R 595/2009-4), nella parte in cui la registrazione del marchio "carcheck" è stata respinta ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94,
condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "carcheck" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41, 42 e 45 (domanda n. 7 368 681)
Decisione dell'esaminatore: rigetto parziale della domanda
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione dell'esaminatore
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94
1, poiché la commissione di ricorso avrebbe attribuito una portata eccessivamente ampia all'impedimento assoluto alla registrazione riferito al carattere esclusivamente descrittivo dei segni che compongono un marchio.
____________1 - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pagg. 1-36).