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Impugnazione proposta l’11 aprile 2023 dalla Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL) e da Issam Abdelmouine avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) dell’8 febbraio 2023, causa T-538/21, PBL e WA / Commissione

(Causa C-224/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Penya Barça Lyon : Plus que des supporters (PBL), Issam Abdelmouine (rappresentante: J. Branco, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare integralmente la sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 febbraio 2023 nella causa T-538/21, PBL e WA / Commissione;

accogliere integralmente le conclusioni definitive presentate dai ricorrenti in primo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono diversi motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha errato in fatto e in diritto nel respingere, come irricevibile, la domanda di annullamento relativamente alla Penya Barça Lyon, dato che, da un lato, l’interesse ad agire della prima parte ricorrente prevale su quello della seconda quando più persone propongono un solo e medesimo ricorso e, dall’altro, l’offerta di prova dei ricorrenti finalizzata a dimostrare l’interesse ad agire della prima parte ricorrente è stata rifiutata.

In secondo luogo, il Tribunale ha violato i diritti procedurali dei ricorrenti nell’omettere di pronunciarsi su un motivo dedotto e relativo al carattere discrezionale del potere della Commissione relativamente alle denunce a essa presentate.

In terzo luogo, il Tribunale ha errato in diritto quando non ha riconosciuto qualsivoglia interesse patrimoniale ed economico diretto dei ricorrenti nel caso di specie.

In quarto luogo, i ricorrenti deducono la violazione dell’articolo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2015/1589 1 , in quanto il Tribunale non ha riconosciuto la qualità di interessato alla seconda parte ricorrente e ha dichiarato che gli interessi di tale parte ricorrente non sarebbero comparabili a quelli di un azionista.

In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che le nuove prove presentate dai ricorrenti il giorno dell’udienza erano prive di conseguenze rispetto alle valutazioni del Tribunale relative alla sua competenza, alla ricevibilità e alla fondatezza del ricorso dei ricorrenti.

In sesto luogo, i ricorrenti deducono un conflitto d’interessi in capo a un giudice che ha fatto parte del collegio giudicante del Tribunale.

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1 Regolamento del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (codificazione) (GU 2015, L 248, pag. 9).