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Ricorso proposto il 10 luglio 2009 - Kavaklidere-Europe / UAMI - Yakult Honsha (Yakut)

(Causa T-276/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kavaklidere-Europe N.V. (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti I.D. Tygat e J.A. Vercraeye)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (Tokyo, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 maggio 2009, procedimento R 1396/2008-4;

dichiarare che è consentito registrare il marchio "Yakut" come marchio comunitario; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle relative al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "Yakut", per prodotti della classe 33

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio figurativo "Yakult", per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio antecedente "YAKULT", asseritamente rinomato in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32; il marchio non registrato antecedente "YAKULT", asseritamente protetto in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, per prodotti delle classi 29 e 32.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009], in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che i prodotti per i quali era stata richiesta la registrazione dovessero essere considerati simili e che vi sia un alto grado di somiglianza visiva e fonetica tra i marchi in questione; violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 207/2009), poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio comunitario in questione tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio menzionato nell'opposizione, o rechi pregiudizio agli stessi.

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