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Ricorso proposto il 19 ottobre 2023 – Markov / Commissione

(Causa T-1050/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Yavor Markov (Sofia, Bulgaria) (rappresentante: I. Stoynev, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della commissione giudicatrice del 29 novembre 2022, la decisione della commissione giudicatrice del 28 febbraio 2023 e la decisione implicita dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 20 luglio 2023;

accordare, ai sensi dell’articolo 270 TFUE, il risarcimento dei danni che il ricorrente afferma di aver sofferto a seguito/in conseguenza della partecipazione, quale candidato n. 4657756, al concorso EPSO per giuristi linguisti di lingua bulgara EPSO/AD/383/21 (AD7), in cui ha raggiunto la fase finale del concorso, ossia il centro di valutazione.

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che l’EPSO non poteva modificare la struttura e la portata delle prove di presentazione orale e pertanto la decisione del 29 novembre 2022 deve essere annullata

Le irregolarità materiali nella procedura di concorso e i profili di inosservanza della normativa hanno comportato la violazione del legittimo affidamento del ricorrente quanto alla struttura e alla portata della prova di presentazione orale. EPSO non poteva legittimamente modificare la struttura e la portata della prova di presentazione orale aggiungendo un terzo segmento separato dedicato esclusivamente alla conoscenza del diritto dell’Unione europea.

Secondo motivo, vertente sul fatto che EPSO ha illegittimamente fornito al ricorrente informazioni imprecise, poco chiare, ambigue, incoerenti e contraddittorie e pertanto la decisione del 29 novembre 2022 deve essere annullata.

EPSO ha fatto varie dichiarazioni rilevanti, pubblicamente sul suo website ufficiale e privatamente nei suoi messaggi al ricorrente. Esse sono vincolanti per EPSO conformemente al diritto ad una buona amministrazione sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») e al principio patere legem quam ipse fecisti. Il ricorrente si è basato su tali informazioni nel suo approccio alla prova di presentazione orale e ne ha tratto un legittimo affidamento. Le informazioni fornite da EPSO, di cui sopra, si sono rivelate imprecise, poco chiare, ambigue incoerenti e contraddittorie. Come diretta conseguenza di ciò, la prestazione del ricorrente è stata scarsa.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione del 28 febbraio 2023 è illegittima e deve essere annullata.

–    La decisione del 28 febbraio 2023 è, in primo luogo, illegittima in quanto non annulla la decisione del 29 novembre 2022, nonostante gli argomenti presentati nella richiesta di riesame. In secondo luogo, la Commissione giudicatrice ha violato il diritto del ricorrente ad essere ascoltato non prendendo in considerazione tutti i suoi argomenti di cui al reclamo e prendendo invece in considerazione argomenti che egli non aveva dedotto, in violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta. In terzo luogo, allorché ha preso in considerazione gli argomenti, lo ha fatto in modo superficiale cosicché la decisione costituisce una mera dichiarazione generica. Pertanto, a tutti gli effetti, la commissione giudicatrice ha omesso di motivare la sua decisione del 28 febbraio 2023, in violazione dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta e del suo dovere ai sensi del Codice 1 di giustificare le sue decisioni, in quanto la decisione non menzionava chiaramente le ragioni sulle quali era basata.

Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione implicita di EPSO del 20 luglio 2023 deve essere annullata.

Nei limiti in cui si ritenga che la decisione del 20 luglio 2023 dell’EPSO confermi la decisione del 28 febbraio 2023, anche la decisione del 20 luglio 2023 deve essere annullata per le ragioni menzionate supra relativamente alla decisione del 28 febbraio 2023.

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1 Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico (come citato nel ricorso).