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Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 da Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-270/22, Pumpyanskiy / Consiglio

(Causa C-696/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger e E. Steiner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023, nella causa C-270/22;

statuire definitivamente sulla controversia, annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio1 del 9 marzo 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina nonché il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio2 del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguardano il ricorrente, e condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale;

o, in subordine al secondo capo di conclusioni, rinviare la causa al Tribunale affinché esso statuisca conformemente alla decisione emessa dalla Corte sui punti di diritto e di riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il Consiglio non è incorso in un errore di valutazione quando ha definito il ricorrente «uno degli «imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), e, in sostanza, dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio1 del 25 febbraio 2022 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio2 del 25 febbraio 2022.

Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che il Consiglio non abbia violato i diritti fondamentali del ricorrente. Segnatamente, il Tribunale è incorso in un errore nel dichiarare che la legge sulla base della quale sono state imposte le misure restrittive non viola il principio della certezza del diritto, che le misure restrittive imposte rispettano il contenuto essenziale dei diritti fondamentali del ricorrente e che tali misure sono proporzionate.

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1 GU 2022, L 80, pag. 31.

1 GU 2022, L 80, pag. 1.

1 Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).