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Impugnazione proposta il 16 novembre 2023 da Galina Evgenyevna Pumpyanskaya avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 settembre 2023, causa T-272/22, Pumpyanskaya / Consiglio

(Causa C-696/23 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Galina Evgenyevna Pumpyanskaya (rappresentanti: G. Lansky, P. Goeth, A. Egger e E. Steiner, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni del ricorrente

La richiedente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 6 settembre 2023, causa C-270/22;

statuire definitivamente sulla controversia e annullare la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio1 , del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio2 , del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui riguardano la ricorrente, e condannare il Consiglio dell’Unione europea alle spese, incluse quelle del procedimento dinanzi al Tribunale;

o, in subordine rispetto alla suesposta seconda domanda, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca in merito ad essa conformemente alla decisione della Corte di giustizia sulle questioni di diritto e riservare la decisione sulle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che il Consiglio non era incorso in un errore di valutazione quando ha qualificato la ricorrente come «associata» a «uno degli imprenditori di spicco (…) che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa» ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, e, in sostanza, dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio1 , del 25 febbraio 2022, e dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, come modificato dal Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio2 , del 25 febbraio 2022.

Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali della ricorrente. Segnatamente, il Tribunale è incorso in un errore nel dichiarare che la legge sulla base della quale sono state imposte le misure restrittive non viola il principio della certezza del diritto, che le misure imposte rispettano il contenuto essenziale dei diritti fondamentali della ricorrente e che queste ultime sono proporzionate.

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1 GU 2022, L 80, pag. 31.

1 GU 2022, L 80, pag. 1.

1 Decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 50, pag. 1).

1 Regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 51, pag. 1).