Language of document : ECLI:EU:T:2011:319

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

30 giugno 2011 (*)

«Ricorso per carenza – Richiesta di agire – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Nesso causale – Danno – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑264/09,

Tecnoprocess Srl, con sede in Roma, rappresentata dall’avv. A. Majoli,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. A. Bordes e L. Prete, in qualità di agenti,

e

Delegazione dell’Unione europea in Marocco,

convenute,

avente ad oggetto un ricorso inteso, da un lato, a far constatare la carenza della Commissione europea e della Delegazione dell’Unione europea in Marocco e, dall’altro, ad ottenere un risarcimento del danno asseritamente subìto in conseguenza, in particolare, di tale carenza,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro e dal sig. H. Kanninen (relatore), giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti all’origine della controversia

1        La società ricorrente, Tecnoprocess Srl, svolge attività di progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e fornitura di componentistica industriale in vari settori, tra cui quelli alimentare, chimico, farmaceutico, ambientale, energetico, petrolchimico ed ingegneristico.

2        Nell’ambito delle misure di cooperazione definite dal regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1488, relativo a misure d’accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189, pag. 1), come modificato dai regolamenti (CE) del Consiglio 7 aprile 1998, n. 780 (GU L 113, pag. 3), e 27 novembre 2000, n. 2698 (GU L 311, pag. 1), la ricorrente ha concluso svariati contratti con organismi pubblici marocchini, vale a dire l’Ufficio per la formazione professionale e la promozione del lavoro (Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail; in prosieguo: l’«OFPPT») e la Direzione per la standardizzazione e la promozione della qualità (Direction de la normalisation et de la promotion de la qualité; in prosieguo: la «DQN») del Ministero dell’Industria, del Commercio e dello Sviluppo economico.

3        I contratti conclusi con l’OFPPT sono i seguenti:

–        contratto EuropeAid 114205/D/S/MA (appalto 14), avente ad oggetto l’acquisto di attrezzature da cucina e per ristorazione per il settore del turismo;

–        contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (appalto 15), avente ad oggetto l’acquisto, l’installazione e la messa in funzione di celle frigorifere;

–        contratto EuropeAid 114194/D/S/MA (appalto 16), avente ad oggetto l’acquisto di apparecchi di misurazione e di controllo del materiale frigorifero.

4        Il contratto concluso con la DQN a beneficio del Centro tecnico dei fabbricanti di equipaggiamenti per veicoli (Centre technique des industriels des équipements pour véhicules; in prosieguo: il «CETIEV») (120888/D/S/MA, lotti 3 e 6) ha ad oggetto la fornitura, l’installazione, la messa in funzione ed il servizio di assistenza post vendita di materiali che consentono la realizzazione di test su filtri di autoveicoli.

 Quanto alle condizioni riguardanti l’esecuzione dei contratti conclusi con l’OFPPT

5        L’OFPPT ha rifiutato di emettere i verbali di ricezione dei materiali forniti in base ai contratti conclusi con la ricorrente, a motivo del fatto che il marchio e il modello di alcuni articoli non erano conformi a quelli pattuiti nel capitolato d’oneri.

6        Il 3 aprile 2006 si è svolta una riunione presso la sede della Delegazione dell’Unione Europea in Marocco (in prosieguo: la «Delegazione»), situata a Rabat, in presenza di funzionari di tale delegazione, nonché di rappresentanti dell’OFPPT, della ricorrente e dei Ministeri delle Finanze e del Turismo del Marocco.

7        Con lettera del 6 aprile 2006 il capo della Delegazione ha informato la ricorrente e l’OFPPT che, allo scopo di portare a buon fine gli appalti costituenti l’oggetto dei contratti in questione, doveva darsi esecuzione ad una serie di misure.

8        Con lettera del 7 aprile 2006 la ricorrente ha informato il capo della Delegazione che essa accettava i termini della sua proposta come illustrati nella lettera del 6 aprile 2006, malgrado il carattere «assai oneroso» delle misure previste.

9        Con messaggio di posta elettronica in data 27 aprile 2006, indirizzato ai servizi centrali della Commissione delle Comunità europee, la ricorrente ha chiesto in sostanza alla Commissione di obbligare l’OFPPT a rilasciare i verbali di ricezione dei materiali forniti sulla base dei contratti in questione.

10      Con messaggio di posta elettronica in data 28 aprile 2006, la Commissione ha comunicato alla ricorrente che sarebbe intervenuta presso l’OFPPT affinché potessero essere emessi i verbali di ricezione per gli appalti 14, 15 e 16.

11      Il 31 maggio 2006 la ricorrente ha inviato una missiva alla Delegazione, ricordando, anzitutto, che l’OFPPT utilizzava le attrezzature da essa fornite, e ciò sin dalla loro consegna. La ricorrente ha poi fatto presente il proprio disaccordo riguardo alla non conformità dei materiali forniti, ha contestato la mancata ricezione di tali materiali ed ha chiesto alla Delegazione di fornirle indicazioni quanto al modo di procedere al fine di «ottenere un confronto con i rappresentanti dell’OFPPT e della Comunità europea per effettuare un rendiconto definitivo e condiviso da entrambe le parti allo scopo di poter condurre a termine gli appalti menzionati».

12      In una lettera datata 1° giugno 2006, indirizzata all’OFPPT, alla Delegazione ed alle autorità marocchine, la ricorrente ha fatto presente che l’OFPPT non aveva ancora dato attuazione alle misure stabilite nella lettera del 6 aprile 2006.

13      Con lettera del 6 ottobre 2006 indirizzata alla Delegazione, la ricorrente ha ricordato che l’OFPPT non aveva ancora rilasciato i verbali di ricezione dei materiali ed ha chiesto alla Delegazione di pronunciare la ricezione definitiva dei materiali a norma delle condizioni generali dei contratti in questione.

14      Il 17 novembre 2006 la Delegazione ha informato la ricorrente che l’OFPPT si era impegnato a farle pervenire, nel corso del mese di novembre, i verbali di ricezione provvisoria e definitiva dei materiali nonché i fascicoli relativi ai pagamenti, affinché venisse liquidato il saldo contrattuale del 30%. La Delegazione ha aggiunto che, nel caso in cui l’OFPPT non avesse trasmesso i documenti summenzionati entro il 30 novembre 2006, essa avrebbe considerato la possibilità di procedere al pagamento sulla base delle fatture che la ricorrente avrebbe provveduto a trasmetterle direttamente. Dal momento che il saldo del 10% per l’appalto 14 doveva essere preso in carico dall’OFPPT, la Delegazione ha invitato la ricorrente a rivolgersi direttamente a quest’ultimo per il recupero di tale saldo.

15      Il 2 settembre 2008 la ricorrente, tramite i propri avvocati, ha informato la Commissione del fatto che i suoi tentativi presso la Delegazione erano rimasti infruttuosi ed ha chiesto alla detta istituzione di intervenire presso la Delegazione medesima.

16      Con lettera del 10 settembre 2008 la Commissione ha ricordato alla ricorrente che i contratti in questione erano gestiti a livello locale e che essa avrebbe trasmesso alla Delegazione la sua lettera del 2 settembre 2008.

17      Il 19 novembre ed il 1° dicembre 2008, tramite i propri avvocati, la ricorrente ha ricordato alla Delegazione il mancato pagamento delle fatture ed ha chiesto un riscontro da parte sua, segnalando che questo avrebbe potuto essere rappresentato da un intervento in veste di arbitro.

18      Con lettera del 12 maggio 2009 la ricorrente ha chiesto alla Delegazione di fornirle indicazioni in merito al modo di procedere per ottenere il pagamento del saldo contrattuale.

19      Con lettera del 26 maggio 2009 la ricorrente ha chiesto all’OFPPT il pagamento di una somma ancora non pagata pari ad EUR 278 197,01.

 Quanto alle condizioni riguardanti l’esecuzione del contratto concluso con la DQN a beneficio del CETIEV

20      Anche il CETIEV ha rifiutato di rilasciare i verbali di ricezione dei materiali forniti ai sensi del contratto concluso con la ricorrente.

21      Con lettere in data 16 gennaio e 27 marzo 2008, la ricorrente ha chiesto al CETIEV di emettere il verbale di ricezione provvisoria dei materiali.

22      Con lettera in data 13 maggio 2008, la ricorrente ha comunicato alla DQN che essa non aveva ancora ricevuto alcun verbale di ricezione dei materiali e che, conformemente all’art. 31.4 del contratto, essa considerava emesso il verbale di ricezione provvisoria dei materiali stessi.

23      Il 22 maggio 2008, con lettera inviata alla DQN, alla Delegazione e ai servizi centrali della Commissione, la ricorrente ha chiesto, sulla base delle condizioni generali e speciali del contratto, il pagamento della somma di EUR 324 371,98, corrispondente al 40% del valore del contratto per il lotto 6.

24      Il 23 maggio 2008 la Commissione di ricezione del Regno del Marocco (Commission de réception du Royaume du Maroc; in prosieguo: la «Commissione di ricezione») ha proceduto alla ricezione provvisoria parziale delle merci del lotto 3, intitolato «Prove di infiammabilità, cabine per prove di resistenza varie, essiccatori». La Commissione di ricezione ha espresso parere favorevole e senza riserve riguardo alla ricezione degli articoli 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 14 del lotto suddetto, ma non dell’articolo 9.

25      Con lettera in data 10 giugno 2008, inviata alla DQN ed alla Delegazione, la ricorrente ha proposto che alcuni tecnici si recassero nei locali del CETIEV al fine di formare il personale preposto all’utilizzazione del materiale fornito. In questa stessa lettera, la ricorrente ha rinnovato la propria richiesta di pagamento della somma di EUR 324 371,98 ed ha precisato che la sua assistenza non implicava in alcun modo una rinuncia all’applicazione delle disposizioni dell’art. 31.4 del contratto.

26      Con lettera del 10 giugno 2008 la ricorrente ha depositato una «denuncia formale» presso i servizi centrali della Commissione, volta a censurare il comportamento del CETIEV e della DQN. Essa ha ricordato la mancata emissione dei verbali di ricezione nonché il mancato pagamento delle fatture, sottolineando peraltro che il CETIEV utilizzava il materiale fornito. Essa ha inoltre chiesto alla Commissione di «intervenire per poter risolvere i problemi illustrati (...) nella presente lettera».

27      Il 10 giugno 2008 la DQN ha comunicato alla ricorrente che una missione di supporto alla ricezione, consistente in un controllo del materiale fornito, avrebbe avuto luogo la settimana successiva e che la ricezione provvisoria del materiale suddetto sarebbe stata programmata in base ai risultati di tale missione.

28      Il 12 giugno 2008 la DQN ha informato la ricorrente del rinvio della missione di supporto alla ricezione menzionata al punto precedente ed ha ricordato che tale missione si era resa necessaria a motivo della non conformità delle apparecchiature di filtraggio.

29      Il 19 giugno 2008 la ricorrente ha, in sostanza, contestato la lettera della DQN del 12 giugno 2008, facendo presente a quest’ultima e alla Delegazione che la totalità degli articoli del lotto 6 erano pronti per la ricezione da molto tempo. Essa ha inoltre reiterato la propria richiesta di pagamento.

30      Con lettera del 24 giugno 2008, indirizzata alla DQN ed alla Delegazione, la ricorrente ha comunicato la propria disponibilità ad effettuare una nuova missione in loco, a condizione però che venissero effettuati taluni pagamenti.

31      Il 25 giugno 2008 la Commissione, a seguito della lettera della ricorrente del 10 giugno 2008, citata supra al punto 26, ha informato la ricorrente che il contratto in questione era gestito a livello locale e le ha suggerito, di conseguenza, di prendere contatto con la Delegazione.

32      Il 27 giugno 2008 la DQN ha informato la ricorrente che, a seguito della missione di supporto alla ricezione, l’esperto aveva evidenziato numerosissimi problemi riguardanti gli articoli 23, 24 e 25 del lotto 6. La DQN ha pertanto invitato la ricorrente ad intraprendere le iniziative necessarie presso il costruttore del materiale in questione.

33      Il 30 giugno 2008 la ricorrente ha, in sostanza, contestato la relazione dell’esperto incaricato della missione di supporto alla ricezione del materiale, ha rinnovato la propria richiesta di pagamento ed ha avvisato che, in difetto di quest’ultimo, «[essa sarebbe stata costretta] a chiedere un arbitrato ed a presentare alle autorità competenti una denuncia per infrazione».

34      Con lettera del 2 luglio 2008, inviata alla DQN ed alla Delegazione, la ricorrente ha chiesto il pagamento di interessi moratori relativi a varie fatture rimaste non pagate.

35      Con lettera del 9 luglio 2008 la ricorrente ha invitato la Delegazione a comunicarle la data prevista per il pagamento della fattura di EUR 77 050,02 emessa a seguito della ricezione provvisoria parziale effettuata il 23 maggio 2008.

36      Il 23 luglio 2008 la ricorrente ha chiesto alla DQN la restituzione delle garanzie prestate dagli istituti bancari della ricorrente medesima a beneficio del Ministero dell’Industria, del Commercio e dello Sviluppo economico del Marocco.

37      Con due lettere in data 5 agosto 2008, la ricorrente si è rivolta alla Delegazione per sollecitare da quest’ultima una risposta alle proprie lettere datate 22 maggio, 10 giugno, 19 giugno, 24 giugno, 25 giugno, 30 giugno, 2 luglio, 9 luglio e 23 luglio 2008.

38      Il 2 settembre 2008 la ricorrente, tramite i propri avvocati, ha informato la Commissione del fatto che i suoi tentativi presso la Delegazione erano rimasti infruttuosi ed ha chiesto all’Istituzione di intervenire presso la Delegazione medesima.

39      Con lettera del 10 settembre 2008 la Commissione ha ricordato alla ricorrente che il contratto in questione era gestito a livello locale ed ha comunicato che avrebbe trasmesso alla Delegazione la sua lettera del 2 settembre 2008.

40      In data 25 e 26 settembre 2008 e 3 ottobre 2008, la ricorrente si è nuovamente rivolta alla DQN ed alla Delegazione per reclamare il pagamento di fatture non ancora saldate.

41      Il 26 settembre 2008 la Commissione di ricezione ha emesso un parere favorevole alla ricezione provvisoria parziale degli articoli 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del lotto 6, intitolato «Banchi di prova per filtri».

42      Il 3 ottobre 2008 il capo delle operazioni della Delegazione ha chiesto al Segretario generale del Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Nuove tecnologie del Marocco di indicargli se accettava le attrezzature fornite.

43      Il 20 ottobre 2008 la ricorrente si è nuovamente rivolta alla Delegazione per lamentare la mancata emissione del verbale di ricezione provvisoria ed il mancato pagamento delle fatture, chiedendo una pronta risposta da parte sua.

44      Con lettera del 21 ottobre 2008 il capo delle operazioni della Delegazione ha comunicato alla ricorrente che l’istituto bancario che aveva emesso a suo beneficio una garanzia si trovava in stato di fallimento e che essa era dunque tenuta a procedere quanto prima alla sostituzione di tale garanzia. Esso ha aggiunto che qualsiasi pagamento a favore della ricorrente sarebbe rimasto sospeso fino alla trasmissione della nuova garanzia.

45      In data 19 novembre e 1° dicembre 2008, tramite i propri avvocati, la ricorrente ha sottoposto alla Delegazione una proposta di transazione, la quale prevedeva, in sostanza, l’intervento dei propri tecnici al fine di ristabilire il funzionamento delle apparecchiature del lotto 6 in cambio del pagamento della fattura relativa al lotto 3, l’emissione del verbale di ricezione per il materiale del lotto 6, il pagamento del 30% del saldo relativo al lotto 6 e, infine, il pagamento del restante 10% al termine dell’intervento dei tecnici suddetti.

46      Il 17 dicembre 2008 il capo delle operazioni della Delegazione ha indicato agli avvocati della ricorrente, in risposta alla loro lettera del 1° dicembre 2008, che l’amministrazione aggiudicatrice doveva, di concerto con il CETIEV, pronunciarsi sull’accettazione o sul rifiuto del materiale in questione. Esso ha inoltre fatto presente che era stata ricordata all’amministrazione aggiudicatrice l’urgenza di tale presa di posizione. Infine, il suddetto capo delle operazioni ha ricordato che qualsiasi pagamento a favore della ricorrente era sospeso fino alla sostituzione della garanzia emessa dall’istituto bancario in stato di fallimento.

47      Il 18 dicembre 2008 la ricorrente ha comunicato alla DQN, alla Delegazione e al CETIEV i termini di una composizione amichevole.

48      Il 22 dicembre 2008 la DQN ha ricordato alla ricorrente la non conformità degli articoli 23, 24 e 25 del lotto 6. Essa ha inoltre chiesto alla ricorrente la restituzione della somma di EUR 486 558 versata per errore, nonché la restituzione del fascicolo, debitamente firmato e completato, relativo alla ricezione provvisoria parziale degli articoli 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36 e 37 del lotto 6.

49      L’8 gennaio 2009 gli avvocati della ricorrente hanno chiesto al Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Nuove tecnologie del Marocco di pronunciarsi sulla proposta di composizione amichevole da essa avanzata.

50      Il 16 febbraio 2009 la DQN ha proposto alla ricorrente di inviare alcuni tecnici al fine di mettere in conformità i materiali in questione e di procedere alla loro ricezione.

51      Il 20 aprile 2009 la ricorrente è stata messa in liquidazione.

52      Il 29 giugno 2009 il capo delle operazioni della Delegazione ha chiesto al Ministero dell’Industria, del Commercio e delle Nuove tecnologie del Marocco di volersi pronunciare sulla ricezione definitiva dei materiali tenuto conto della recente missione dei tecnici della ricorrente in Marocco.

 Procedimento e conclusioni delle parti

53      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 luglio 2009, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

54      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 ottobre 2009, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Il 17 dicembre 2009 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione.

55      Con lettera del 22 settembre 2009 il Tribunale ha invitato le parti a pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse essere considerata quale unica parte convenuta nella presente causa. Nessuna delle parti ha risposto entro il termine impartito.

56      Con lettera del 24 marzo 2010 il Tribunale ha nuovamente invitato le parti a pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse essere considerata quale unica parte convenuta nella presente causa. Con lettera del 30 marzo 2010 la Commissione ha dichiarato che, a suo avviso, la risposta al quesito doveva essere affermativa. La ricorrente e la Delegazione non hanno invece espresso alcuna posizione.

57      Nell’atto introduttivo, la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        accertare, ai sensi dell’art. 232 CE, la carenza della Delegazione e della Commissione;

–        dichiarare, sulla base dell’art. 288 CE, la responsabilità extracontrattuale della Delegazione e della Commissione nei confronti della ricorrente, e condannarle, anche in via solidale, al risarcimento del danno in favore della ricorrente medesima per un importo di EUR 1 000 000.

58      Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile;

–        condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali;

–        in subordine, nell’ipotesi in cui l’eccezione di irricevibilità non fosse accolta, fissare un nuovo termine per la prosecuzione della causa, in applicazione dell’art. 114, n. 4, secondo comma, del regolamento di procedura.

59      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente conclude per il rigetto di quest’ultima e per l’accoglimento delle conclusioni da essa formulate nell’atto introduttivo del giudizio.

 In diritto

60      A norma dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue in forma orale, salvo diversa decisione del Tribunale.

61      Inoltre, ai sensi dell’art. 111 del regolamento di procedura, quando il ricorso presentato è manifestamente irricevibile, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

62      Nella specie, il Tribunale reputa di essere sufficientemente informato sulla base degli atti del fascicolo e che non sia necessario aprire la fase orale.

63      La Commissione contesta anzitutto la ricevibilità del ricorso nella parte in cui viene proposto nei confronti della Delegazione, dal momento che quest’ultima non avrebbe la personalità giuridica. La Commissione deduce poi l’irricevibilità delle azioni per declaratoria di carenza e per risarcimento danni, a motivo dell’insussistenza di alcuni dei presupposti necessari per la loro presentazione.

 Sulla ricevibilità del ricorso in quanto diretto contro la Delegazione

 Argomenti delle parti

64      La Commissione sostiene, da un lato, che le delegazioni dell’Unione non hanno una personalità giuridica diversa e distinta da quella della Commissione stessa e, dall’altro, che esse sono incardinate nella struttura gerarchica e funzionale della detta istituzione, di cui formano uno dei servizi; tale tesi sarebbe suffragata dall’art. 20 UE, che sarebbe l’unica disposizione dei Trattati in cui le delegazioni dell’Unione vengono menzionate.

65      La ricorrente sostiene che, in mancanza di testi normativi disciplinanti le delegazioni, fatta eccezione per l’art. 20 UE, non si possa affermare che esse sono prive di personalità giuridica.

66      Inoltre, la posizione della Commissione mal si attaglierebbe con la tesi da questa sostenuta secondo cui i contratti in questione sarebbero gestiti in maniera decentrata.

67      La ricorrente fa inoltre valere che, se la tesi della Commissione fosse accolta, essa ricorrente non potrebbe eccepire la violazione delle norme comunitarie né nei confronti della Delegazione, a causa della presunta mancanza di personalità giuridica di quest’ultima, né nei confronti della Commissione, perché asseritamente priva di qualsivoglia potere di controllo in virtù della gestione decentrata dei contratti in questione.

 Giudizio del Tribunale

68      Risulta dall’atto introduttivo che la ricorrente ha diretto il proprio ricorso contro la Commissione e la Delegazione.

69      È importante ricordare che, con lettere in data 22 settembre 2009 e 24 marzo 2010, la cancelleria ha invitato le parti a pronunciarsi sulla questione se la Commissione potesse essere considerata quale unica parte convenuta nella presente causa. Con lettera del 30 marzo 2010 la Commissione si è espressa per una risposta in senso affermativo a tale quesito. Né la ricorrente né la Delegazione hanno risposto al quesito sottoposto dal Tribunale.

70      Come risulta dall’art. 20 UE, le delegazioni della Commissione sono emanazioni di quest’ultima e dipendono da essa. Pertanto, in assenza di qualsiasi disposizione di segno contrario, esse non godono della personalità giuridica e la loro rappresentanza giuridica è assicurata dalla Commissione.

71      Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Delegazione.

 Sulla ricevibilità delle conclusioni intese alla declaratoria di carenza

 Argomenti delle parti

72      La Commissione rileva, in primo luogo, che la descrizione dei fatti contenuta nell’atto introduttivo «non sembra (...) del tutto corretta, né tantomeno obiettiva».

73      Essa asserisce, in secondo luogo, che la ricorrente, adendo il Tribunale, ha scelto il foro sbagliato per tutelare i propri diritti. Le doglianze della ricorrente riguarderebbero essenzialmente inadempimenti di natura contrattuale imputabili all’amministrazione pubblica marocchina. Di conseguenza, alla luce dei contratti stipulati, la ricorrente avrebbe avuto due diverse vie possibili al fine di risolvere la controversia, ossia, da un lato, i sistemi di risoluzione delle controversie «à l’amiable» (non contenziosi) e/o l’arbitrato internazionale e, dall’altro, l’instaurazione di una causa dinanzi alle corti nazionali marocchine.

74      La Commissione sostiene, in terzo luogo, che i presupposti del ricorso per carenza, stabiliti dall’art. 232 CE, non sono soddisfatti.

75      Anzitutto, la ricorrente sarebbe stata tenuta a provare che la Commissione aveva un preciso obbligo di agire. Orbene, nel caso di specie, nessuna disposizione di diritto comunitario avrebbe obbligato la Commissione ad intervenire nella controversia insorta tra la ricorrente e le autorità marocchine. La Commissione non sarebbe stata neppure tenuta ad organizzare un arbitraggio.

76      La Commissione sostiene poi che la ricorrente non ha mai indicato l’atto specifico che essa avrebbe dovuto adottare, né le ha chiesto di adottare un simile atto. Il documento presentato dalla ricorrente come richiesta formale di agire, ossia la lettera del 30 giugno 2008 menzionata supra al punto 33, non sarebbe conforme ai requisiti stabiliti dall’art. 232 CE.

77      Infine, la Commissione ricorda che, ai sensi dell’art. 232 CE, l’atto da adottare non deve essere una raccomandazione o un parere. Orbene, né una presunta domanda di arbitrato né le lettere summenzionate potrebbero dar luogo all’adozione, da parte della Commissione, di atti aventi effetti giuridici vincolanti.

78      Nell’atto introduttivo la ricorrente sostiene che la carenza della Commissione emerge con tutta evidenza dai documenti versati in atti. Tale carenza deriverebbe, in primo luogo, dal silenzio che ha fatto seguito alla sua richiesta di intervento della Commissione come arbitro, in secondo luogo, dalla circostanza che quest’ultima si sarebbe limitata ad attribuire al beneficiario la responsabilità per il ritardo dei pagamenti e, in terzo luogo, dal comportamento dell’Istituzione, che si sarebbe trincerata dietro un principio di gestione decentrata. Orbene, ad avviso della ricorrente, un simile comportamento sarebbe contrario all’art. 20 UE.

79      La ricorrente asserisce poi che era decorso un periodo di tempo «sufficientemente lungo» perché essa potesse reputarsi in diritto di «ottenere una presa di posizione da parte della Commissione». Essa precisa al riguardo che la richiesta formale di arbitraggio risaliva al 10 giugno 2008.

80      La ricorrente aggiunge che le innumerevoli «risposte» inviate sia dalla Delegazione che dalla Commissione non potevano essere e non sono, in alcun modo, idonee a «porre un termine» all’incontestabile carenza addebitata.

81      A parere della ricorrente, la carenza della Commissione sarebbe all’origine della situazione di stallo finanziario che ha portato alla messa in liquidazione della società. La sussistenza di un nesso di causalità tra l’inerzia della Commissione e la messa in liquidazione della ricorrente sarebbe «palese ed incontestabile».

82      A motivo di tale situazione, la ricorrente si sarebbe trovata nell’assoluta impossibilità di pagare tutti i fornitori, in particolare quelli con cui intratteneva rapporti nell’ambito di altri contratti in corso, situazione questa che non sarebbe in alcun modo riconducibile all’ordinario rischio economico‑finanziario che qualsiasi imprenditore deve assumersi. La ricorrente aggiunge che le continue e pressanti, oltre che palesemente dilatorie, richieste del «beneficiario» di sostituire alcuni articoli e di fornire ulteriori polizze fideiussorie facevano sistematicamente pensare ad uno sblocco imminente dei pagamenti. Inoltre, la ricorrente avrebbe continuato ragionevolmente ad attendere un intervento quantomeno istruttorio da parte della Commissione, finalizzato a sbloccare una situazione contrattuale gravemente illecita e strumentale.

83      Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente sostiene che non è la mancata conciliazione a configurare la carenza, quanto la circostanza che né la Delegazione né la Commissione hanno mai fornito una qualsivoglia risposta alla richiesta di arbitraggio. Orbene, la Commissione avrebbe avuto un obbligo di fornire tale risposta in considerazione del dovere generale di controllo e di supervisione imposto dall’art. 56, n. 3, del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), dall’art. 20 UE e dai principi di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.

 Giudizio del Tribunale

84      A termini dell’art. 232, secondo comma, CE, il ricorso per carenza è ricevibile soltanto qualora all’istituzione interessata sia stato preventivamente chiesto di agire.

85      Perché la richiesta di agire possa portare al procedimento di ricorso per carenza, è necessario che essa sia sufficientemente chiara e precisa, in modo da consentire all’istituzione di conoscere concretamente il contenuto della decisione che le si chiede di adottare. Dalla richiesta di agire deve inoltre risultare ch’essa è intesa a costringere l’istituzione a prendere posizione (sentenza della Corte 10 giugno 1986, cause riunite 81/85 e 119/85, Usinor/Commissione, Racc. pag. 1777, punto 15, e ordinanza del Tribunale 30 aprile 1999, causa T‑311/97, Pescados Congelados Jogamar/Commissione, Racc. pag. II‑1407, punto 35).

86      Nel caso di specie, la ricorrente non precisa quale sia la lettera che costituirebbe una richiesta di agire. Tutt’al più, i termini da essa utilizzati nelle lettere del 10 giugno, del 30 giugno e del 5 agosto 2008, menzionate supra ai punti 26, 33 e 37, potrebbero lasciar intendere che la ricorrente le consideri come richieste di agire ai sensi dell’art. 232 CE. La Commissione sostiene, per contro, che la ricorrente non l’ha mai invitata ad adottare uno specifico atto.

87      Nella sua lettera del 10 giugno 2008, qualificata come «denuncia formale di tutto ciò che [essa] ha subìto» da parte sia del CETIEV che della DQN, la ricorrente ha chiesto alla Commissione di «intervenire per poter risolvere i problemi illustrati (...) [in tale] lettera». In questa missiva la ricorrente chiarisce in sostanza che, malgrado l’assenza di ricezione provvisoria dei materiali, il CETIEV ha utilizzato alcuni di questi, con conseguenze per essa sfavorevoli. La ricorrente conclude che nulla impediva alla DQN di rilasciare il certificato di ricezione dei materiali in questione affinché le fosse pagata la somma di EUR 324 371,98.

88      Nella lettera del 30 giugno 2008, la ricorrente ha in sostanza reiterato la propria richiesta di pagamento ed ha indicato che, ove questo non fosse stato effettuato, «[essa sarebbe stata costretta] a chiedere un arbitrato ed a presentare alle autorità competenti una denuncia per infrazione». Inoltre, la ricorrente ha chiesto alla Delegazione «in modo formale di dar seguito alle sue ultime lettere», in quanto essa riteneva di non aver ricevuto alcuna «risposta appropriata».

89      Nelle sue lettere del 5 agosto 2008, la ricorrente si è rivolta alla Delegazione, chiedendole una risposta, in particolare, alle proprie lettere del 10 giugno e del 30 giugno 2008.

90      Anche supponendo, come sostiene la ricorrente, che nel caso di specie gravi sulla Commissione un obbligo di agire ai sensi dell’art. 232 CE, è giocoforza constatare come nessuna delle lettere summenzionate – che riguardano soltanto il contratto concluso a beneficio del CETIEV – richieda in modo preciso alla Commissione di agire, ai sensi della giurisprudenza ricordata supra al punto 85. Pertanto, il ricorso per carenza è stato proposto in violazione dell’art. 232, secondo comma, CE.

91      Ad ogni modo, quand’anche una qualsiasi delle lettere summenzionate fosse ritenuta come una richiesta di agire ai sensi dell’art. 232 CE, è giocoforza constatare che la Commissione non ha preso posizione entro un termine di due mesi a decorrere da tale presunta richiesta. La stessa ricorrente fa menzione nel suo atto introduttivo «dell’incontestabile (vano) decorso del termine di due mesi di cui all’articolo 232, dall’invio della prima comunicazione, con la quale [essa ricorrente] chiese un intervento della Delegazione quale arbitrateur».

92      Orbene, l’art. 232, secondo comma, CE stabilisce che, se, allo scadere di un termine di due mesi a decorrere dalla richiesta di agire presentata all’istituzione, quest’ultima non ha preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ai sensi del disposto dell’art. 102, n. 2, del regolamento di procedura, tale termine deve essere aumentato di un termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza.

93      Secondo una costante giurisprudenza, i termini di procedura hanno carattere perentorio ed inderogabile, essendo stati istituiti al fine di garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e spetta al giudice dell’Unione verificare, d’ufficio, il loro rispetto (ordinanza della Corte 13 dicembre 2000, causa C‑44/00 P, Sodima/Commissione, Racc. pag. I‑11231, punto 51, e ordinanza del Tribunale 14 dicembre 2006, causa T‑150/06, Smanor e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).

94      Orbene, tenendo conto dell’ultima delle summenzionate lettere della ricorrente, ossia quella del 5 agosto 2008, il ricorso per carenza avrebbe dovuto essere presentato entro un termine di quattro mesi e dieci giorni dalla presunta richiesta di agire contenuta in tale missiva. Di conseguenza, essendo stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 luglio 2009, ossia quasi un anno dopo tale presunta richiesta, il ricorso per carenza è manifestamente tardivo (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 23 luglio 2008, causa T‑165/08, Química Atlântica e Martins de Freitas Moura/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 12).

95      Dalle suesposte considerazioni consegue che le conclusioni intese alla declaratoria di carenza devono essere respinte in quanto irricevibili.

 Sulle conclusioni intese al risarcimento del danno

 Argomenti delle parti

96      Fondandosi sull’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e sull’art. 44 del regolamento di procedura, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, la violazione di norme giuridiche deve essere sufficientemente caratterizzata. Orbene, la ricorrente si limiterebbe a citare un’unica disposizione di legge ed una serie di principi generali di diritto.

97      Da un lato, l’art. 56, n. 3, del regolamento finanziario non costituirebbe una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli. Dall’altro, non verrebbe indicato in che modo la Commissione avrebbe violato tale disposizione. La ricorrente si limiterebbe a lamentare una supposta mancanza di controllo o di sorveglianza da parte della Commissione.

98      Quanto alla presunta violazione di principi generali del diritto, la Commissione sostiene che essa, in ragione dell’esposizione confusa e succinta fatta dalla ricorrente, non riesce a comprendere di quali comportamenti precisi si lamenti quest’ultima.

99      Per quanto riguarda anzitutto la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento fatta valere dalla ricorrente, la Commissione sostiene di non aver fornito alla ricorrente assicurazioni precise in merito ad un’imminente soluzione della controversia che opponeva tale società alle autorità marocchine. La Commissione aggiunge che non avrebbe mai potuto fornire tali assicurazioni, in quanto essa non poteva rispondere dell’operato dell’amministrazione pubblica marocchina. Inoltre, la ricorrente si limiterebbe ad affermare che tali assicurazioni emergono dal «fitto e articolato scambio di corrispondenza». Orbene, un tale generico rinvio ad altri imprecisati documenti non soddisferebbe i requisiti fissati dall’art. 44 del regolamento di procedura.

100    La Commissione sostiene poi che la ricorrente si limita a menzionare il principio di buona amministrazione, senza indicare gli elementi pertinenti che la detta istituzione avrebbe mancato di esaminare con la dovuta cura ed imparzialità.

101    Quanto alla presunta violazione del principio di proporzionalità, la Commissione sostiene che la ricorrente non ha in alcun modo sviluppato tale censura, impedendo così all’Istituzione di svolgere le proprie difese sul punto.

102    Infine, per quanto riguarda il diritto alla riservatezza, la Commissione riconosce di aver utilizzato, in una lettera indirizzata a terzi, la parola spagnola «quiebra». Tuttavia, essa non avrebbe utilizzato questo termine nel suo significato tecnico di società in stato di fallimento, bensì per designare una società in condizioni di difficoltà economica oppure assoggettata ad una procedura di insolvenza. La Commissione rileva, peraltro, che lo stato di liquidazione o di fallimento o la situazione di accertata difficoltà a far fronte ai propri debiti non presenta carattere confidenziale. Pertanto, essa non avrebbe infranto alcuna regola di diritto menzionando, in una lettera indirizzata a terzi, lo stato di difficoltà economica in cui versava la ricorrente.

103    La Commissione sostiene, in secondo luogo, che la ricorrente non ha indicato con la dovuta chiarezza e precisione gli elementi tesi a dimostrare l’esistenza di un nesso di causalità tra le condotte imputate alla Commissione ed il danno asseritamente subìto. Da un lato, la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova idonea a dimostrare che, a causa delle comunicazioni della Commissione in merito al suo stato di insolvenza, alcune società terze avrebbero preteso delle rassicurazioni prima di effettuare alcune forniture. Dall’altro lato, il ricorso nulla direbbe circa il nesso di causalità tra gli altri danni prospettati dalla ricorrente e le condotte imputate alla Commissione e alla Delegazione.

104    La Commissione sostiene, in terzo luogo, di non riuscire a comprendere in che modo la ricorrente ha quantificato il danno. Nell’atto introduttivo la ricorrente asserirebbe che il danno da essa subìto corrisponde, in primo luogo, al saldo relativo ai contratti conclusi con l’OFPPT, per un importo di EUR 264 353,88 oltre ad interessi, nonché al saldo relativo al contratto concluso a beneficio del CETIEV, per un importo di EUR 401 422 più interessi, in secondo luogo, al danno d’immagine subìto per l’abuso di informazioni commerciali riservate da parte della Commissione e, in terzo luogo, al danno inerente alla sua messa in liquidazione. Successivamente, nell’ambito delle conclusioni del medesimo atto introduttivo, la ricorrente quantificherebbe in definitiva il danno complessivo in EUR 1 000 000. La Commissione aggiunge che la ricorrente non spiega come siano stati calcolati gli interessi, né in cosa consistano e come siano stati calcolati il «danno irreversibile» derivante dallo stato di liquidazione nonché il danno di immagine.

105    Nell’atto introduttivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha palesemente violato gli obblighi ad essa incombenti, avendo agito in violazione degli artt. 56, n. 3, e 3 del regolamento finanziario, del principio di buona amministrazione, del principio di tutela del legittimo affidamento e del diritto alla riservatezza.

106    La Commissione e la Delegazione non avrebbero effettuato alcun controllo sulle modalità di gestione dei fondi comunitari, in violazione dell’art. 56, n. 1, del regolamento finanziario.

107    Altrettanto palese sarebbe la violazione del principio di buona amministrazione e del principio di tutela del legittimo affidamento. Dal fitto e articolato scambio di corrispondenza intercorso, da un lato, tra la ricorrente e la Delegazione e, dall’altro, tra la ricorrente e l’OFPPT nonché il CETIEV, emergerebbe che la Delegazione, l’OFPPT e il CETIEV hanno fatto sorgere nella ricorrente «speranze fondate» quanto all’imminente soluzione della vicenda.

108    Tali speranze avrebbero d’altronde indotto la ricorrente a presentare alla Delegazione una proposta transattiva al fine di risolvere l’insieme dei problemi riguardanti tanto i contratti conclusi con l’OFPPT quanto il contratto concluso a beneficio del CETIEV.

109    Inoltre, la situazione finanziaria della ricorrente avrebbe finito con l’aggravarsi ulteriormente in ragione del fatto che la Commissione avrebbe inoltrato comunicazioni formali a diversi fornitori della ricorrente medesima, avvisandoli dello stato di liquidazione di tale società. Così facendo, la Commissione avrebbe non soltanto incontestabilmente violato il diritto alla riservatezza, ma altresì effettuato un utilizzo abusivo di informazioni commerciali a danno della ricorrente, in particolare mediante il maldestro utilizzo della parola «quiebra», che in spagnolo significa «fallimento». Orbene, la differenza tra la nozione di fallimento e quella di liquidazione sarebbe «cristallina e fondamentale». Lo stato di liquidazione sarebbe il frutto di una libera e prudente scelta dell’assemblea di una società e avrebbe carattere revocabile, potendo la società riprendere la propria attività una volta pagate le pendenze in corso. Diversamente, lo stato di fallimento verrebbe deliberato dal tribunale per lo stato di insolvenza della società e comporterebbe l’ estinzione di quest’ultima.

110    Tale «errore marchiano» della Commissione avrebbe determinato il diffondersi di crescenti timori e perplessità tra i fornitori della ricorrente ed avrebbe provocato il loro progressivo ritiro.

111    Pertanto, il danno subìto dalla ricorrente sarebbe incontestabile. Esso corrisponderebbe al saldo relativo ai contratti conclusi con l’OFPPT, ammontante a EUR 264 353,88 più interessi, ed al saldo del contratto concluso a beneficio del CETIEV, ammontante a EUR 401 422 più interessi. A ciò si aggiungerebbero il danno all’immagine subìto dalla ricorrente a seguito dell’utilizzazione abusiva, da parte della Commissione, di informazioni commerciali riservate, nonché quello inerente alla messa in liquidazione della società.

112    Nelle sue osservazioni in merito all’eccezione di irricevibilità, la ricorrente afferma che essa, nell’atto introduttivo del giudizio, ha «diffusamente dedotto» che la Delegazione non aveva effettuato alcun controllo sulle modalità di gestione dei fondi comunitari. Pertanto, sarebbe falso asserire che il comportamento tenuto dalla Commissione in violazione del regolamento finanziario non è stato individuato.

113    La ricorrente sostiene inoltre di «aver diffusamente messo in evidenza» che la Delegazione altro non ha fatto che fornire risposte dilatorie e suscettibili di ingenerare un legittimo affidamento.

114    Quanto alla violazione del principio di buona amministrazione, essa deriverebbe dall’imposizione, da parte della Delegazione, di una penalità a carico della ricorrente, malgrado che l’OFPPT, contrariamente agli impegni assunti nella transazione del 3 aprile 2006, non avesse mai proceduto al pagamento dei saldi dovuti alla ricorrente.

115    Infine, riguardo alla violazione del diritto alla riservatezza e all’utilizzazione abusiva di informazioni commerciali a danno della ricorrente, quest’ultima ricorda che, a prescindere dal significato del termine spagnolo «quiebra», la Commissione ha reso note informazioni confidenziali, a carattere non ufficiale e in merito alle quali essa non aveva alcuna certezza.

 Giudizio del Tribunale

116    In via preliminare, occorre rilevare che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sui diritti che la ricorrente può eventualmente far valere sulla base dei contratti controversi al fine di ottenerne l’esecuzione. Tale questione deve essere risolta utilizzando i rimedi previsti per la composizione delle controversie contrattuali. Infatti, dagli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE risulta che la competenza del Tribunale in materia di ricorsi per risarcimento danni è limitata alle questioni di responsabilità extracontrattuale. Per contro, nulla impedisce che il Tribunale esamini il comportamento della Commissione alla luce degli eventuali obblighi a questa incombenti e si pronunci sulla responsabilità extracontrattuale che potrebbe derivarne (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 giugno 1997, causa T‑7/96, Perillo/Commissione, Racc. pag. II‑1061, punti 35‑37).

117    Secondo una consolidata giurisprudenza, l’insorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE, è subordinato al soddisfacimento di un insieme di presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettiva esistenza del danno e la sussistenza di un nesso di causalità fra l’asserito comportamento e il danno lamentato (sentenze del Tribunale 11 luglio 1997, causa T‑267/94, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1239, punto 20, e 4 ottobre 2006, causa T‑193/04, Tillack/Commissione, Racc. pag. II‑3995, punto 116).

118    Risulta del pari da una costante giurisprudenza che, quando uno di questi presupposti non è soddisfatto, il ricorso per risarcimento danni deve essere integralmente respinto, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità suddetta (sentenza della Corte 15 settembre 1994, causa C‑146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I‑4199, punto 81; sentenze del Tribunale 20 febbraio 2002, causa T‑170/00, Förde‑Reederei/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑515, punto 37, e Tillack/Commissione, cit., punto 119).

119    Nel caso di specie, la ricorrente fa valere un danno materiale risultante dalla presunta carenza della Commissione e corrispondente, da un lato, ai saldi dei contratti conclusi con l’OFPPT nonché al saldo del contratto concluso a beneficio del CETIEV, maggiorati degli interessi moratori, e, dall’altro, al pregiudizio derivante dalla sua messa in liquidazione. La ricorrente fa inoltre valere un danno morale derivante dalla divulgazione di informazioni riservate sulla sua situazione da parte della Commissione.

–       Sul danno materiale derivante dalla presunta carenza della Commissione e della Delegazione

120    Secondo una costante giurisprudenza, il presupposto relativo al nesso di causalità richiesto dall’art. 288, secondo comma, CE implica l’esistenza di un rapporto sufficientemente diretto di causa ad effetto tra il comportamento delle istituzioni ed il danno (sentenze del Tribunale 24 ottobre 2000, causa T‑178/98, Fresh Marine/Commissione, Racc. pag. II‑3331, punto 118, e 14 dicembre 2005, causa T‑383/00, Beamglow/Parlamento e a., Racc. pag. II‑5459, punto 193), la cui prova deve essere fornita dal ricorrente (v. sentenza del Tribunale 24 aprile 2002, causa T‑220/96, EVO/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑2265, punto 41 e la giurisprudenza ivi citata).

121    Nel caso in cui il comportamento asseritamente all’origine del danno lamentato consista in un’omessa azione, è necessario avere la certezza che tale danno sia stato effettivamente causato dalle condotte omissive censurate e non possa essere stato determinato da comportamenti diversi da quelli imputati all’istituzione convenuta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa T‑138/03, É.R. e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4923, punto 134; ordinanza del Tribunale 17 dicembre 2008, causa T‑137/07, Portela/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 80).

122    Pertanto, la responsabilità della Comunità per il danno lamentato dalla ricorrente può sorgere soltanto qualora le omissioni asseritamente illegittime della Commissione si pongano in modo diretto all’origine della comparsa del danno, e dunque soltanto a condizione che, se fossero stati presi i provvedimenti dei quali la ricorrente addebita alla detta istituzione l’omessa adozione, il danno in questione verosimilmente non si sarebbe prodotto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, causa T‑304/01, Abad Pérez e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑4857, punto 108; ordinanza Portela/Commissione, cit., punto 81).

123    Occorre dunque esaminare se, nel caso di specie, la ricorrente abbia fornito la prova del fatto che il danno asserito deriva in modo sufficientemente diretto dalla carenza imputata alla Commissione.

124    In primo luogo, la ricorrente fa valere l’esistenza di un nesso tra la carenza censurata e il danno da essa subìto, il quale corrisponderebbe ai saldi dei contratti in questione, maggiorati degli interessi moratori.

125    La ricorrente, reclamando una somma corrispondente ai saldi dei contratti in questione, fa valere in realtà il danno derivante dalla mancata esecuzione dei contratti stessi.

126    Orbene, né la Commissione né la Delegazione sono parti dei contratti in parola. Inoltre, come indicato dalla stessa ricorrente nei suoi scritti difensivi, il mancato pagamento dei saldi dei contratti in questione trova la propria origine nel mancato rilascio, da parte dell’OFPPT e del CETIEV, dei verbali di ricezione dei materiali costituenti l’oggetto di tali contratti.

127    È dunque giocoforza constatare che il mancato pagamento delle somme ancora dovute a titolo di saldo trova la propria origine diretta proprio nei comportamenti dell’OFPPT e del CETIEV.

128    La ricorrente reputa nondimeno che la carenza della Commissione e della Delegazione abbia contribuito al danno da essa subìto.

129    Anzitutto, occorre constatare che le lettere del 10 giugno, del 30 giugno e del 5 agosto 2008, quand’anche costituissero richieste rivolte alla Commissione e alla Delegazione affinché queste intervenissero per risolvere i problemi di esecuzione dei contratti, sono successive alla constatazione, da parte della ricorrente, delle omissioni imputate all’OFPPT ed al CETIEV. Orbene, dal momento che – come indicato supra ai punti 126 e 127 – il danno lamentato dalla ricorrente trova la propria origine nel comportamento dell’OFPTT e del CETIEV, l’eventuale carenza della Commissione e della Delegazione, che è necessariamente successiva alla comparsa del danno suddetto, non può essere direttamente all’origine di quest’ultimo.

130    Ad ogni modo, anche se la Commissione fosse intervenuta come arbitro, la ricorrente omette di dimostrare che, per effetto di tale intervento, si sarebbe arrivati al rilascio dei verbali di ricezione dei materiali in questione e, di conseguenza, i pagamenti sarebbero stati effettuati.

131    Stanti tali circostanze, la ricorrente non può sostenere che esista un nesso diretto tra, da un lato, la presunta carenza della Commissione e, dall’altro, il danno da essa subìto per effetto della mancata esecuzione dei contratti in questione.

132    In secondo luogo, la ricorrente afferma che l’esistenza di un nesso di causalità tra, da un lato, la carenza della Commissione e, dall’altro, la propria messa in liquidazione è «palese ed incontestabile». Essa aggiunge che «incontestabile» è pure il danno sofferto e che questo corrisponde al danno «irreversibile» inerente a tale messa in liquidazione.

133    Non vi è alcun dubbio quanto al fatto che la ricorrente è stata messa in liquidazione il 20 aprile 2009.

134    Tuttavia, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un nesso diretto tra la presunta carenza addebitata alla Commissione e la propria messa in liquidazione. Infatti, anche supponendo che venga dimostrata una carenza della Commissione, la ricorrente non ha indicato nei propri scritti difensivi alcun elemento idoneo a chiarire in quale misura la detta istituzione avrebbe contribuito ad aumentare le sue passività e dunque a causare la sua messa in liquidazione.

135    Ne consegue che l’argomentazione della ricorrente relativa al presunto danno derivante dalla carenza imputata alla Commissione deve essere respinta.

–       Sul danno morale derivante dalla divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni riservate sulla situazione della ricorrente

136    È pacifico che la Commissione ha divulgato a terzi informazioni sulla situazione della ricorrente. La ricorrente allega infatti al proprio atto introduttivo una lettera della Delegazione dell’Unione in Costa Rica, datata 9 giugno 2009 e indirizzata al direttore di una società partner della ricorrente, dalla quale risulta che la ricorrente «se ha declarado en quiebra».

137    Indipendentemente dalla questione di quale sia il significato esatto del termine «quiebra», utilizzato dalla Commissione nell’unica lettera citata dalla ricorrente, è giocoforza constatare come quest’ultima non abbia dimostrato il danno che ne sarebbe derivato. Senza dubbio, essa sostiene che le rivelazioni della Commissione hanno provocato il ritiro progressivo di alcuni fornitori, i quali avrebbero dichiarato di voler attendere rassicurazioni prima di effettuare le consegne convenute. Tuttavia, la ricorrente non produce alcun elemento di prova idoneo a suffragare le proprie allegazioni.

138    Inoltre, anche a supporre che simili fatti si siano verificati, occorre constatare che la ricorrente non ha dimostrato il nesso diretto intercorrente tra essi e la divulgazione di informazioni sulla sua situazione da parte della Commissione.

139    Di conseguenza, l’argomentazione della ricorrente riguardante il presunto danno derivante dalla divulgazione, da parte della Commissione, di informazioni riservate sulla sua situazione deve essere respinta.

140    Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, le conclusioni intese al risarcimento del danno devono essere respinte in quanto manifestamente infondate in diritto.

141    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto nella sua interezza.

 Sulle spese

142    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto in parte irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

2)      La Tecnoprocess Srl è condannata alle spese.

Lussemburgo, 30 giugno 2011

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       L. Truchot


* Lingua processuale: l’italiano.