Language of document : ECLI:EU:F:2013:135

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

25 settembre 2013

Causa F‑158/12

Éric Marques

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Agente contrattuale – Assunzione – Invito a manifestare interesse EPSO/CAST/02/2010 – Condizioni di assunzione – Esperienza professionale adeguata – Rigetto della richiesta di assunzione»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marques chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, recante diniego di assumerlo come agente contrattuale del gruppo di funzioni III e, dall’altro, il risarcimento del danno da lui subito.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 6 marzo 2012, recante diniego di assumere il sig. Marques come agente contrattuale del gruppo di funzioni III, è annullata. Il ricorso è respinto per il resto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Marques.

Massime

Funzionari – Agenti contrattuali – Assunzione – Inquadramento nel grado – Presa in considerazione dell’esperienza professionale – Potere discrezionale dell’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione – Interpretazione dei testi dell’Unione – Limiti

[Regime applicabile agli altri agenti, art. 82, § 2, b)]

Sebbene l’amministrazione goda di un ampio margine discrezionale per determinare se la precedente esperienza professionale di un candidato possa essere presa in considerazione in vista della sua assunzione come agente contrattuale in un gruppo di funzioni, l’esercizio di tale ampio potere discrezionale deve segnatamente esplicarsi nel rispetto dell’insieme delle disposizioni applicabili.

Per l’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione è necessario prendere in considerazione non solo la sua formulazione e il suo contesto, ma anche gli scopi perseguiti dalla regolamentazione di cui fa parte. Orbene, quando il legislatore e l’autorità amministrativa impiegano, nello stesso testo di portata generale, due termini distinti, ragioni di coerenza e di certezza giuridica si oppongono al fatto che a tali termini venga attribuito lo stesso significato. Ciò vale a fortiori quando tali termini hanno significati differenti nel linguaggio corrente. Questo è esattamente il caso degli aggettivi «adeguato» e «equivalente». Nel suo significato usuale, l’aggettivo «adeguato» significa «adatto ad un uso determinato». Al contrario, l’aggettivo «equivalente» significa «dello stesso valore» e ha pertanto un significato più restrittivo.

A tale proposito va evidenziato che l’articolo 82, paragrafo 2, lettera b), del Regime applicabile agli altri agenti richiede, in mancanza di un diploma che attesti un livello di studi superiori, o un’esperienza professionale adeguata, se l’interessato ha raggiunto un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, o, se non è questo il caso, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente.

Quindi, tale disposizione va interpretata nel senso che il candidato all’assunzione come agente contrattuale nel gruppo di funzioni II o III deve poter vantare un’esperienza di tre anni che sia adatta alle funzioni vacanti senza, ciononostante, che essa sia equivalente a tali funzioni.

(v. punti 19, 25, 27, 28 e 32)

Riferimento:

Corte: 17 novembre 1983, Merck, 292/82 (punto 12)

Tribunale dell’Unione europea: 8 luglio 2010, Commissione/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P (punto 70)

Tribunale della funzione pubblica: 28 ottobre 2010, Fares/Commissione, F‑6/09 (punti 38 e 39); 10 marzo 2011, Begue e a./Commissione, F‑27/10 (punto 40)