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Ordinanza del Tribunale 15 giugno 2011 - Ax / Consiglio

(Causa T-259/10) 1

("Ricorso di annullamento - Assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che subisca gravi perturbazioni economiche o finanziarie - Regolamento che fissa le condizioni e la procedura per la concessione dell'assistenza finanziaria dell'Unione - Art. 263, quarto comma, TFUE - Assenza d'incidenza diretta - Irricevibilità")

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Thomas Ax (Neckargemünd, Germania) (rappresentante: avv. J. Baumann)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: T. Middleton, M. Bauer e A. De Gregorio Merino, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: B. Smulders, J.-P. Keppenne, H. Krämer, agenti); e Repubblica di Lettonia (rappresentanti: M. Borkoveca ed A. Nikolajeva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (UE) del Consiglio 11 maggio 2010, n. 407, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Ax sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

La Repubblica di Lettonia e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 234 del 28.8.2010.