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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 29 ottobre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret - Danimarca) - NCC Construction Danmark A/S / Skatteministeriet

(Causa C-174/08) 1

(Sesta direttiva IVA - Art. 19, n. 2 - Detrazione dell'imposta pagata a monte - Soggetto passivo misto - Beni e servizi utilizzati contemporanemente per operazioni soggette ad imposta e per operazioni esenti - Calcolo del prorata di detrazione - Nozione di "operazioni immobiliari accessorie" - Prestazioni a se stessi - Principio di neutralità fiscale)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Østre Landsret

Parti

Ricorrente: NCC Construction Danmark A/S

Convenuto: Skatteministeriet

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Østre Landsret - Interpretazione dell'art. 19, n. 2, seconda frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme - Società di costruzione che svolge attività di vendita di beni immobili costruiti per proprio conto per essere rivenduti - Beni e servizi utilizzati contemporaneamente per operazioni che danno diritto alla detrazione dell'IVA pagata a monte e per operazioni che non vi danno diritto - Calcolo del prorata di detrazione - Nozione di operazioni immobiliari accessorie

Dispositivo

L'art. 19, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un'impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come "operazione immobiliare accessoria" ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile dell'impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l'imposta sul valore aggiunto è dovuta.

Il principio di neutralità fiscale non osta a che un'impresa di costruzioni, la quale versa l'imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio (prestazioni a se stessi), si veda preclusa la detrazione integrale di tale imposta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, a motivo del fatto che la cifra d'affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

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1 - GU C 171 del 5.7.2008.