Language of document : ECLI:EU:C:2009:669

Causa C‑174/08

NCC Construction Danmark A/S

contro

Skatteministeriet

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

«Sesta direttiva IVA — Art. 19, n. 2 — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Soggetto passivo misto — Beni e servizi utilizzati contemporanemente per operazioni soggette ad imposta e per operazioni esenti — Calcolo del prorata di detrazione — Nozione di “operazioni immobiliari accessorie” — Prestazioni a se stessi — Principio di neutralità fiscale»

Massime della sentenza

1.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte — Beni e servizi utilizzati nel contempo per operazioni che danno e che non danno diritto a detrazione

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 19, n. 2)

2.        Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta pagata a monte

(Direttiva del Consiglio 77/388)

1.        L’art. 19, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un’impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come «operazione immobiliare accessoria» ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta.

(v. punti 34-35, dispositivo 1)

2.        Il principio di neutralità fiscale non osta a che un’impresa di costruzioni, la quale versa l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio (prestazioni a se stessi), si veda preclusa la detrazione integrale dell’imposta suddetta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, a motivo del fatto che la cifra d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall’imposta sul valore aggiunto.

Infatti, il suddetto principio di neutralità fiscale costituisce la traduzione, operata dal legislatore comunitario in materia di imposta sul valore aggiunto, del principio generale di parità di trattamento; tuttavia, mentre quest’ultimo principio, alla stregua degli altri principi generali del diritto comunitario, riveste rango costituzionale, il principio di neutralità fiscale necessita di un’elaborazione legislativa, la quale può essere realizzata soltanto mediante un atto di diritto comunitario derivato. Il principio di neutralità fiscale può, di conseguenza, costituire l’oggetto, nell’ambito di un tale atto legislativo, di specificazioni derivanti dall’applicazione combinata degli artt. 19, n. 1, e 28, n. 3, lett. b), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nonché del punto 16 dell’allegato F di tale direttiva, in forza della quale il soggetto passivo che eserciti attività di vendita di beni immobili, alcune soggette ad imposta ed altre esenti, non può detrarre integralmente l’imposta sul valore aggiunto gravante sui suoi costi generali.

Inoltre, il principio di neutralità fiscale non può essere utilmente invocato per opporsi all’applicazione delle norme della sesta direttiva trasposte dalla normativa nazionale in quanto, mediante le censurate norme nazionali di trasposizione della sesta direttiva, il legislatore nazionale, tenendo in debito conto il principio generale di parità di trattamento, ha inteso collocare le imprese di costruzioni che esercitano, a margine della loro attività di costruzione, un’attività di vendita immobiliare esente, nella stessa situazione dei promotori immobiliari, i quali, stante il carattere esente di quest’ultima attività, non possono detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sulle prestazioni di costruzione fornite dalle imprese terze di cui essi si avvalgono, e questo al fine di evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

(v. punti 41-43, 46-47, dispositivo 2)