Language of document : ECLI:EU:T:2019:567

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

10 settembre 2019 (*)

«Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti del diritto dell’Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l’accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe – Articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 – Principio di solidarietà energetica»

Nella causa T‑883/16,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, K. Rudzińska e M. Kawnik, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lettonia, rappresentata da I. Kucina, G. Bambāne e V. Soņeca, in qualità di agenti,

e da

Repubblica di Lituania, rappresentata inizialmente da D. Kriaučiūnas, R. Dzikovič e R. Krasuckaitė, successivamente da M. Dzikovič, in qualità di agenti,

intervenienti

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da T. Henze e R. Kanitz, successivamente da R. Kanitz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata),

composto da I. Pelikánová (relatore), presidente, V. Valančius, P. Nihoul, J. Svenningsen e U. Öberg, giudici,

cancelliere: F. Oller, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 23 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Contesto normativo

1        La direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU 2009, L 211, pag. 94).

2        L’articolo 32 della direttiva 2009/73, identico all’articolo 18 della direttiva 2003/55, ha il seguente tenore:

«Accesso dei terzi

1.      Gli Stati membri garantiscono l’attuazione di un sistema di accesso dei terzi ai sistemi di trasporto e di distribuzione nonché agli impianti GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei, comprese le imprese di fornitura, ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti del sistema. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore a norma dell’articolo 41 dall’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 39, paragrafo 1, e che le tariffe e le metodologie, ove solo queste ultime siano state approvate, siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.

2.      I gestori dei sistemi di trasporto, ove necessario al fine di svolgere le loro funzioni anche in relazione al trasporto transfrontaliero, hanno accesso alla rete di altri gestori dei sistemi di trasporto.

3.      Le disposizioni della presente direttiva non impediscono la stipulazione di contratti a lungo termine purché siano conformi alle norme sulla concorrenza della Comunità».

3        L’articolo 36 della direttiva 2009/73, che ha sostituito l’articolo 22 della direttiva 2003/55, così recita:

«Nuove infrastrutture

1.      Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

a)      l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;

b)      il livello del rischio connesso all’investimento deve essere tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;

c)      l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata quanto meno sotto il profilo della forma giuridica dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;

d)      gli oneri devono essere riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura, e

e)      la deroga non deve pregiudicare la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas naturale o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata.

(…)

3.      L’autorità di regolamentazione [nazionale] può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.

(…)

6.      Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

(…)

8.      Non appena riceve una domanda di deroga, l’autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:

a)      le ragioni particolareggiate in base alle quali l’autorità nazionale di regolamentazione concede o rifiuta la deroga, con un’indicazione del paragrafo 1 che comprenda il punto o i punti pertinenti di detto paragrafo su cui si fonda tale decisione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della deroga;

b)      l’analisi effettuata degli effetti sulla concorrenza e dell’efficace funzionamento del mercato interno del gas derivante dalla concessione della deroga;

c)      le ragioni relative al periodo di tempo e alla quota della capacità totale dell’infrastruttura del gas in questione oggetto della concessione della deroga;

d)      nel caso in cui la deroga si riferisca a un interconnettore, il risultato della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate, e

e)      il contributo dell’infrastruttura alla diversificazione dell’approvvigionamento di gas.

9.      Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.

(…)

L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

(…)».

4        L’articolo 28a, paragrafo 1, del Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz – EnWG) (legge tedesca sull’approvvigionamento di energia elettrica e di gas), del 7 luglio 2005 (BGBl. 2005 I, pag. 1970, 3621; in prosieguo: l’«EnWG»), nella sua versione applicabile ai fatti del caso di specie, consente alla Bundesnetzagentur (BNetzA, agenzia federale per le reti, Germania), segnatamente, di esonerare dall’applicazione delle disposizioni sull’accesso dei terzi gli interconnettori fra la Repubblica federale di Germania e altri Stati. I requisiti di applicazione dell’articolo 28a dell’EnWG corrispondono, in sostanza, a quelli di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

II.    Fatti

5        Il 13 marzo 2009, la BNetzA, autorità nazionale di regolamentazione, tedesca, ha comunicato alla Commissione delle Comunità europee due decisioni del 25 febbraio 2009, recanti esclusione delle capacità di trasporto transfrontaliere del progetto del gasdotto Ostseepipeline-Anbindungsleitung (OPAL) dall’applicazione dei requisiti di accesso dei terzi di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/55 e delle norme tariffarie previste dal suo articolo 25, paragrafi da 2 a 4. Il gasdotto OPAL consiste nella sezione interrata, ad ovest, del gasdotto Nord Stream 1, il cui punto di entrata si trova nei pressi della città di Lubmin, vicino Greifswald, in Germania, e il cui punto di uscita si trova nella località di Brandov, nella Repubblica ceca. Le due decisioni riguardavano le quote rispettivamente detenute dai due proprietari del gasdotto OPAL.

6        Infatti, il gasdotto OPAL è detenuto dalla WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. (in prosieguo: la «WIGA», precedentemente W&G Beteiligungs-GmbH & Co. KG, precedentemente Wingas GmbH & Co. KG), che detiene una quota dell’80% di detto gasdotto, e dalla E.ON Ruhrgas AG, che ne possiede una quota del 20%. La WIGA è controllata congiuntamente dalla OAO Gazprom e dalla BASF SE. La società che gestisce la quota del gasdotto OPAL appartenente alla WIGA è la OPAL Gastransport GmbH, & Co. KG (in prosieguo: la «OGT»).

7        Con la decisione C(2009) 4694 (in prosieguo: la «decisione iniziale»), del 12 giugno 2009, la Commissione ha chiesto alla BNetzA, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/55 (divenuto articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73), di modificare le proprie decisioni del 25 febbraio 2009, aggiungendovi le seguenti condizioni:

«a)      Fatta salva la previsione di cui alla lettera b), un’impresa in posizione dominante su uno o più dei principali mercati di gas naturale che coprono a monte o a valle la Repubblica ceca non è autorizzata a riservare in un anno oltre il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL al confine ceco. Le riserve relative ad imprese appartenenti allo stesso gruppo, come la Gazprom e la Wingas, saranno esaminate congiuntamente. Le riserve relative ad imprese in posizione dominante/gruppi di imprese in posizione dominante che abbiano concluso accordi sostanziali a lungo termine di fornitura di gas saranno esaminate in forma aggregata (…)

b)      Il limite del 50% della capacità può essere superato qualora l’impresa in questione ceda al mercato un volume pari a 3 miliardi di m³ di gas sul gasdotto OPAL, seguendo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (“programma di cessione di gas”). La società che gestisce il gasdotto o l’impresa tenuta a realizzare il programma deve garantire la disponibilità delle corrispondenti capacità di trasporto e la libera scelta del punto di uscita (“programma di cessione di capacità”). La forma dei programmi di “cessione di gas” e di “cessione di capacità” è soggetta all’approvazione della BNetzA».

8        Il 7 luglio 2009 la BNetzA ha modificato le proprie decisioni del 25 febbraio 2009 adeguandole alle condizioni di cui al punto 7 supra previste dalla decisione iniziale. L’esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dalla direttiva è stata concessa dalla BNetzA per un periodo di 22 anni.

9        Il gasdotto OPAL è stato messo in servizio il 13 luglio 2011 e possiede una capacità di circa 36,5 miliardi di m³/anno per quanto riguarda la parte settentrionale, tra Greifswald e il punto di ingresso di Groß-Köris a sud di Berlino (Germania). Per contro, la parte meridionale del gasdotto OPAL, tra Groß-Köris e il punto di uscita a Brandov, ha una capacità di 32 miliardi di m³/anno. La differenza di 4,5 miliardi di m³/anno era destinata ad essere venduta nella zona di commercio Gaspool, comprendente il nord e l’est della Germania.

10      In forza della decisione iniziale e delle decisioni della BNetzA del 25 febbraio 2009, come modificate dalle sue decisioni del 7 luglio 2009, le capacità del gasdotto OPAL sono state interamente esonerate dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso regolamentato dei terzi e delle norme tariffarie sulla base della direttiva 2003/55.

11      Nell’attuale configurazione tecnica, il gas naturale può essere fornito nel punto di entrata del gasdotto nei pressi di Greifswald solo attraverso il gasdotto Nord Stream 1, utilizzato dal gruppo Gazprom per trasportare gas proveniente da giacimenti russi. Dal momento che la Gazprom non ha implementato il programma di cessione di gas di cui alla decisione iniziale, il 50% non riservato della capacità di tale gasdotto non è mai stato utilizzato, cosicché solo il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL è stato utilizzato.

12      Il 12 aprile 2013, la OGT, la OAO Gazprom e la Gazprom Eksport LLC hanno formalmente chiesto alla BNetzA di modificare talune disposizioni dell’esenzione concessa nel 2009.

13      Il 13 maggio 2016 la BNetzA ha notificato alla Commissione, sul fondamento dell’articolo 36 della direttiva 2009/73, la sua intenzione, a seguito della domanda presentata dalla OGT, dalla OAO Gazprom e dalla Gazprom Eksport, di modificare talune disposizioni dell’esenzione concessa nel 2009 per quanto riguarda la quota del gasdotto OPAL gestita dalla OGT, concludendo con quest’ultima un contratto di diritto pubblico, il quale, secondo il diritto tedesco, vale come decisione amministrativa.

14      In sostanza, la modifica ipotizzata dalla BNetzA consisteva nel sostituire la limitazione delle capacità che possono essere riservate dalle imprese in posizione dominante, imposte in applicazione della decisione iniziale (v. punto 7 supra), con l’obbligo per la OGT di offrire almeno il 50% della capacità da essa gestita, vale a dire, 15 864 532 kWh/h (circa 12,3 miliardi di m³/anno) attraverso aste, di cui 14 064 532 kWh/h (circa 10,98 miliardi di m³/anno) sotto forma di capacità chiuse attribuibili in modo dinamico (feste dynamisch zuordenbare Kapazitäten, DZK) e 1 800 000 kWh/h (circa 1,38 miliardi di m3/anno) sotto forma di capacità chiuse liberamente attribuibili (feste frei zuordenbare Kapazitäten, FZK) al punto di uscita di Brandov. Nel caso in cui, per due anni consecutivi, la domanda di capacità FZK superi l’offerta iniziale di 1 800 000 kWh/h, la OGT era tenuta, a determinate condizioni, ad aumentare l’offerta di tali capacità fino ad un massimale di 3 600 000 kWh/h (circa 2,8 miliardi di m³/anno).

15      Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha adottato, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73, la decisione C(2016) 6950 final, relativa alla modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, accordate in forza della direttiva 2003/55, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe (in prosieguo: la «decisione impugnata»), indirizzata alla BNetzA. Il procedimento previsto all’articolo 36 della direttiva 2009/73 corrisponde a quello di cui all’articolo 22 della direttiva 2003/55, il quale ha costituito la base giuridica della decisione iniziale. La decisione impugnata è stata pubblicata sul sito Internet della Commissione il 3 gennaio 2017.

16      Nella decisione impugnata, la Commissione ha anzitutto rilevato, ai punti da 18 a 21 della stessa, che, sebbene l’articolo 36 della direttiva 2009/73 non abbia previsto alcuna disposizione riguardante specificamente la possibilità di modificare un’esenzione, come quella oggetto della decisione iniziale, autorizzata ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2003/55, emergeva dai principi generali di diritto amministrativo che decisioni aventi effetti duraturi nel tempo potevano essere oggetto di riesame. Pertanto, alla luce del principio del parallelismo delle forme e al fine di garantire la certezza del diritto, la Commissione ha ritenuto appropriato nella fattispecie esaminare il progetto di modifica dell’esenzione iniziale, come presentato dalla BNetzA, in base alla procedura prevista all’articolo 36 della direttiva 2009/73 per i nuovi impianti. Per quanto riguarda le condizioni sostanziali cui doveva ispirarsi una tale modifica, essa ha considerato che, in assenza di clausole specifiche di riesame, modifiche relative alla portata di un’esenzione concessa precedentemente o alle condizioni che delimitano tale esenzione dovevano essere giustificate e che, a tale riguardo, nuovi sviluppi di fatto che hanno avuto luogo successivamente alla decisione iniziale di esenzione potevano costituire un motivo valido per procedere ad un riesame di tale decisione iniziale.

17      Nel merito, la Commissione, con la decisione impugnata, ha approvato le modifiche del regime di esenzione, previste dalla BNetzA, fatte salve talune modifiche, segnatamente:

–        l’offerta iniziale della capacità messa all’asta doveva riguardare 3 200 000 kWh/h (circa 2,48 miliardi di m³/anno) di capacità FZK e 12 664 532 kWh/h (circa 9,83 miliardi di m³/anno) di capacità DZK;

–        un aumento del volume delle capacità FZK messe all’asta doveva avvenire, per l’anno successivo, dal momento in cui la domanda superava, nel corso di una vendita annuale, il 90% delle capacità offerte e doveva effettuarsi in rate di 1 600 000 kWh/h (circa 1,24 miliardi di m³/anno), fino a un limite massimo di 6 400 000 kWh/h (circa 4,97 miliardi di m³/anno);

–        un’impresa o un gruppo di imprese che detengono una posizione dominante nella Repubblica ceca o che controllano più del 50% del gas in arrivo a Greifswald potevano partecipare all’asta di capacità FZK unicamente al prezzo base, che non doveva essere superiore al prezzo di base medio della tariffa regolamentata sulla rete di trasporto della zona Gaspool verso la Repubblica ceca per prodotti comparabili lo stesso anno.

18      Il 28 novembre 2016 la BNetzA ha modificato l’esenzione concessa alla quota del gasdotto OPAL gestita dalla OGT con la sua decisione del 25 febbraio 2009, in conformità con la decisione impugnata, concludendo con la OGT un contratto di diritto pubblico, equivalente, secondo il diritto tedesco, a una decisione amministrativa.

III. Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2016, la Repubblica di Polonia ha proposto il presente ricorso.

20      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale in pari data, la Repubblica di Polonia ha proposto una domanda di provvedimenti provvisori, la quale è stata respinta con ordinanza del 21 luglio 2017, Polonia/Commissione (T‑883/16 R, EU:T:2017:542). Le spese sono state riservate.

21      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 gennaio, il 20 e il 29 marzo 2017, la Repubblica federale di Germania ha chiesto di intervenire nel presente procedimento, a sostegno delle conclusioni della Commissione, mentre la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Polonia. Poiché le parti principali non hanno sollevato obiezioni, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha accolto tali domande di intervento.

22      Il controricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 marzo 2017.

23      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2017, la Repubblica di Polonia, in seguito alla pubblicazione della decisione impugnata, avvenuta il 3 gennaio 2017, ha presentato osservazioni complementari al ricorso e ha sollevato un motivo supplementare.

24      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 giugno 2017 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla memoria della Repubblica di Polonia del 13 marzo 2017.

25      La replica e la controreplica sono state depositate presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 2 giugno e il 31 agosto 2017.

26      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 dicembre 2017, la Repubblica di Polonia ha chiesto, conformemente all’articolo 28, paragrafi 1 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale, che la causa sia rinviata dinanzi alla Grande Sezione o, quantomeno, dinanzi ad una sezione che si riunisce con cinque giudici. Il 16 febbraio 2018 il Tribunale ha deciso di non proporre il rinvio della causa dinanzi alla Grande Sezione e ha preso atto del fatto che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la causa era attribuita alla Prima Sezione ampliata.

27      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento il Tribunale ha invitato la Repubblica di Polonia e la Commissione a produrre taluni documenti e a rispondere ad alcune domande. La Repubblica di Polonia e la Commissione hanno ottemperato a tale invito.

28      Le parti e le intervenienti sono state sentite nelle loro difese e nelle loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 23 ottobre 2018.

29      La Repubblica di Polonia conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

30      La Repubblica di Lettonia chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

31      La Repubblica di Lituania chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.

32      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, chiede che il Tribunale voglia:

–        non tener conto, per irricevibilità, della memoria della Repubblica di Polonia del 13 marzo 2017;

–        respingere il ricorso;

–        condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

IV.    In diritto

A.      Sulla ricevibilità della memoria della Repubblica di Polonia del 13 marzo 2017

33      La Repubblica di Polonia ha proposto il suo ricorso il 16 dicembre 2016, sulla sola base del comunicato stampa relativo alla decisione impugnata, pubblicato dalla Commissione il giorno dell’adozione della decisione impugnata, vale a dire il 28 ottobre 2016. La decisione impugnata, da parte sua, è stata pubblicata il 3 gennaio 2017 sul sito Internet della Commissione.

34      La Repubblica di Polonia sostiene che è solo in seguito alla pubblicazione della decisione impugnata sul sito Internet della Commissione che essa ha potuto prendere conoscenza del contenuto preciso di detta decisione. Infatti, solo dopo aver esaminato la decisione impugnata, quale pubblicata, essa avrebbe depositato, il 13 marzo 2017, un «complemento relativo al ricorso» (in prosieguo: la «memoria integrativa»), in cui, da un lato, ha presentato argomenti supplementari a sostegno del suo primo motivo e, dall’altro, ha sollevato un motivo supplementare.

35      La Commissione contesta la ricevibilità della memoria integrativa. In primo luogo, essa sostiene che, con il ricorso proposto il 16 dicembre 2016, la Repubblica di Polonia ha esaurito il suo diritto di ricorso in forza dell’articolo 263 TFUE, facendo avviare il termine di ricorso fondato sulla data di presa di conoscenza del contenuto della decisione impugnata e che essa non può beneficiare di un nuovo termine di ricorso per effetto della successiva pubblicazione della decisione impugnata. In secondo luogo, la Commissione ricorda che la possibilità di «integrare» un ricorso non è prevista nel regolamento di procedura, dato che motivi nuovi fondati su fatti emersi in seguito possono essere sollevati nella replica, conformemente all’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In terzo luogo, la Commissione fa valere che la memoria integrativa, invocando un nuovo termine di ricorso, è una forma di «ricorso supplementare», irricevibile a causa di litispendenza, poiché, segnatamente, la presentazione del ricorso, il 16 dicembre 2016, ha consentito alla Repubblica di Polonia di beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva, anche mediante provvedimenti provvisori.

36      Ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE, i ricorsi previsti da tale articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, a seconda dei casi, dalla pubblicazione dell’atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.

37      Pertanto, nel caso di specie, poiché la decisione impugnata è stata pubblicata il 3 gennaio 2017, è a tale data che il termine di ricorso ha iniziato a decorrere. Conformemente all’articolo 60 del regolamento di procedura del Tribunale, tale termine è aumentato di un termine forfettario di dieci giorni dovuto alla distanza. Di conseguenza, il termine di ricorso nella presente causa è scaduto il 13 marzo 2017.

38      Pertanto, la memoria complementare, depositata nella cancelleria del Tribunale il 13 marzo 2017, è stata proposta l’ultimo giorno del termine di ricorso, ossia prima della scadenza del termine. Di conseguenza, va dichiarata ricevibile.

39      Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione.

40      In primo luogo, non può essere accolto l’argomento della Commissione secondo cui la Repubblica di Polonia ha esaurito il suo diritto di ricorso, facendo avviare il termine di ricorso in base alla data di presa di conoscenza del contenuto della decisione impugnata.

41      Infatti, da un lato, secondo costante giurisprudenza, i termini di ricorso sono di ordine pubblico e non sono a disposizione delle parti e del giudice, poiché sono stati istituiti al fine di assicurare la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche e evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (v. sentenza del 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, EU:T:1997:132, punto 38 e giurisprudenza ivi citata). Ne deriva che, nel caso in cui il ricorrente proponga un ricorso prima della decorrenza del termine, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, non ne consegue che il termine fissato da quest’ultimo articolo sarebbe, per tale motivo, modificato. Di conseguenza, nel presente caso, il termine di ricorso non decorre dalla data di presentazione del ricorso ma, conformemente all’articolo 263, sesto comma, TFUE, dalla data della pubblicazione della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, PPG e SNF/ECHA, C‑626/11 P, EU:C:2013:595, punti 38 e 39).

42      D’altro lato, la data di pubblicazione di un eventuale comunicato stampa che attesti l’adozione di una decisione non può in ogni caso essere considerata come facente decorrere il termine di ricorso. In particolare, poiché un siffatto comunicato stampa contiene solo una breve sintesi della decisione considerata, non si può presumere che la sua lettura equivalga alla «conoscenza» della decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, sesto comma, TFUE.

43      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale il regolamento di procedura non prevede la possibilità di produrre una memoria complementare al ricorso dopo il suo deposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, poiché l’Unione europea è una comunità di diritto in cui le istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato, le modalità procedurali applicabili ai ricorsi di cui il giudice dell’Unione è investito devono essere interpretate, per quanto possibile, in modo tale che dette modalità possano ricevere un’applicazione che contribuisca all’attuazione dell’obiettivo di garantire una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione (sentenza del 17 luglio 2008, Athinaïki Techniki/Commissione, C‑521/06 P, EU:C:2008:422, punto 45).

44      Pertanto, la mera circostanza che il regolamento di procedura non preveda espressamente la possibilità di produrre una memoria complementare al ricorso dopo il suo deposito non può essere interpretata nel senso che escluda una siffatta possibilità laddove tale memoria complementare al ricorso sia stata depositata prima della scadenza del termine di ricorso.

45      Analogamente, sebbene l’articolo 84, paragrafo 2, del regolamento di procedura preveda che, in presenza di un fatto nuovo emerso durante il procedimento, motivi nuovi o argomenti dovrebbero essere prodotti in occasione del secondo scambio di memorie, da tale disposizione non deriva che, nell’ipotesi in cui, come nella presente fattispecie, prima della scadenza del termine di ricorso e prima di proporre una replica, il ricorrente produca un atto separato al fine di introdurre i suoi motivi e argomenti relativi alla decisione impugnata che è stata pubblicata dopo il deposito del suo ricorso, tale atto separato sarebbe irricevibile.

46      Nel caso di specie, la Commissione è stata messa in grado di rispondere ai motivi e agli argomenti sollevati dalla Repubblica di Polonia nella sua memoria integrativa. A seguito di un invito del Tribunale, il 9 giugno 2017 essa ha presentato le proprie osservazioni sulla memoria complementare. In tali circostanze, dichiarare ricevibile la memoria integrativa non pregiudica la possibilità, per la Commissione, di rispondere ai motivi e agli argomenti della ricorrente nel caso di specie.

47      Alla luce di tutto quanto sopra, la memoria complementare al ricorso depositata dalle ricorrenti il 13 marzo 2017, quindi prima della scadenza del termine del ricorso, va dichiarata ricevibile.

B.      Nel merito

48      A sostegno del suo ricorso, la Repubblica di Polonia deduce sei motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE, nonché del principio di solidarietà; il secondo, sul difetto di competenza della Commissione nonché sulla violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73; il terzo, sulla violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/73; il quarto, sulla violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) ed e), della direttiva 2009/73; il quinto, sulla violazione di convenzioni internazionali di cui l’Unione è parte e, il sesto, sulla violazione del principio della certezza del diritto.

49      Occorre esaminare innanzi tutto il primo motivo.

1.      Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE, nonché del principio di solidarietà

50      Ai punti 49-53 della decisione impugnata, dopo aver ricordato che, nella decisione iniziale, essa era giunta alla conclusione che il gasdotto OPAL avrebbe aumentato la sicurezza dell’approvvigionamento, la Commissione ha esaminato se le modifiche del regime di gestione proposte dalla BNetzA potessero condurre ad una valutazione diversa. Essa è giunta alla conclusione che così non era, in particolare tenuto conto del fatto che la capacità supplementare che poteva essere effettivamente utilizzata sul gasdotto Nord Stream 1, in seguito all’aumento della capacità effettivamente utilizzata del gasdotto OPAL, non era sufficiente a sostituire integralmente i quantitativi di gas in transito fino ad allora nei gasdotti Braterstwo e Yamal.

51      La Repubblica di Polonia, sostenuta dalla Repubblica di Lituania, sostiene che la decisione impugnata viola il principio della sicurezza energetica nonché il principio della solidarietà energetica e contravviene quindi all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, in combinato disposto con l’articolo 194, paragrafo 1, lettera b), TFUE. A suo avviso, la concessione di una nuova deroga relativa al gasdotto OPAL minaccia la sicurezza dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, in particolare nell’Europa centrale. In particolare, la riduzione del trasporto di gas attraverso i gasdotti Yamal e Braterstwo potrebbe comportare un indebolimento della sicurezza energetica della Polonia e ostacolare considerevolmente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas.

a)      Sull’asserita violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73

52      La Repubblica di Polonia ricorda che, conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, una deroga normativa può essere concessa a vantaggio di un’ampia infrastruttura del gas solo qualora l’investimento nell’infrastruttura di cui trattasi migliori la sicurezza dell’approvvigionamento di gas, criterio che occorre, a suo avviso, interpretare in modo coerente rispetto al regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio (GU 2010, L 295, pag. 1), e alla luce dell’obiettivo principale della politica energetica dell’Unione, di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, vale a dire quello di garantire la sicurezza energetica dell’Unione nel suo insieme e dei suoi Stati membri individualmente.

53      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, contesta tali argomenti.

54      Ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, «[n]uove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, (…) possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni [in particolare sull’accesso dei terzi] alle seguenti condizioni: a) l’investimento deve rafforzare (…) la sicurezza degli approvvigionamenti».

55      In limine, occorre respingere l’argomento della Repubblica di Polonia secondo il quale tale criterio è applicabile nella fattispecie in quanto la decisione impugnata riconoscerebbe una nuova deroga all’accesso dei terzi.

56      Infatti, si deve constatare che, nel caso di specie, con la decisione impugnata la Commissione non ha approvato l’introduzione di una deroga nuova, bensì la modifica di una deroga esistente. Va ricordato, in proposito, che, ai sensi delle decisioni del 25 febbraio 2009 della BNetzA, come modificate dalle decisioni del 7 luglio 2009 (v. punti 5 e 8 supra), le capacità di trasporto transfrontaliere del gasdotto OPAL beneficiano già di una deroga dall’applicazione dei requisiti di accesso dei terzi di cui all’articolo 18 della direttiva 2003/55 e delle norme tariffarie previste dal suo articolo 25, paragrafi da 2 a 4. Come esposto ai paragrafi 14 e 16 supra, il regime proposto il 13 maggio 2016 dalla BNetzA, come modificato conformemente alla decisione impugnata, conserva, in linea di principio, tale deroga, modificando le relative condizioni.

57      Occorre precisare, in tale contesto, che, come sottolineato dalla Commissione all’udienza, la decisione impugnata non modificava la decisione iniziale. Infatti, conformemente all’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2009/73, è l’autorità nazionale di regolamentazione che statuisce sulla deroga di cui al paragrafo 1 di detto articolo. Così, è la BNetzA che ha adottato la decisione di deroga del 2009 (v. paragrafi 5 e 8 supra) e che, nel 2016, ha modificato le condizioni di tale deroga, concludendo un contratto di diritto pubblico con la OGT (v. paragrafo 18 supra). In entrambi i casi, la Commissione si è limitata ad esercitare il potere di controllo conferitole dall’articolo 22, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/55 e poi dall’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73, chiedendo alla BNetzA di apportare modifiche alle proprie decisioni. La decisione iniziale e la decisione impugnata costituivano, quindi, due decisioni indipendenti e ciascuna di esse si pronunciava su una misura prevista dalle autorità tedesche, vale a dire, da un lato, le decisioni della BNetzA del 25 febbraio 2009 (v. punto 5 supra) e, dall’altro, il contratto di diritto pubblico notificato il 13 maggio 2016 (v. punto 13 supra), equivalente a una decisione amministrativa.

58      Per quanto riguarda il criterio relativo al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, dalla formulazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73 risulta che non è la deroga richiesta ma l’investimento che deve soddisfare tale criterio – vale a dire, nel caso di specie, la costruzione del gasdotto OPAL. Di conseguenza, è al momento della decisione iniziale che spettava alla Commissione assicurarsi che l’investimento previsto soddisfacesse tale criterio. Per contro, la Commissione non era tenuta ad esaminare detto criterio nell’ambito della decisione impugnata, che si limitava ad approvare una modifica delle condizioni relative alla deroga. Infatti, dal momento che nessun nuovo investimento era previsto in questa fase e la modifica delle condizioni di esercizio, proposta dalla BNetzA, non ha modificato il gasdotto OPAL come infrastruttura, tale questione non poteva ricevere, nel 2016, una risposta diversa da quella del 2009.

59      Orbene, il fatto che la Commissione abbia proceduto, nella decisione impugnata, ad un esame non richiesto dalla normativa applicabile non può condurre il giudice dell’Unione a controllare tale decisione, nell’ambito di un ricorso dinanzi ad esso pendente, alla luce di un criterio non previsto dalla legge.

60      Pertanto, il primo motivo, nella parte in cui si fonda sull’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/73, deve essere respinto in quanto inconferente.

b)      Sull’asserita violazione dell’articolo 194, paragrafo 1, TFUE

61      Per quanto riguarda l’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, la Repubblica di Polonia, sostenuta dalla Repubblica di Lituania, sottolinea che il principio di solidarietà ivi menzionato è una delle priorità dell’Unione nel settore della politica energetica. A suo avviso, tale principio obbliga tanto gli Stati membri quanto le istituzioni dell’Unione ad attuare la politica energetica dell’Unione in uno spirito di solidarietà. In particolare, sarebbero contrarie al principio di solidarietà energetica le misure delle istituzioni dell’Unione che compromettono la sicurezza energetica di talune regioni o di taluni Stati membri, compresa la loro sicurezza di approvvigionamento di gas.

62      La Repubblica di Polonia espone che la decisione impugnata consente alla Gazprom e alle entità del gruppo Gazprom di reindirizzare nel mercato dell’Unione volumi supplementari di gas sfruttando pienamente le capacità del gasdotto Nord Stream 1. Tenuto conto dell’assenza di crescita significativa della domanda di gas naturale in Europa centrale, ciò avrebbe come unica conseguenza possibile un’influenza sulle condizioni di fornitura e di utilizzo dei servizi di trasporto sui gasdotti concorrenti della OPAL, vale a dire i gasdotti Braterstwo e Yamal, sotto forma di una riduzione o anche di un’interruzione completa del trasporto di gas attraverso questi due gasdotti.

63      In primo luogo, a tal riguardo, la Repubblica di Polonia dubita che una siffatta limitazione o interruzione del trasporto attraverso il gasdotto Braterstwo abbia l’effetto di rendere impossibile il mantenimento dell’approvvigionamento nel territorio della Polonia mediante il gasdotto dall’Ucraina, il che comporterebbe l’impossibilità di garantire la continuità dell’approvvigionamento dei clienti nel territorio della Polonia, con le seguenti conseguenze, apparentemente non esaminate dalla Commissione:

–        impossibilità, per le imprese che ne sono incaricate, di adempiere al loro obbligo di garanzia per quanto riguarda la fornitura di gas ai clienti protetti;

–        impossibilità di un buon funzionamento del sistema del gas e destinazione delle possibilità di sfruttamento commerciale degli impianti di stoccaggio del gas;

–        rischio di un aumento considerevole dei costi di assunzione del gas.

64      In secondo luogo, tenuto conto dell’estinzione nel 2020 del contratto di trasporto di gas mediante il gasdotto Yamal verso l’Europa occidentale, seguita dall’estinzione nel 2022 del contratto di fornitura di gas in Polonia per mezzo del gasdotto Yamal, la Repubblica di Polonia teme un rischio di riduzione o anche di interruzione completa dell’approvvigionamento di gas tramite il gasdotto Yamal, che avrebbe effetti negativi:

–        sulla disponibilità delle capacità di importazione in Polonia dalla Germania e dalla Repubblica ceca;

–        sul livello delle tariffe di trasporto a partire da questi due paesi;

–        sulla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas in Polonia e negli altri Stati membri dell’Europa centrale e orientale.

65      La Commissione contesta tali argomenti. In particolare, essa sostiene che la solidarietà energetica è un concetto politico che figura nelle sue comunicazioni e documenti, mentre la decisione impugnata doveva soddisfare i criteri giuridici fissati all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE. A suo avviso, in sostanza, il principio di solidarietà tra gli Stati membri, di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, da un lato, è diretto al legislatore e non all’amministrazione che applica le norme e, dall’altro, riguarda solo le situazioni di crisi di approvvigionamento o di funzionamento del mercato interno del gas, mentre la direttiva 2009/73 stabilisce i principi relativi al funzionamento normale di tale mercato. In ogni caso, il criterio del miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento, enunciato all’articolo 36, paragrafo 1, di detta direttiva, che essa avrebbe esaminato nella decisione impugnata, potrebbe essere considerato come comprensivo del concetto di solidarietà energetica. Infine, la Commissione osserva che il gasdotto Nord Stream 1 è un progetto definito di interesse comune che costituisce la realizzazione di un progetto prioritario di interesse europeo di cui alla decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee e abroga la decisione n. 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE (GU 2006, L 262, pag. 1), e che il fatto che la decisione impugnata possa consentire di accrescere l’uso di una siffatta infrastruttura è conforme agli interessi comuni ed europei.

66      La Commissione contesta, inoltre, che la modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL, approvato con la decisione impugnata, possa pregiudicare la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale dell’Europa centrale e orientale in generale o della Polonia in particolare.

1)      Sulla portata del principio di solidarietà energetica

67      L’articolo 194, paragrafo 1, TFUE è del seguente tenore:

«Nel quadro dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno e tenendo conto dell’esigenza di preservare e migliorare l’ambiente, la politica dell’Unione nel settore dell’energia è intesa, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, a:

a)      garantire il funzionamento del mercato dell’energia,

b)      garantire la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nell’Unione,

c)      promuovere il risparmio energetico, l’efficienza energetica e lo sviluppo di energie nuove e rinnovabili,

d)      promuovere l’interconnessione delle reti energetiche».

68      Tale disposizione, che è stata introdotta dal Trattato di Lisbona, ha inserito nel Trattato FUE una base giuridica esplicita per la politica dell’Unione nel settore dell’energia, che si fondava in precedenza sul fondamento, in particolare, del vecchio articolo 95 CE, relativo alla realizzazione del mercato interno (divenuto articolo 114 TFUE).

69      Lo «spirito di solidarietà» menzionato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE è l’espressione specifica, in tale settore, del principio generale di solidarietà tra gli Stati membri, menzionato, in particolare, all’articolo 2 TUE, all’articolo 3, paragrafo 3, TUE e all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, TUE, nonché all’articolo 122, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 222 TFUE. Tale principio è alla base di tutto il sistema dell’Unione, conformemente all’impegno stabilito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE (v., in tal senso, sentenza del 10 dicembre 1969, Commissione/Francia, 6/69 e 11/69, non pubblicata, EU:C:1969:68, punto 16).

70      Quanto al suo contenuto, occorre sottolineare che il principio di solidarietà comprende diritti e obblighi tanto per l’Unione quanto per gli Stati membri. Da un lato, l’Unione è vincolata da un obbligo di solidarietà nei confronti degli Stati membri e, dall’altro, gli Stati membri sono vincolati da un obbligo di solidarietà tra loro e nei confronti dell’interesse comune dell’Unione e delle politiche da essa condotte.

71      Nell’ambito della politica nel settore dell’energia, ciò implica, in particolare, obblighi di reciproca assistenza per il caso in cui, a seguito ad esempio di catastrofi naturali o di atti terroristici, uno Stato membro si trovi in una situazione critica o in stato d’urgenza, per quanto riguarda il suo approvvigionamento di gas. Tuttavia, contrariamente a quanto afferma dalla Commissione, il principio di solidarietà energetica non può essere limitato a tali situazioni eccezionali, che rientrerebbero esclusivamente nella competenza del legislatore dell’Unione – competenza attuata, nel diritto derivato, con l’adozione del regolamento n. 994/2010 [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento n. 994/2010 (GU 2017, L 280, pag. 1)].

72      Al contrario, il principio di solidarietà comporta altresì un obbligo generale, da parte dell’Unione e degli Stati membri, nell’ambito dell’esercizio delle loro rispettive competenze, di tener conto degli interessi degli altri operatori.

73      Per quanto riguarda più in particolare la politica dell’Unione in materia di energia, ciò implica che l’Unione e gli Stati membri devono cercare, nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze a titolo di tale politica, di evitare di adottare misure atte ad incidere sugli interessi dell’Unione e degli altri Stati membri, per quanto riguarda la sicurezza dell’approvvigionamento, della sua sostenibilità economica e politica e della diversificazione delle fonti di approvvigionamento o dell’approvvigionamento, al fine di assumersi la loro interdipendenza e la loro solidarietà di fatto.

74      Nel contesto dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73, tali considerazioni si manifestano, in particolare, nelle nozioni di «buon funzionamento del mercato interno del gas naturale» e di «efficienza del funzionamento del sistema disciplinato a cui l’infrastruttura è collegata», enunciate nella detta disposizione, lettera e), senza tuttavia essere limitate a queste ultime.

75      A tale riguardo, come ricordato dal legislatore dell’Unione al quarto considerando del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo alle linee guida per le infrastrutture per l’energia transeuropee, e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU 2013, L 115, pag. 39), il Consiglio europeo del 4 febbraio 2011 ha sottolineato la necessità di modernizzare e di sviluppare le infrastrutture per l’energia in Europa e di interconnettere le reti oltre frontiera, al fine di rendere effettiva la solidarietà tra gli Stati membri, di fornire vie di approvvigionamento o di transito e di sviluppo di energia alternative e di sviluppare fonti di energia rinnovabili in concorrenza con le fonti di energia tradizionali. Esso ha ribadito che dopo il 2015 nessuno Stato membro dovrebbe rimanere isolato dalle reti elettriche e di gas europee o vedere minacciata la sua sicurezza energetica per mancanza di connessioni adeguate.

76      Pertanto, occorre respingere l’argomento, dedotto in udienza dalla Commissione, secondo il quale, in sostanza, ammettendo che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73 attui il principio di solidarietà di cui all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE, la Commissione ha debitamente tenuto conto di tale principio per il semplice fatto di aver esaminato i criteri di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2009/73.

77      L’applicazione del principio di solidarietà energetica non significa, tuttavia, che la politica dell’Unione in materia di energia non debba in alcun caso avere un impatto negativo per gli interessi particolari di uno Stato membro in materia di energia. Tuttavia, le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri sono tenuti a tener conto, nell’ambito dell’attuazione di detta politica, degli interessi tanto dell’Unione quanto dei vari Stati membri e di ponderare tali interessi in caso di conflitto.

78      Tenuto conto di tale portata del principio di solidarietà, spettava alla Commissione, nell’ambito della decisione impugnata, valutare se la modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL, proposta dall’autorità di regolamentazione tedesca, potesse incidere sugli interessi in materia di energia di altri Stati membri e, in caso affermativo, bilanciare tali interessi con l’interesse che detta modifica presentava per la Repubblica federale di Germania e, se del caso, l’Unione.

2)      Sulla questione se la decisione impugnata violi il principio di solidarietà energetica

79      È giocoforza constatare che l’esame menzionato al punto 78 supra manca nella decisione impugnata. Infatti, non solo il principio di solidarietà non è menzionato nella decisione impugnata, ma quest’ultima non fa emergere che la Commissione abbia, di fatto, proceduto ad un esame di tale principio.

80      Vero è che, al punto 4.2 della decisione impugnata (punti 48-53), la Commissione ha effettuato osservazioni sul criterio del miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento. Pertanto, dopo un rinvio verso l’esame di tale criterio effettuato nell’ambito della decisione iniziale, nella quale aveva concluso che tale criterio era soddisfatto, essa ha constatato che la proposta che le è stata presentata dalla BNetzA non modificava tale conclusione.

81      Tuttavia, in primo luogo, occorre osservare che tanto l’esame che figura nella decisione iniziale quanto l’esame complementare nella decisione impugnata riguardano solo l’effetto della messa in servizio e dell’aumento della capacità effettivamente utilizzata del gasdotto OPAL sulla sicurezza degli approvvigionamenti dell’Unione in generale. In tal senso, la Commissione ha, in particolare, esposto al punto 4.2 della decisione impugnata, da un lato, che la disponibilità di capacità supplementari di trasporto alla frontiera germano-ceca arrecava benefici a tutte le regioni accessibili successivamente da infrastrutture esistenti o future e, dall’altro, che la capacità supplementare non consentiva la piena sostituzione degli altri mezzi di transito. Per contro, la Commissione non ha, in particolare, effettuato un esame delle conseguenze della modifica del regime di sfruttamento del gasdotto OPAL sulla sicurezza dell’approvvigionamento della Polonia.

82      In secondo luogo, occorre rilevare che gli aspetti più ampi del principio di solidarietà energetica non sono affrontati nella decisione impugnata. In particolare, non risulta che la Commissione abbia esaminato quali potrebbero essere le conseguenze, a medio termine, in particolare per la politica in materia di energia della Repubblica di Polonia, del trasferimento verso il transito Nord Stream 1/OPAL di una parte dei volumi di gas naturale trasportati in precedenza dai gasdotti Yamal e Braterstwo, né che essa abbia ponderato tali effetti con l’aumento della sicurezza dell’approvvigionamento a livello dell’Unione da essa constatata.

83      In tali circostanze, occorre constatare che la decisione impugnata è stata adottata in violazione del principio di solidarietà energetica, come formulato all’articolo 194, paragrafo 1, TFUE.

84      Di conseguenza, si deve accogliere il primo motivo dedotto dalla Repubblica di Polonia, in quanto è fondato sulla violazione di tale principio.

85      Da tutte le suesposte considerazioni deriva che il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della decisione impugnata.

2.      Sugli altri motivi

86      Dato che la decisione impugnata deve essere annullata in base al primo motivo, non è più necessario che il Tribunale si pronunci sugli altri motivi dedotti dalla Repubblica di Polonia.

V.      Sulle spese

87      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione, poiché è risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Repubblica di Lituania.

88      Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Di conseguenza, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe, è annullata.

2)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.

3)      La Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Lettonia e la Repubblica di Lituania sopporteranno le proprie spese.

Pelikánová

Valančius

Nihoul

Svenningsen

 

      Öberg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 settembre 2019.

Firme


Indice



*      Lingua processuale: il polacco.